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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2439

Regolamento (UE) 2025/2439 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie, (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32025R2439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2024/2865 per rinviare ulteriormente l’entrata in applicazione di alcune nuove regole CLP, in particolare quelle su formattazione delle etichette, rietichettatura, pubblicità, offerte di vendita a distanza ed etichettatura nelle stazioni di servizio. La scelta è motivata dall’esigenza di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi e di consentire agli operatori di adeguarsi alle modifiche ancora in corso di definizione a livello UE. Restano invece ferme le altre date di applicazione già previste dal regolamento del 2024.

Modifica il regolamento (UE) 2024/2865 differendo ulteriormente le date di applicazione di alcune nuove prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che classificano, etichettano e imballano sostanze e miscele ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), con particolare riguardo alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2865. Incide soprattutto su imprese del settore chimico e, per specifiche prescrizioni, su pubblicità, offerte di vendita a distanza ed etichettatura presso le stazioni di servizio. Ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri; non modifica le altre date di applicazione del regolamento (UE) 2024/2865 che restano invariate.

Regolamento (UE) 2025/2439: differimento di alcune date di applicazione del regolamento CLP modificato

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2024/2865, che a sua volta aveva modificato il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele. Il legislatore UE, richiamando esigenze di semplificazione, competitività e riduzione degli oneri amministrativi, decide di rinviare ulteriormente l’applicazione di alcune nuove prescrizioni, lasciando ferme le altre scadenze già previste.

Contesto e finalità

Il preambolo evidenzia che le nuove regole introdotte nel 2024 su formattazione delle etichette, rietichettatura, pubblicità, vendite a distanza ed etichettatura delle stazioni di servizio richiedono più tempo per l’adeguamento degli operatori economici. Viene inoltre richiamato il fatto che alcune prescrizioni sulle stazioni di servizio sarebbero state impraticabili e costose senza benefici proporzionati per salute e ambiente. Il nuovo atto mira quindi a fornire un quadro temporale più coerente in attesa di ulteriori semplificazioni già annunciate dalla Commissione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si rivolge agli operatori soggetti al sistema CLP e, più in generale, ai soggetti che immettono sul mercato sostanze e miscele nell’Unione europea. L’impatto è particolarmente rilevante per l’industria chimica, per gli operatori della distribuzione e per i soggetti coinvolti in pubblicità e vendita a distanza di prodotti chimici. Le modifiche riguardano soprattutto le disposizioni già introdotte dal regolamento (UE) 2024/2865, senza toccare le altre parti del regolamento del 2024 che conservano le loro date di applicazione originarie.

Modifiche alle date di applicazione

L’articolo 1 riscrive l’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/2865 per fissare nuove date di applicazione differite:

  • 1º luglio 2026 per le disposizioni elencate nel nuovo paragrafo 2;
  • 1º gennaio 2027 per le disposizioni elencate nel nuovo paragrafo 3;
  • 1º gennaio 2028 per le disposizioni introdotte dal nuovo paragrafo 3 bis. Questi rinvii riguardano in particolare le norme su formattazione delle etichette, alcuni aspetti della rietichettatura, la pubblicità e le offerte di vendita a distanza, nonché talune prescrizioni relative all’etichettatura presso le stazioni di servizio.

Disposizioni transitorie

Il regolamento aggiorna anche i paragrafi transitori dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/2865. In deroga a varie disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008, le sostanze e miscele possono continuare a essere classificate, etichettate e imballate secondo il regime precedente, ma tenendo conto delle modifiche introdotte dal nuovo quadro, fino a:

  • 30 giugno 2026 per il primo gruppo di disposizioni;
  • 31 dicembre 2026 per il secondo gruppo;
  • 31 dicembre 2027 per il terzo gruppo. La funzione della disciplina transitoria è evitare un vuoto operativo e consentire agli operatori una transizione ordinata verso le nuove regole.

Effetti pratici per le imprese

Per le imprese, il principale effetto è la concessione di un tempo aggiuntivo per adeguare etichette, processi di classificazione, materiali promozionali e sistemi di informazione commerciale. Il differimento riduce il rischio di dover modificare più volte gli stessi processi in attesa delle ulteriori semplificazioni che la Commissione intende proporre. Rimane però necessario monitorare le diverse date di applicazione, perché il regolamento distingue chiaramente tra disposizioni rinviate e disposizioni già efficaci o che restano invariate.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Differimento delle date di applicazione

L’articolo 2 del regolamento (UE) 2024/2865 è sostituito in più parti per rinviare l’entrata in applicazione di specifiche disposizioni: al 1º luglio 2026 per le modifiche elencate nel nuovo paragrafo 2; al 1º gennaio 2027 per quelle indicate nel nuovo paragrafo 3; al 1º gennaio 2028 per quelle indicate nel nuovo paragrafo 3 bis. Le disposizioni non elencate restano soggette alle date originarie o già fissate dal regolamento (UE) 2024/2865.

Regime transitorio per l’immissione sul mercato

Sono aggiornati i paragrafi transitori che consentono, fino a determinate date, di classificare, ეტichettare e imballare sostanze e miscele secondo la versione del regolamento (CE) n. 1272/2008 applicabile al 9 dicembre 2024, ma come modificato dal nuovo regolamento. In particolare, la deroga vale fino al 30 giugno 2026 per un primo gruppo di modifiche, fino al 31 dicembre 2026 per un secondo gruppo e fino al 31 dicembre 2027 per un terzo gruppo di disposizioni.

Coordinamento delle disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2024/2865 sono allineate alle nuove date di applicazione, così da consentire alle imprese di applicare volontariamente le nuove regole solo quando queste entreranno effettivamente in vigore, evitando incertezze interpretative e disallineamenti temporali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti chimiciclassificazione ed etichettaturamercato internotutela della salutetutela dell'ambiente

Testo integrale

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