Sentenza n. 2503/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero ad accreditare complessivi euro 2.000,00 mediante la Carta elettronica del docente. La sentenza aveva inoltre liquidato le spese del giudizio civile, con distrazione in favore del difensore. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, l’esecuzione del capo relativo alle spese processuali e gli interessi. Nel corso della camera di consiglio ha rinunciato alla domanda sugli interessi. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità della domanda concernente le spese distratte in favore del difensore. Ha inoltre considerato irrilevante, quale errore materiale, l’indicazione nelle conclusioni del nome di un’altra persona, poiché l’identità della ricorrente risultava univocamente dagli atti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di ottemperanza relativa alle spese del giudizio civile distratte in favore del difensore, ritenendo che, per effetto della distrazione, il difensore acquisti un diritto proprio e autonomo verso la parte soccombente e sia quindi l’unico legittimato a chiedere l’adempimento di tale capo della sentenza. Per il resto, ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, senza adempimento spontaneo. Il Ministero è stato quindi obbligato ad attribuire alla ricorrente la Carta elettronica del docente per complessivi euro 2.000,00 entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, il quale dovrà intervenire, su istanza della parte, entro un ulteriore termine di 60 giorni in caso di persistente inadempimento. La domanda sugli interessi è stata abbandonata. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state integralmente compensate in ragione della parziale inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce il fondamento normativo del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice ordinario e da eseguire in sede di ottemperanza.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza è esperibile al fine di conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze definitive del giudice ordinario quando l’amministrazione non si conformi spontaneamente.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
termine di centoventi giorni
Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente, unitamente alla persistente inerzia, la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al giudice di sottoporre al contraddittorio la questione rilevata d’ufficio della parziale inammissibilità della domanda relativa alle spese distratte.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
È stato utilizzato in via analogica per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine previsto dalla legge, non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- Quando una sentenza dispone la distrazione delle spese processuali in favore del difensore, il difensore distrattario acquista un diritto proprio e autonomo nei confronti della parte soccombente; pertanto, la legittimazione a chiedere l’esecuzione del capo relativo alle spese spetta esclusivamente al professionista beneficiario e non alla parte assistita.
- In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione l’esecuzione specifica del comando contenuto nel giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento, assegnando termini successivi per l’adempimento dell’amministrazione e per l’intervento sostitutivo.
- L’indicazione erronea del nome della parte nelle conclusioni del ricorso non determina invalidità o incertezza del ricorso quando l’identità del ricorrente risulti univocamente dall’intestazione, dalla procura, dal titolo giudiziale azionato e dalla restante documentazione processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 972/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14298/2026 - Roma, Sezione 4B
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14299/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14300/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14301/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14302/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →