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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29251/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto che la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli il 22/06/2017 non era divenuta definitiva ed esecutiva perché non era stata tradotta in inglese e notificata all'imputato; pertanto era ancora pendente il termine per l'impugnazione e non poteva essere utilizzata quale presupposto per revocare la sospensione condizionale. In precedenza Jallow aveva promosso un incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p. per ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza. L'ordinanza del Tribunale di Roma ha invece ritenuto la sentenza definitiva e ha revocato la sospensione condizionale sulla base della condanna successiva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudice dell'esecuzione non potesse ritenere definitivamente esecutiva la sentenza di Napoli mentre era pendente l'incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) diretto ad accertarne il passaggio in giudicato. Pertanto l'ordinanza del 30/10/2023 è stata annullata e la causa è stata rimessa al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio, con indicazione che dovrà essere verificata prioritariamente la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione dopo l'effettivo e definitivo passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza relativa alla sospensione/effetti della condanna; nella decisione non viene applicato direttamente ma indicato tra le norme dedotte per sostenere la mancata definitività della sentenza impugnata.

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nel ricorso; il testo della sentenza usa le richiamate norme processuali per inquadrare l'errore del giudice dell'esecuzione, ma l'attenzione decisoria è focalizzata sull'incidente di esecuzione e sulla competenza.

  • art. 548 cod. proc. pen.

    Richiamato a supporto delle censure difensive; la Corte non entra nel merito dell'applicazione specifica di questa norma, avendo deciso per l'annullamento per incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione in presenza di incidente pendente.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Citato nel ricorso tra le norme processuali; la sentenza valorizza il principio per cui non si può decidere sulla revoca della sospensione condizionale fino a che non sia accertata definitivamente l'esecutività della sentenza presupposto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma che disciplina i motivi di ricorso in cassazione; nel testo originario il ricorso è inquadrato ai sensi di tale disposizione, ma la Corte decide per l'annullamento e rinvio per la questione di competenza e di definitività della sentenza impugnata.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Fondamentale nella decisione: disciplina l'incidente di esecuzione. La Corte afferma che la pendenza di un incidente ai sensi dell'art. 670 sospende la possibilità per il giudice dell'esecuzione di ritenere la sentenza definitivamente esecutiva; la declaratoria di non esecutività deve essere decisa prioritariamente e impedisce al giudice dell'esecuzione di basare la revoca della sospensione condizionale su una pronuncia non ancora irrevocabile.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Richiamato nella deduzione difensiva (restituzione in termini). Il ricorrente sosteneva di essere esonerato dall'onere di chiedere la restituzione in termini in presenza dell'obbligo di traduzione e notifica disposto dal giudice che aveva pronunciato la sentenza; la Corte non decide definitivamente sulla questione sostanziale della traduzione/175, ma sottolinea che tale questione doveva essere trattata nel relativo incidente di esecuzione.

Massime di principio

  • Se è pendente un incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) volto a contestare il passaggio in giudicato o l'esecutività di una sentenza, il giudice dell'esecuzione non può considerare quella sentenza definitivamente esecutiva per fondare misure consequenziali (es. revoca della sospensione condizionale).
  • La valutazione della definitività/esecutività di una sentenza è preliminare e prioritaria: prima di decidere sulla revoca di misure derivanti da condanne, il giudice deve accertare che la sentenza presupposto sia irrevocabile o che non esistano procedimenti pendenti che ne possano incidere l'esecutività.
  • L'eventuale mancata traduzione e notifica di una sentenza nella lingua dell'imputato può incidere sulla decorrenza dei termini e sulla sua definitività; tale questione rilevante dovrebbe essere trattata nell'incidente di esecuzione o nel relativo procedimento volto ad accertare la non esecutività.
  • In presenza di procedimenti connessi o incidenti pendenti, il giudice deve verificare la propria competenza funzionale e, se necessario, sospendere o astenersi dal decidere fino alla definizione dell'incidente che può incidere sulla situazione sostanziale di rilievo.
  • La Corte di legittimità può annullare e rinviare quando il giudice dell'esecuzione decide su questioni che, per la loro natura, avrebbero dovuto essere previamente risolte in altro procedimento incidentale.

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