Cassazione Penale, Ordinanza n. 21728/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo di specificità e di correlazione con le ragioni della sentenza impugnata, perché fondato su affermazioni generiche e non sulla confutazione del percorso argomentativo della Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in lieve entità. L'unico motivo deduceva il vizio di motivazione sia sull'affermazione di responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che le doglianze erano formulate in modo del tutto generico: il ricorrente si limitava a lamentare una carenza motivazionale senza confrontarsi con la sentenza impugnata, né con le specifiche ragioni poste a base della conferma della responsabilità, del riconoscimento della recidiva e della congruità della pena.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822
i motivi di ricorso sono inammissibili anche quando non abbiano necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in deduzioni generiche, prive di specifici riferimenti al caso concreto e al contenuto della decisione impugnata.
- La specificità del motivo richiede un effettivo confronto con le ragioni poste a base della sentenza impugnata; non basta lamentare in astratto una carenza di motivazione.
- L'inammissibilità ricorre anche quando le censure non sono correlate alle argomentazioni decisive della sentenza, poiché il giudice di legittimità non è tenuto a ricostruire d'ufficio le possibili ragioni di doglianza.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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