Sentenza n. 560/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: A) quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento assunto dal Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria della Sicilia n. 84 del 26.09.2025 con cui, con riferimento alla procedura aperta dematerializzata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della fornitura per il vitto dei detenuti ed internati ristretti negli istituti penitenziari per adulti della Regione Sicilia, è stata disposta l'aggiudicazione alla controinteressata REM S.r.l. del lotto n. 40, con contestuale autorizzazione alla realizzazione in via d'urgenza dell'appalto ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, nonché della relativa comunicazione pubblicata in pari data sul portale di gara; - delle determinazioni della Commissione giudicatrice contenute nei verbali di gara n. 1 del 1.7.2025, n. 2 del 2.7.2025, n. 3 del 14.7.2025 e n. 4 del 17.7.2025, che hanno registrato l'apertura delle offerte tecniche, l'assegnazione dei punteggi, l'apertura di quelle economiche con i relativi punteggi, nonché la predisposizione della graduatoria, nonché nel verbale n. 5 del 4.8.2025 laddove la Commissione giudicatrice ed il RUP hanno rilevato la congruità dell'offerta di REM s.r.l.; - delle determinazioni del seggio di gara di cui ai verbali nn. 1 e 2 del 5.8.2025, n. 3 del 6.8.2025, n. 4 del 8.8.2025, relativi all'apertura delle buste dei documenti amministrativi, alla relativa valutazione, e successiva ammissione di cui al verbale n. 5 del 11.8.2025; - delle determinazioni contenute nel verbale n. 5 del 10.9.2025 della Commissione giudicatrice, recante la proposta di aggiudicazione in favore della REM S.r.l. e la proposta di aggiudicazione del RUP prot. n. 1461.ID del 15.09.2025; - della determina a contrarre n. 34 del 22 aprile 2025 a firma del Provveditore; - del bando di gara europea, pubblicato nella GUUE in data 26 maggio 2025; - del disciplinare di gara, e in particolare del suo art. 18.1, nonché dei relativi allegati a firma del RUP; - del capitolato speciale di gara e dei suoi allegati e appendici, a firma del Responsabile unico del progetto; - di tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara, ivi compresi: il facsimile dell'offerta tecnica, gli schemi dell'atto di regolamentazione, del contratto e del patto d'integrità, le tabelle vittuarie, ecc.; - della nomina della Commissione giudicatrice di cui al decreto del Provveditore del 30 giugno 2025, n. 102; - di tutti gli atti presupposti o conseguenziali, ancorché non conosciuti, in quanto lesivi, ivi compresa espressamente la nota, non conosciuta, con cui il RUP ha respinto l'istanza di altro concorrente volta all'annullamento in autotutela per mancata previsione delle prescrizioni codicistiche in materia di parità di genere e alla conseguente riedizione della gara emendata di tali vizi; nonché la nota di consegna anticipata d'urgenza dell'appalto nelle more della stipula del contratto, in esecuzione della relativa autorizzazione contenuta nella determina di aggiudicazione e della previsione di cui agli artt. 3 e 25 Disciplinare, anch'esse da intendersi qui espressamente impugnate; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata alla riedizione integrale della gara, data l'illegittimità, a monte, della lex specialis, con declaratoria dell'inefficacia del contratto d'appalto tra la REM s.r.l. e il Provveditorato penitenziario della Sicilia, se stipulato in corso di causa; B) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 26.11.2025: - di tutti gli atti già gravati con il ricorso introduttivo e, in particolare, del provvedimento del Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia n. 84 del 26.09.2025, con cui è stata aggiudicata alla ditta controinteressata la gara per cui è causa; - nonché di tutti gli atti e i verbali di gara, nella parte in cui hanno ammesso e non escluso la controinteressata ritenendone ammissibile e congrua l’offerta con attribuzione dei relativi punteggi tecnici ed economici; - nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato con l’aggiudicataria, e per il subentro della deducente nell’aggiudicazione e nel contratto; - nonché, in subordine, per la condanna dell’Amministrazione intimata alla riedizione integrale della gara, previo accertamento della sua illegittimità in parte qua per le ragioni già censurate con il ricorso introduttivo. C) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 16.12.2025: - di tutti gli atti già gravati con il ricorso introduttivo e, in particolare, del provvedimento del Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia n. 84 del 26.09.2025, con cui è stata aggiudicata alla ditta controinteressata la gara per cui è causa; nonché di tutti gli atti e i verbali di gara nella parte in cui hanno ammesso e non escluso la controinteressata, ritenendone ammissibile e congrua l’offerta con attribuzione dei relativi punteggi tecnici ed economici; - nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato con l’aggiudicataria, e per il subentro della deducente nell’aggiudicazione e nel contratto; - nonché, in subordine, per la condanna dell’Amministrazione intimata alla riedizione integrale della gara, previo accertamento della sua illegittimità in parte qua per le ragioni già censurate con il ricorso introduttivo. D) quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 02.01.2026: - di tutti gli atti già gravati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti e, in particolare, del provvedimento del Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria della Sicilia n. 84 del 26.09.2025, con cui è stata aggiudicata alla ditta controinteressata la gara per cui è causa; - nonché di tutti gli atti e i verbali di gara nella parte in cui hanno ammesso e non escluso la controinteressata, ritenendone ammissibile e congrua l’offerta con attribuzione dei relativi punteggi tecnici ed economici; - nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato con l’aggiudicataria, e per il subentro della deducente nell’aggiudicazione e nel contratto stesso; - nonché, in subordine, per la condanna dell’Amministrazione intimata alla riedizione integrale della gara, previo accertamento della sua illegittimità in parte qua per le ragioni già censurate con il ricorso introduttivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 40 della gara per la fornitura del vitto ai detenuti, unitamente agli atti di gara, alla lex specialis, all’ammissione e alla verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con 89,2 punti rispetto ai 92,6670 dell’aggiudicataria, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti della procedura, chiedendo anche la riedizione integrale della gara, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. Con il ricorso introduttivo ha dedotto la violazione degli artt. 57, comma 1, 102 e 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023, dell’art. 46-bis del d.lgs. 198/2006, dei principi costituzionali ed eurounitari di parità di genere, concorrenza, par condicio e buon andamento, sostenendo che la lex specialis avrebbe dovuto prevedere un criterio premiale per le imprese munite della certificazione della parità di genere. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha contestato il possesso, da parte dell’aggiudicataria, del requisito di capacità tecnico-professionale previsto dall’art. 6.3 del disciplinare, sostenendo che alcuni fatturati relativi alla vendita di prodotti alimentari non fossero servizi analoghi e che l’avvalimento con l’impresa ausiliaria fosse generico. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha dedotto l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, ritenendo sottostimati i prezzi di alcune derrate e inadeguate le giustificazioni rese nella verifica di congruità. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti ha nuovamente contestato il requisito di capacità tecnico-professionale, il computo dei fatturati e l’istruttoria svolta dalla stazione appaltante. L’Amministrazione e l’aggiudicataria hanno eccepito, tra l’altro, tardività, carenza di interesse, difetto di prova di resistenza e infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse concreto e attuale. La mancata previsione del criterio premiale per la parità di genere non era una clausola escludente o autoimpeditiva, sicché non sussisteva l’onere di immediata impugnazione della lex specialis; tuttavia la ricorrente non ha dimostrato una lesione concreta, poiché tutti i concorrenti, inclusi aggiudicataria e seconda classificata, possedevano la certificazione e non è stato provato che l’inserimento del criterio avrebbe modificato la graduatoria o aumentato le chance di aggiudicazione. L’interesse alla mera riedizione della gara è stato quindi ritenuto ipotetico e non sufficiente. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato parzialmente irricevibile quanto alla contestazione del verbale di ammissione dell’11 agosto 2025, notificata oltre il termine dell’art. 120, comma 5, c.p.a.; per il resto è stato respinto. Il disciplinare richiedeva, per la partecipazione a più lotti, il fatturato globale cumulativo, ma servizi analoghi per un importo almeno pari a quello del singolo lotto, non la somma dei requisiti di capacità tecnico-professionale relativi a tutti i lotti. È stata inoltre respinta la censura sull’avvalimento: il fatturato specifico costituisce avvalimento di garanzia, rispetto al quale non è necessaria l’indicazione puntuale di mezzi e risorse operative, trattandosi della messa a disposizione dell’esperienza pregressa. Il terzo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato parzialmente irricevibile quanto alla censura fondata sul chiarimento anteriore alla scadenza delle offerte; le ulteriori doglianze sono state respinte perché non è stata dimostrata la mancanza del requisito per il singolo lotto e le attestazioni delle amministrazioni committenti, aventi efficacia fidefacente fino a querela di falso, confermavano gli importi e la natura alimentare delle forniture. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato tempestivamente proposto, ma respinto nel merito. La verifica di anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica e il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di macroscopica illogicità o errore di fatto. La ricorrente aveva formulato stime proprie, prive di elementi probatori idonei a dimostrare l’inattendibilità complessiva dell’offerta; eventuali sottostime di singole voci possono essere compensate nell’utile d’impresa. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’Amministrazione e dell’aggiudicataria, liquidate in euro 6.000,00 ciascuna, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023
La previsione di criteri premiali per la promozione della parità di genere non consente, in assenza di una lesione concreta della posizione del concorrente, di ottenere l’annullamento della gara sulla base del solo interesse oggettivo al rispetto della legge.
art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023
La disciplina dei requisiti di capacità tecnica e professionale deve essere interpretata secondo la lex specialis; nel caso concreto il requisito di servizi analoghi era richiesto per ciascun lotto, mentre la sommatoria dei valori riguardava il fatturato globale.
art. 104 d.lgs. 36/2023
Nel caso di avvalimento relativo al fatturato specifico, non è necessaria l’indicazione puntuale di mezzi e risorse operative quando l’ausiliaria mette a disposizione la propria esperienza pregressa e il requisito non implica l’impiego futuro di specifiche risorse.
art. 120, comma 5, c.p.a.
I motivi aggiunti concernenti atti conosciuti devono essere notificati entro il termine decadenziale previsto per il rito appalti; la violazione determina l’irricevibilità della relativa censura.
art. 52, commi 3 e 5, c.p.a.
Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.
Il termine processuale in scadenza di sabato è prorogato al primo giorno non festivo successivo; il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il lunedì successivo, è stato ritenuto tempestivo.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda incidentale di accesso è stata esaminata nell’ambito del giudizio e successivamente accolta con separata sentenza, consentendo l’ostensione della documentazione di gara.
art. 46-bis d.lgs. 198/2006
La certificazione della parità di genere, posseduta da tutti i concorrenti nel caso concreto, non avrebbe inciso sulla graduatoria in assenza di prova contraria.
Massime di principio
- L’impugnazione della lex specialis è soggetta a onere di immediata proposizione soltanto quando la clausola è inequivocabilmente escludente o impedisce la formulazione di un’offerta seria e consapevole; le clausole che incidono soltanto sul successivo svolgimento o sull’esito della gara possono essere contestate insieme all’atto lesivo finale.
- L’interesse strumentale alla riedizione della gara deve essere sorretto da una lesione concreta dell’interesse alla partecipazione o all’aggiudicazione e da una ragionevole possibilità di conseguire un’utilità; non è sufficiente invocare il mero interesse oggettivo al rispetto della legge o una chance di aggiudicazione puramente ipotetica.
- Quando la lex specialis richiede, in caso di partecipazione a più lotti, il fatturato globale pari alla somma dei valori richiesti per i singoli lotti e, separatamente, servizi analoghi per ciascun lotto, il requisito dei servizi analoghi non deve essere cumulato per tutti i lotti, salvo una chiara previsione contraria della disciplina di gara.
- L’avvalimento relativo al fatturato specifico, quando riguarda esperienze pregresse e non mezzi o risorse da impiegare nell’esecuzione futura, ha natura sostanzialmente di garanzia; non è pertanto necessaria l’indicazione analitica delle singole risorse operative dell’impresa ausiliaria, in assenza di una specifica prescrizione della lex specialis.
- Le attestazioni di corretta esecuzione rilasciate dalle amministrazioni committenti, se formalmente regolari, fanno fede fino a querela di falso; la loro veridicità non può essere contestata in via principale o incidentale davanti al giudice amministrativo.
- Il giudizio di anomalia dell’offerta è globale e sintetico e costituisce espressione di discrezionalità tecnica; il giudice amministrativo può sindacarlo soltanto per macroscopica illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria o errore di fatto, senza sostituire le proprie valutazioni a quelle della stazione appaltante.
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