Circolare numero 13 del 29-01-2014
Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento degli importi delle prestazioni antitubercolari in relazione alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sulla base delle variazioni percentuali stabilite dal D.M. 20 novembre 2013, sono indicati i nuovi importi validi dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2014 per le diverse indennità giornaliere e per l’assegno di cura o di sostentamento. Viene inoltre precisato che la procedura automatizzata di liquidazione è stata aggiornata e che l’adeguamento opera anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento al 1° gennaio 2014, con garanzia del minimo di euro 13,12 qualora l’indennità di malattia risulti inferiore.
Aggiornamento degli importi delle indennità antitubercolari per il 2013 e il 2014
Aggiornamento degli importi delle indennità antitubercolari per il 2013 e il 2014
La circolare definisce i nuovi importi delle prestazioni antitubercolari, aggiornati in base alla variazione del trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Vengono inoltre chiariti l’ambito applicativo dell’adeguamento, i riferimenti normativi e gli effetti sulle prestazioni già in corso di pagamento al 1° gennaio 2014.
Base normativa e criteri di rivalutazione
Gli importi delle indennità antitubercolari risultano legislativamente collegati alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il richiamo normativo è all’art. 4 della legge n. 419/1975 e all’art. 2, comma 2, della legge n. 88/1987. L’adeguamento è effettuato in forza delle variazioni percentuali stabilite dagli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2013, pubblicato nella G.U. n. 280 del 29 novembre 2013.
Tali variazioni sono indicate nella circolare come pari:
- al 3% dal 1° gennaio 2013, in conformità a quanto determinato in misura provvisoria per lo stesso anno con D.M. 16 novembre 2012;
- all’1,2% dal 1° gennaio 2014, in via provvisoria.
Importi delle indennità per il 2013 e il 2014
Sulla base delle variazioni sopra richiamate, la circolare stabilisce gli importi delle principali prestazioni antitubercolari per gli anni 2013 e 2014.
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati
- dal 1° gennaio 2013: euro 12,97;
- dal 1° gennaio 2014: euro 13,12.
Indennità giornaliera per familiari di assicurato, pensionati e titolari di rendita
Per gli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché per i pensionati o titolari di rendita e per i loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975:
- dal 1° gennaio 2013: euro 6,49;
- dal 1° gennaio 2014: euro 6,56.
Indennità post-sanatoriale giornaliera per assicurati
- dal 1° gennaio 2013: euro 21,62;
- dal 1° gennaio 2014: euro 21,88.
Indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari, pensionati e titolari di rendita
Per i familiari di assicurato, nonché per i pensionati o titolari di rendita e relativi familiari ammessi alle prestazioni:
- dal 1° gennaio 2013: euro 10,82;
- dal 1° gennaio 2014: euro 10,94.
Assegno di cura o di sostentamento
L’assegno di cura o di sostentamento, su base mensile, è fissato a:
- euro 87,23 dal 1° gennaio 2013;
- euro 88,28 dal 1° gennaio 2014.
Aggiornamento delle procedure e applicazione alle prestazioni in corso
La circolare precisa che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata aggiornata con i nuovi importi.
Inoltre, l’adeguamento deve essere operato, sempre con decorrenza 1° gennaio 2014, anche sulle indennità giornaliere già in corso di godimento a quella data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi nella misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
La circolare stabilisce infine una regola di tutela minima: se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera fissa di euro 13,12, deve essere comunque erogata quest’ultima.
Punti principali
Base normativa dell’aggiornamento
Gli importi delle indennità antitubercolari sono collegati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in forza dell’art. 4 della legge n. 419/1975 e dell’art. 2, comma 2, della legge n. 88/1987. L’adeguamento discende dalle variazioni percentuali determinate dagli artt. 1 e 2 del D.M. 20 novembre 2013, pubblicato in G.U. n. 280 del 29 novembre 2013.
Nuovi importi delle prestazioni per il 2013 e il 2014
Per effetto delle variazioni indicate, sono fissati gli importi delle indennità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2014. Per ciascuna prestazione vengono indicati importi diversi a seconda della qualifica dell’assistito (assicurato, familiare di assicurato, pensionato o titolare di rendita e relativi familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari).
Indennità giornaliera e post-sanatoriale
L’indennità giornaliera per gli assistiti in qualità di assicurati passa da euro 12,97 al 1° gennaio 2013 a euro 13,12 al 1° gennaio 2014. Per i familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni, l’importo passa da euro 6,49 a euro 6,56. L’indennità post-sanatoriale giornaliera per gli assicurati passa da euro 21,62 a euro 21,88, mentre per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e familiari ammessi passa da euro 10,82 a euro 10,94.
Assegno di cura o di sostentamento
L’assegno di cura o di sostentamento, erogato su base mensile, è aggiornato da euro 87,23 al 1° gennaio 2013 a euro 88,28 al 1° gennaio 2014.
Adeguamento procedurale e applicazione alle prestazioni in corso
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata ai nuovi importi. L’aggiornamento si applica, dal 1° gennaio 2014, anche alle indennità giornaliere già in corso di godimento a tale data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. Se l’indennità di malattia dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera fissa di euro 13,12, deve essere corrisposta quest’ultima.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 29 gen 2014Circolare numero 12 del 29-01-2014
- Circolare · 29 gen 2014Circolare numero 14 del 29-01-2014
- Circolare · 29 gen 2014Circolare numero 15 del 29-01-2014
- Circolare · 30 gen 2014Circolare numero 17 del 30-01-2014
- Circolare · 30 gen 2014Circolare numero 16 del 30-01-2014
- Circolare · 27 gen 2014Circolare numero 11 del 27-01-2014
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →