Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2441

Regolamento (UE) 2025/2441 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda la revisione del meccanismo di sospensione

Normativa europea32025R2441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento amplia i motivi che consentono di sospendere l'esenzione dal visto, includendo nuove ipotesi legate a minacce ibride, carenze nella sicurezza dei documenti, programmi di cittadinanza per investitori, mancato allineamento della politica dei visti e deterioramento delle relazioni esterne dell'Unione. Rivede inoltre soglie, procedure, monitoraggio e obblighi di informazione della Commissione, prevedendo un meccanismo più rapido e graduato. In caso di persistenza delle cause, introduce la possibilità di prorogare la sospensione mediante atto delegato fino a 24 mesi e, se necessario, di mantenere la sospensione fino all'adozione di una modifica legislativa dell'allegato II.

Modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per rafforzare e rendere più efficace il meccanismo di sospensione temporanea dell'esenzione dal visto per i cittadini di paesi terzi esenti.

Ambito di applicazione

Si applica ai paesi terzi inclusi nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806, cioè quelli i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Incide sulle procedure e sui motivi per sospendere temporaneamente tale esenzione, sia su iniziativa di uno Stato membro sia sulla base dell'analisi della Commissione. Per i paesi terzi con un accordo UE di esenzione dal visto, il meccanismo opera nel rispetto delle clausole e procedure dell'accordo, con sospensione parallela dell'accordo mediante decisione del Consiglio. Il regolamento ha applicazione diretta negli Stati membri; non si applica all'Irlanda e costituisce sviluppo dell'acquis Schengen anche per Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e, quanto a Cipro, atto connesso all'acquis Schengen.

Modifica del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2018/1806 per rafforzare il meccanismo di sospensione temporanea dell'esenzione dal visto applicabile ai cittadini dei paesi terzi inclusi nell'allegato II. La finalità dichiarata è rendere lo strumento più rapido, flessibile ed efficace di fronte a nuove criticità in materia di migrazione irregolare, ordine pubblico, sicurezza interna e relazioni esterne.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che l'esenzione dal visto apporta benefici economici, sociali e culturali, ma che l'evoluzione geopolitica impone un rafforzamento della capacità dell'Unione di reagire a rischi emergenti. Il legislatore collega espressamente il meccanismo di sospensione ai criteri di concessione dell'esenzione, così da mantenere coerenza tra liberalizzazione dei visti e tutela degli interessi essenziali dell'Unione e degli Stati membri.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i paesi terzi esenti dall'obbligo del visto ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806. Il meccanismo opera sia su iniziativa degli Stati membri sia per azione autonoma della Commissione, e si applica anche ai casi in cui esista un accordo UE di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata: in tal caso, l'attivazione del meccanismo deve rispettare le clausole di sospensione dell'accordo, mentre la sospensione dell'accordo stesso avviene mediante decisione del Consiglio.

Motivi di attivazione del meccanismo

L'articolo 8 bis elenca in modo ampio i motivi di sospensione. Tra questi figurano:

  • l'aumento sostanziale degli ingressi rifiutati o dei soggiorni irregolari;
  • l'aumento sostanziale delle domande di asilo con basso tasso di riconoscimento;
  • la riduzione della cooperazione in materia di riammissione;
  • rischi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, compresi i casi di minacce ibride e di carenze sistemiche nella sicurezza dei documenti;
  • i programmi di cittadinanza per investitori privi di legame effettivo con il paese terzo;
  • il mancato allineamento della politica dei visti del paese terzo con quella dell'Unione, specie se la vicinanza geografica favorisce flussi irregolari;
  • il mancato rispetto, dopo un dialogo di liberalizzazione, dei requisiti specifici usati per concedere l'esenzione;
  • il deterioramento delle relazioni esterne dell'Unione per gravi violazioni del diritto internazionale, dei diritti umani o per atti ostili;
  • altri motivi eventualmente previsti da specifici accordi di esenzione dal visto.

Soglie e criteri applicativi

Per l'attivazione del meccanismo, la norma introduce soglie ordinarie: 30% per gli aumenti sostanziali di cui alle lettere a), b), d), punto i), e per la diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione; 20% come soglia ordinaria per il basso tasso di riconoscimento delle domande di asilo. La Commissione può discostarsi da tali soglie nel caso concreto, ma deve motivare in modo puntuale la diversa valutazione. Entro il 31 dicembre 2028 dovrà inoltre essere effettuata una revisione della soglia del 30%.

Ruolo degli Stati membri e della Commissione

Gli Stati membri possono notificare alla Commissione le circostanze rilevanti, con riferimento a un periodo variabile tra due e dodici mesi, al fine di cogliere sia shock improvvisi sia tendenze strutturali. Le notifiche devono essere documentate con dati, statistiche e, se del caso, indicare le misure preliminari adottate e le categorie di cittadini da includere in un eventuale atto di esecuzione.

