Ordinanza n. 119/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, a) del piano educativo individualizzato redatto dall’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, con sede in -OMISSIS- al -OMISSIS-, redatto il 19 novembre 2025 prot. N. -OMISSIS-, verbale GLO Secondaria – Iniziale-OMISSIS- del 6/11/2025, prot. -OMISSIS- del 19/11/2025, nella parte in cui non è stato del tutto riconosciuto lo stato di alunno disabile e disposta l’assegnazione allo studente -OMISSIS-, per l’anno scolastico 2025/26, dell’insegnante di sostegno per n. 18 ore settimanali, in luogo delle 30 ore spettanti; b) di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: piano educativo individualizzato e verbale GLO nella parte relativa all’assegnazione di 18 ore settimanali di insegnamento di sostegno invece delle 30 ore necessarie
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso è stato proposto dal rappresentante legale di un minore con patologia riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, frequentante la prima classe della scuola secondaria di primo grado per un orario settimanale di 30 ore. Sono stati impugnati il piano educativo individualizzato e il verbale del GLO nella parte in cui hanno previsto soltanto 18 ore settimanali di sostegno, anziché la copertura ritenuta necessaria per la piena integrazione scolastica. L’assegnazione ridotta non risultava motivata; l’amministrazione aveva fatto riferimento all’assenza di risorse disponibili e alla possibilità di un successivo aumento a seguito di ricorso al TAR, pur risultando dal verbale del GLO la necessità dell’intera copertura.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, valorizzando l’assenza di adeguata motivazione dell’assegnazione ridotta e la necessità di riesaminare la posizione dell’alunno alla luce della documentazione sanitaria e delle indicazioni del GLO. Ha ravvisato anche il periculum in mora, in ragione degli interessi superiori coinvolti e del pregiudizio arrecato alla frequenza e alla piena integrazione scolastica dall’insufficiente numero di ore di sostegno. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospendendo gli atti impugnati ai fini del riesame e della conseguente assegnazione, previa integrazione del PEI, di un insegnante di sostegno per il numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
stato di handicap in situazione di gravità
La certificazione riconosciuta ai sensi della disposizione costituisce il presupposto fattuale della posizione del minore e della valutazione delle esigenze di sostegno scolastico.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla particolare protezione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’assegnazione di un numero ridotto di ore di sostegno a uno studente con disabilità grave, priva di adeguata motivazione e non coerente con le esigenze risultanti dal PEI o dal verbale del GLO, presenta fumus boni iuris sufficiente a giustificare il riesame degli atti.
- L’indisponibilità di risorse dell’amministrazione scolastica non può costituire, da sola, adeguata motivazione per comprimere il sostegno necessario alla piena integrazione scolastica dello studente con disabilità.
- Il pregiudizio alla frequenza scolastica e alla piena integrazione di un minore con disabilità integra il periculum in mora ai fini della tutela cautelare contro l’assegnazione insufficiente delle ore di sostegno.
- Quando l’assegnazione delle ore di sostegno deve essere riesaminata, il giudice può sospendere gli atti impugnati ordinando all’amministrazione di procedere al riesame e alla previa integrazione del PEI, con conseguente assegnazione delle ore necessarie alla piena integrazione scolastica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 26/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 27/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 28/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 29/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 30/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 12 gen 2026Ordinanza n. 31/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →