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Sentenza

Sentenza n. 1097/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento dell'inerzia serbata sull'istanza di accesso agli atti amministrativi a mezzo PEC del -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202506857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso alla documentazione relativa alla convocazione a una visita di revisione e alla prova della notificazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria assistenziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto all'INPS copia integrale della raccomandata con cui sarebbe stata convocata a una visita di revisione, nonché dell'avviso di ricevimento o di altro atto idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione. La richiesta traeva origine dalla sospensione della prestazione collegata alla legge n. 104/1992, motivata dall'INPS con la mancata presentazione a una visita di revisione che la ricorrente assumeva di non aver mai ricevuto. L'istanza di accesso non è stata riscontrata entro trenta giorni; la ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottenere l'esibizione dei documenti. L'INPS si è costituito tardivamente, oltre il termine previsto per il rito camerale sull'accesso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto formatosi il silenzio-diniego sull'istanza, poiché erano decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta. Ha considerato i documenti sufficientemente individuati e ha riconosciuto alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, derivante dalla sua qualità di titolare di prestazioni assistenziali collegate allo stato di invalidità e dal rapporto tra gli atti richiesti e la sospensione della prestazione. Ha pertanto accertato il diritto di accesso e ordinato all'INPS di esibire tutta la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le difese dell'INPS non sono state prese in considerazione perché contenute in una memoria di costituzione tardiva. L'INPS è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il decorso di trenta giorni dalla richiesta di accesso senza una risposta dell'amministrazione determina il rigetto tacito dell'istanza.

  • art. 46, comma 1, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede, unitamente all'art. 87, comma 3, c.p.a., il termine per la costituzione dell'amministrazione nel giudizio trattato in camera di consiglio.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Concorre a stabilire il termine processuale per la costituzione e il deposito degli atti nel rito camerale.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato per ritenere tardiva anche la memoria difensiva dell'amministrazione rispetto ai termini per il deposito degli atti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato, nel testo vigente, a sostegno dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Il titolare di una prestazione assistenziale collegata al riconoscimento dello stato di invalidità ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti relativi alla convocazione a una visita di revisione e alla prova della sua notificazione, quando tali atti sono collegati alla sospensione della prestazione per mancata presentazione alla visita.
  • Nel giudizio di accesso, la documentazione è sufficientemente individuata quando l'istanza identifica la specifica convocazione amministrativa e gli atti destinati a comprovare il perfezionamento della relativa notificazione.
  • Il decorso di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso senza una risposta dell'amministrazione determina il rigetto tacito previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, rendendo esperibile la tutela davanti al giudice amministrativo.
  • La costituzione dell'amministrazione oltre i termini stabiliti per il rito camerale comporta la tardività delle relative difese, che non possono essere prese in considerazione dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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