La Commissione deve informare immediatamente Parlamento e Consiglio, esaminare senza indugio la notifica e valutare, in ogni caso, necessità, proporzionalità e conseguenze della sospensione. Il riesame deve tenere conto anche dei dati forniti da Frontex, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, da Europol e da altre istituzioni o organismi competenti.

Monitoraggio e reporting

La Commissione è tenuta a monitorare periodicamente i motivi di sospensione e a riferire al Parlamento europeo e al Consiglio. Per i paesi terzi entrati nell'allegato II a seguito di un dialogo di liberalizzazione dei visti, la Commissione deve presentare relazioni almeno annuali per sette anni dall'entrata in vigore dell'atto che concede l'esenzione; successivamente relaziona quando lo ritiene necessario o su richiesta delle istituzioni. Le relazioni si concentrano sui paesi che non sembrano più soddisfare i requisiti specifici rilevanti o che presentano criticità tali da poter condurre alla sospensione.

Sospensione temporanea e categorie interessate

Se ricorrono i presupposti, la Commissione adotta un atto di esecuzione che sospende per 12 mesi l'esenzione dal visto. La sospensione può riguardare categorie specifiche di cittadini del paese terzo e deve essere costruita in modo proporzionato, con riferimento ai tipi di documenti di viaggio e ad eventuali criteri aggiuntivi. Il legislatore precisa che le categorie selezionate devono essere sufficientemente ampie da risultare efficaci, ma senza discriminazioni incompatibili con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali.

In situazioni urgenti, la Commissione può adottare un atto di esecuzione accelerato, anche per tutte le categorie di cittadini interessate. Durante il periodo di sospensione, i soggetti coinvolti devono essere muniti di visto per l'attraversamento delle frontiere esterne.

Effetti sui rapporti con i paesi terzi e sulle deroghe

Nei casi di sospensione fondata su violazioni dei requisiti relativi alle relazioni esterne o ai diritti fondamentali, oppure su deterioramento delle relazioni esterne, gli Stati membri non devono introdurre nuove deroghe all'obbligo del visto per le categorie interessate e devono allinearsi agli accordi bilaterali eventualmente esistenti. L'obiettivo, esplicitato nei considerando, è far gravare la sospensione sulle categorie di responsabilità politica o istituzionale, riducendo l'impatto sulla popolazione generale e sulla società civile del paese terzo.

Proroga, estensione e revoca della sospensione

Se le circostanze persistono, la Commissione deve adottare, al più tardi due mesi prima della scadenza della sospensione di 12 mesi, un atto delegato che modifica l'allegato II e proroga la sospensione per ulteriori 24 mesi. Nei casi più sensibili, la proroga può essere limitata a categorie determinate di cittadini, ad esempio titolari di passaporti diplomatici, di servizio/ufficiali o speciali. Se la situazione non viene risolta e la Commissione presenta una proposta legislativa per trasferire il paese dall'allegato II all'allegato I, il periodo di sospensione può essere prorogato fino all'entrata in vigore della modifica, ma comunque non oltre 24 mesi.

Se le circostanze cessano prima della scadenza, la Commissione deve revocare la sospensione mediante atto di esecuzione o atto delegato, a seconda dello strumento utilizzato in origine.

Procedura comitologica e atti delegati

Il regolamento aggiorna anche la disciplina della delega di poteri e del controllo sugli atti delegati relativi all'articolo 8 septies. La Commissione dispone della delega per cinque anni dal 28 marzo 2017, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio; la delega può essere revocata in ogni momento. Gli atti delegati entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi dalla notifica alle due istituzioni.

Entrata in vigore e portata territoriale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Restano ferme le regole di partecipazione differenziata all'acquis di Schengen per Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Cipro.

Disposizioni principali

Nuova disciplina del meccanismo di sospensione

L'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1806 è sostituito: l'esenzione dal visto per i cittadini di un paese terzo dell'allegato II può essere sospesa temporaneamente, sulla base di dati pertinenti e oggettivi, secondo gli articoli 8 bis-8 septies. Il meccanismo può essere attivato da notifica di uno Stato membro oppure dall'analisi della Commissione.

Nuovi motivi di sospensione

L'articolo 8 bis elenca i motivi che possono giustificare la sospensione: aumento sostanziale di ingressi rifiutati o soggiorni irregolari; aumento sostanziale delle domande di asilo con basso tasso di riconoscimento; diminuzione della cooperazione in materia di riammissione; rischio significativo o minaccia imminente per ordine pubblico o sicurezza interna, incluse minacce ibride e carenze sistemiche sulla sicurezza dei documenti; programmi di cittadinanza per investitori; mancato allineamento della politica dei visti; mancato rispetto, dopo un dialogo di liberalizzazione, dei requisiti specifici di cui all'articolo 1; deterioramento delle relazioni esterne dell'Unione per gravi violazioni del diritto internazionale, dei diritti umani o atti ostili; altri motivi previsti da accordi bilaterali di esenzione dal visto.

