Cassazione Penale, Sentenza n. 46226/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Il difensore contestava la decisione come manifestamente illogica, sostenendo che i fatti risalgono al 2019-2020, che il ricorrente fu espulso dall'Italia e poi ha vissuto e studiato regolarmente in Albania (frequentando l'Università di Tirana dall'ottobre 2020 al luglio 2023) e che la misura cautelare poteva essere sostituita con gli arresti domiciliari presso un soggetto a Castiglione Olona. Si sottolineava altresì la revoca nel 2023 del divieto di reingresso in Italia.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza per associazione per delinquere e traffico di cocaina (capo 1 e capo 7), confermando la valutazione della stabilità dell'attività di spaccio emersa dalle intercettazioni. Ha considerato irrilevante la permanenza in Albania per escludere le presunzioni legislative relative alle esigenze cautelari, atteso che il gruppo criminale utilizzava trasferimenti in Albania come modalità operativa per eludere indagini. Ha inoltre escluso la sostituibilità con gli arresti domiciliari perché la persona che avrebbe ospitato il ricorrente non è chiaramente identificata né si è impegnata a mantenerlo (solo disponibilità di eventuale assistenza sanitaria). Per questi motivi il ricorso non ha confutato le argomentazioni dell'ordinanza e è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, comma 2 cod. pen.
La norma è menzionata nella rubrica dei reati contestati ma dal testo della sentenza non emerge un'esegesi specifica; appare richiamata in relazione alla qualificazione delle circostanze penali a carico del ricorrente
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Articolo che disciplina il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; la Corte lo ha ritenuto applicabile ai fatti contestati (traffico e spaccio di cocaina)
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74, commi 1 e 3
Norma relativa alle circostanze aggravanti nei delitti di cui al d.P.R. 309/1990; la Corte ha ritenuto sussistenti elementi di associatività e ripetizione dell'attività di spaccio
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamata come fonte delle presunzioni legislative relative alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che la permanenza in Albania non escluda le presunzioni di pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, specie se l'allontanamento rientrava nella modalità operativa del gruppo criminale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o infondati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000
Massime di principio
- La mera permanenza o il periodo di residenza all'estero non è di per sé sufficiente a escludere il rischio di fuga o le esigenze cautelari se esistono elementi che collegano tale soggiorno all'attività criminale (es. turnazioni del gruppo, ritorni periodici per eludere indagini).
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive è necessario fornire evidenze concrete e specifiche: ospitante chiaramente identificato, impegno serio e documentato di mantenimento e condizioni personali stabili e verificabili.
- Il giudice valuta la stabilità dell'attività criminale sulla base di indizi processuali (intercettazioni, dichiarazioni dei clienti, modalità operative); se tali indizi sono ritenuti gravi, è difficile che venga meno la custodialità in carcere.
- Non è sufficiente lamentare una motivazione 'illogica' del provvedimento: il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni del giudice e dimostrare manifeste illogicità o carenze motivazionali.
- La comparazione con la posizione di coindagati che hanno ottenuto misure meno afflittive richiede la dimostrazione che le condizioni personali e le circostanze siano effettivamente sovrapponibili; differenze anche formali possono giustificare trattamenti diversi.
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; bisogna pertanto valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni manifestamente infondate.
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