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Sentenza

Sentenza n. 1193/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari 1) dell’esito della prova scritta, per come pubblicato il 22.10.2025 e nelle parti ritenute lesive, svoltasi il 20.10.2025, del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, o, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP); 2) dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 22.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per questa parte ricorrente; 3) della prova stessa di questa parte ricorrente nella parte in cui si prevedono i gravati quesiti indicati di seguito in narrativa; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di quelli di seguito elencati: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui di seguito in narrativa ove e per quanto occorra ed ove adottati; b) i verbali di correzione della prova scritta di questa parte ricorrente ove e per quanto occorra ed ove adottati; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio ove e per quanto occorra ed ove adottata; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio ove e per quanto occorra ed ove adottati; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso di questa parte ricorrente; g) l’avviso recante: “Aggiornamento del 22.10.2025: Sono stati pubblicati sulla piattaforma ‘concorsi smart’ gli esiti delle prove scritte profilo funzionario cod. 01. Gli esiti delle prove scritte del profilo assistenti cod. 02 saranno visibili a partire dal 28 ottobre 2025” limitatamente al risultato di questa parte ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove e per quanto occorra; i) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 03.10.2025, ove e per quanto occorra ed ove adottata; l) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove e per quanto occorra ed ove adottata; m) l’avviso inerente alle modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive e/o contrarie a questa parte ricorrente; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove e per quanto occorra ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive di questa parte ricorrente; o) gli aggiornamenti del 03.12 e del 04.12 pubblicati sul portale InPA, ove considerativi lesivi per questa parte ricorrente; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riesame del punteggio conseguito nei gravati quesiti della prova scritta del concorso, con la rettifica in positivo del punteggio raggiunto e la conseguente dichiarazione di idoneità ed ammissione alla fase successiva; con la condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di loro competenza, a riesaminare in melius il punteggio della ricorrente per i motivi esposti di seguito in narrativa, incrementando, per l’effetto, il punteggio della prova scritta, con conseguente ammissione alla fase successiva, e riserva di ulteriori richieste istruttorie con vittoria di spese e competenze difensive come per legge.

Giustizia amministrativa202515603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta e atti connessi di un concorso pubblico per funzionari del Ministero della Giustizia, con mancata idoneità per il punteggio di 20/30 anziché il minimo di 21/30

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., violazione della par condicio concorsorum, irragionevolezza, illogicità manifesta, violazione e falsa applicazione della lex specialis, inconferenza e ingiustizia manifesta nell'assegnazione del punteggio. In particolare, ha contestato il quesito n. 30 di lingua inglese, sostenendo che la risposta indicata dall'amministrazione come corretta non fosse semanticamente equivalente alla frase proposta e che la risposta da lei selezionata fosse invece quella corretta. Ha inoltre contestato il quesito n. 29 di materia giuridica, lamentando un errore grammaticale nella formulazione e l'incompletezza o ambiguità del richiamo al regio decreto n. 12/1941, nonché la possibile pluralità delle risposte corrette in ragione delle modifiche normative e della distinzione tra magistrati in servizio, fuori ruolo o dimissionari. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, poiché i vincitori del concorso sono destinati a instaurare con tale Ministero il rapporto di servizio. Nel merito, ha ritenuto che la discrezionalità dell'amministrazione nella formulazione e valutazione dei quiz sia ampia e sindacabile soltanto in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza della risposta, arbitrarietà o illogicità, sorrette da prova o almeno principio di prova. Quanto al quesito n. 30, la risposta indicata dall'amministrazione come corretta è stata ritenuta quella semanticamente più vicina alla frase proposta. L'opzione scelta dalla ricorrente, pur utilizzando anch'essa un periodo ipotetico, conteneva il verbo modale “might”, espressivo di una possibilità più remota e incerta, sicché costituiva un plausibile distrattore, senza superare il limite dell'attendibilità obiettiva. Quanto al quesito n. 29, il Collegio ha ritenuto decisivo l'art. 16, comma 1, del regio decreto n. 12/1941, che contempla l'eccezione relativa all'ufficio di senatore. Il richiamo al regio decreto e alle sue successive modificazioni delimitava sufficientemente il corpo normativo da considerare, senza imporre ai candidati una complessa ricostruzione delle sopravvenienze normative. L'errore grammaticale non rendeva il quesito ambiguo, poiché ciascuna risposta riguardava un unico ufficio e i candidati erano tenuti a selezionare una sola opzione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare

    Il TAR ha utilizzato la sentenza semplificata dopo aver verificato il decorso dei termini, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.

  • art. 16, comma 1, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

    I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza

    La disposizione costituisce il fondamento della risposta corretta al quesito concorsuale relativo agli uffici assumibili dai magistrati.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione all'irragionevolezza e alla parità di trattamento nella prova concorsuale; il motivo è stato respinto.

  • art. 51 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione all'accesso agli uffici pubblici; il motivo è stato respinto.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione al buon andamento dell'amministrazione e alla funzione delle prove a risposta multipla nel garantire celerità e par condicio tra i concorrenti.

Massime di principio

  • La discrezionalità dell'amministrazione nella formulazione dei quesiti concorsuali e nella valutazione delle risposte è ampia; il sindacato giurisdizionale è ammesso quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure quando la risposta prescelta sia manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica, purché il ricorrente fornisca almeno un principio di prova.
  • Nelle prove concorsuali a risposta multipla l'amministrazione deve formulare domande chiare, complete e non ambigue, corredate da una sola risposta obiettivamente e indubitabilmente corretta; non può costringere il candidato a scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
  • La presenza di risposte alternative plausibili non rende illegittimo il quesito quando esse svolgano una funzione di distrattore e restino oggettivamente distinguibili dalla risposta corretta, purché non sia superato il limite dell'attendibilità obiettiva.
  • Nei quiz giuridici di tipo nozionistico, quando il quesito richiama una fonte normativa in generale, anche senza indicare lo specifico articolo, la risposta corretta deve essere individuata in coerenza con il diritto positivo vigente; il richiamo alla fonte può validamente delimitare l'ambito normativo senza imporre una complessa valutazione delle modifiche normative sopravvenute.
  • Un errore grammaticale nella formulazione di un quesito concorsuale non determina l'illegittimità della prova se, considerando il testo complessivo e le opzioni disponibili, il significato della domanda resta comprensibile e non si determina una pluralità effettiva di risposte corrette.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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