Soglie quantitative e criteri di valutazione

Per gli aumenti sostanziali di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a), b), d), punto i), e paragrafo 4, la soglia ordinaria è il 30%; per il basso tasso di riconoscimento asilo la soglia ordinaria è inferiore al 20%. La Commissione può applicare soglie diverse nel caso concreto, con motivazione espressa. Entro il 31 dicembre 2028 dovrà valutare l'attuazione della soglia del 30% e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio.

Notifica degli Stati membri ed esame della Commissione

L'articolo 8 ter disciplina le notifiche: gli Stati membri possono informare la Commissione per periodi tra 2 e 12 mesi, con riferimento al medesimo periodo dell'anno precedente o agli ultimi due mesi precedenti l'applicazione dell'esenzione. Le notifiche devono indicare motivi, dati e misure adottate; possono anche proporre categorie di cittadini da includere nella sospensione. La Commissione informa immediatamente Parlamento e Consiglio, esamina senza indugio la notifica e valuta necessità, proporzionalità e conseguenze della sospensione.

Monitoraggio sistematico e relazioni della Commissione

L'articolo 8 quater impone alla Commissione un monitoraggio periodico delle circostanze che possono determinare la sospensione, con particolare attenzione ai paesi che hanno ottenuto l'esenzione dopo un dialogo di liberalizzazione dei visti. Se dispone di informazioni concrete e affidabili, la Commissione informa Parlamento e Consiglio e adotta le misure previste dagli articoli 8 sexies e 8 septies. L'articolo 8 quinquies prevede relazioni almeno annuali per sette anni dall'entrata in vigore dell'atto che concede l'esenzione, e poi su richiesta o quando ritenuto necessario, anche basate su dati EES, ETIAS e di agenzie UE.

Sospensione temporanea mediante atto di esecuzione

L'articolo 8 sexies stabilisce che la Commissione adotta un atto di esecuzione che sospende per 12 mesi l'esenzione dal visto se lo ritiene necessario sulla base del proprio esame o analisi, oppure se una maggioranza semplice di Stati membri segnala la sussistenza dei motivi di sospensione. La sospensione può riguardare determinate categorie di cittadini, da individuare in modo proporzionato e non discriminatorio. In casi urgenti la Commissione può adottare immediatamente un atto di esecuzione per tutte o alcune categorie, con procedura accelerata in comitologia. Durante la sospensione, i soggetti interessati devono essere muniti di visto all'attraversamento delle frontiere esterne.

Proroga della sospensione e passaggio alla sospensione generalizzata

L'articolo 8 septies consente, se le circostanze persistono, l'adozione di un atto delegato che modifica l'allegato II e prolunga la sospensione per 24 mesi. Nei casi relativi al mancato rispetto dei requisiti di relazioni esterne o diritti fondamentali, o al deterioramento delle relazioni esterne, la sospensione può essere limitata a determinate categorie di cittadini. Se persiste l'assenza di rimedio, la Commissione può proporre la modifica legislativa per trasferire il paese dall'allegato II all'allegato I, prorogando nel frattempo la sospensione fino all'entrata in vigore della modifica, comunque per non oltre 24 mesi.

Effetti sugli Stati membri e sulle deroghe al visto

Quando la sospensione è adottata per motivi relativi a requisiti di relazioni esterne o diritti fondamentali, o per deterioramento delle relazioni esterne, gli Stati membri non possono introdurre nuove deroghe all'obbligo del visto per le categorie interessate e devono adeguarsi anche agli eventuali accordi bilaterali. Le nuove deroghe eventualmente adottate da uno Stato membro devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 12.

Revoca della sospensione

Se le cause della sospensione vengono meno prima della scadenza del periodo previsto, la Commissione adotta un atto di esecuzione o un atto delegato, a seconda del tipo di atto utilizzato, per revocare la sospensione temporanea.

Comitato, urgenza e controllo sugli atti delegati

L'articolo 10 è modificato per riferirsi agli atti delegati dell'articolo 8 septies: il potere è conferito alla Commissione per cinque anni dal 28 marzo 2017, con proroga tacita salvo obiezioni di Parlamento o Consiglio. La delega può essere revocata in qualsiasi momento. Gli atti delegati entrano in vigore solo se nessuna delle due istituzioni solleva obiezioni entro due mesi dalla notifica.

Entrata in vigore e applicazione territoriale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, con le note di partecipazione differenziata per Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Cipro.

Come è indicizzato

Materievistispazio schengenmigrazionesicurezza internarelazioni esterne

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.