Sentenza n. 1097/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento dell'inerzia serbata sull'istanza di accesso agli atti amministrativi a mezzo PEC del -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso alla documentazione relativa alla convocazione a una visita di revisione e alla prova della notificazione
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria assistenziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto all'INPS copia integrale della raccomandata con cui sarebbe stata convocata a una visita di revisione, nonché dell'avviso di ricevimento o di altro atto idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione. La richiesta traeva origine dalla sospensione della prestazione collegata alla legge n. 104/1992, motivata dall'INPS con la mancata presentazione a una visita di revisione che la ricorrente assumeva di non aver mai ricevuto. L'istanza di accesso non è stata riscontrata entro trenta giorni; la ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottenere l'esibizione dei documenti. L'INPS si è costituito tardivamente, oltre il termine previsto per il rito camerale sull'accesso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto formatosi il silenzio-diniego sull'istanza, poiché erano decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta. Ha considerato i documenti sufficientemente individuati e ha riconosciuto alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, derivante dalla sua qualità di titolare di prestazioni assistenziali collegate allo stato di invalidità e dal rapporto tra gli atti richiesti e la sospensione della prestazione. Ha pertanto accertato il diritto di accesso e ordinato all'INPS di esibire tutta la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le difese dell'INPS non sono state prese in considerazione perché contenute in una memoria di costituzione tardiva. L'INPS è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il decorso di trenta giorni dalla richiesta di accesso senza una risposta dell'amministrazione determina il rigetto tacito dell'istanza.
art. 46, comma 1, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede, unitamente all'art. 87, comma 3, c.p.a., il termine per la costituzione dell'amministrazione nel giudizio trattato in camera di consiglio.
art. 87, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Concorre a stabilire il termine processuale per la costituzione e il deposito degli atti nel rito camerale.
art. 73, comma 1, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato per ritenere tardiva anche la memoria difensiva dell'amministrazione rispetto ai termini per il deposito degli atti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato, nel testo vigente, a sostegno dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Il titolare di una prestazione assistenziale collegata al riconoscimento dello stato di invalidità ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti relativi alla convocazione a una visita di revisione e alla prova della sua notificazione, quando tali atti sono collegati alla sospensione della prestazione per mancata presentazione alla visita.
- Nel giudizio di accesso, la documentazione è sufficientemente individuata quando l'istanza identifica la specifica convocazione amministrativa e gli atti destinati a comprovare il perfezionamento della relativa notificazione.
- Il decorso di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso senza una risposta dell'amministrazione determina il rigetto tacito previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, rendendo esperibile la tutela davanti al giudice amministrativo.
- La costituzione dell'amministrazione oltre i termini stabiliti per il rito camerale comporta la tardività delle relative difese, che non possono essere prese in considerazione dal giudice.
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