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Circolare

Circolare numero 12 del 29-01-2014

Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2014, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per l’anno 2014, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’indennità di mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, dell’ASpI e mini-ASpI, della disoccupazione agricola e dell’assegno per attività socialmente utili. Gli importi sono determinati in base alla rivalutazione ISTAT e indicati sia al lordo sia al netto della riduzione del 5,84%, ove applicabile. Sono inoltre richiamate le maggiorazioni specifiche per il settore edile e le regole di applicazione ai diversi istituti.

Aggiornamento 2014 di massimali e importi per integrazione salariale, mobilità, disoccupazione e ASPI

Aggiornamento 2014 di massimali e importi per prestazioni di sostegno al reddito

La circolare definisce, per l’anno 2014, gli importi massimi e i riferimenti retributivi da utilizzare per l’erogazione di una serie di prestazioni previdenziali e assistenziali. Il provvedimento si fonda sul meccanismo di adeguamento annuale previsto dalla normativa vigente e distingue tra importi lordi e netti, tenendo conto, ove applicabile, della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.

Criterio generale di rivalutazione

L’art. 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 stabilisce che, dal 1° gennaio di ogni anno, gli aumenti dei c.d. "tetti" relativi ai trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione ASpI e mini-ASpI siano determinati nella misura del 100% della variazione annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La circolare applica tale criterio per fissare gli importi validi per il 2014.

Trattamenti di integrazione salariale

Per i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dalla legge n. 427/1980, come modificata dal decreto-legge n. 299/1994, e dalla legge n. 247/2007, sono indicati due massimali mensili in funzione della retribuzione mensile di riferimento:

  • fino a 2.098,04 euro: massimale basso pari a 969,77 euro lordi e 913,14 euro netti;
  • oltre 2.098,04 euro: massimale alto pari a 1.165,58 euro lordi e 1.097,51 euro netti.

Per i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, gli importi sono aumentati del 20% ai sensi dell’art. 2, comma 17, della legge n. 549/1995:

  • fino a 2.098,04 euro: 1.163,72 euro lordi e 1.095,76 euro netti;
  • oltre 2.098,04 euro: 1.398,70 euro lordi e 1.317,02 euro netti.

Indennità di mobilità

L’art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 223/1991 prevede che, per i primi dodici mesi, l’indennità di mobilità sia pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale. Di conseguenza, per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 2013, i massimali iniziali dell’indennità di mobilità coincidono con quelli dei trattamenti di integrazione salariale ordinari:

  • fino a 2.098,04 euro: 969,77 euro lordi e 913,14 euro netti;
  • oltre 2.098,04 euro: 1.165,58 euro lordi e 1.097,51 euro netti.

La circolare precisa che gli importi riportati si riferiscono alla misura iniziale dell’indennità spettante per i primi dodici mesi.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i lavoratori aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, commi 2 e 3, della legge n. 223/1991, nonché all’art. 3, comma 3, della legge n. 451/1994, si applicano gli importi già indicati per l’indennità di mobilità.

Diversamente, per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo rivalutato per il 2014 è fissato in 634,07 euro, corrispondenti a 597,04 euro al netto della riduzione del 5,84%.

Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI

Ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 92/2012, la retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità ASpI e mini-ASpI, aggiornata per il 2014, è pari a 1.192,98 euro. L’importo massimo mensile della prestazione non può comunque superare 1.165,58 euro.

Per queste indennità non opera la riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986. Il medesimo massimale si applica anche ai lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 3, comma 17, della legge n. 92/2012.

Indennità di disoccupazione agricola

Per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, liquidata nel 2014 ma riferita a periodi di attività svolti nel 2013, opera il principio di competenza. Pertanto si applicano i massimali vigenti per il 2013, richiamati dalla circolare n. 14 del 30 gennaio 2013:

  • massimale più alto: 1.152,90 euro;
  • massimale più basso: 959,22 euro.

Assegno per attività socialmente utili

Dal 1° gennaio 2014 l’importo mensile dell’assegno per attività socialmente utili è pari a 578,98 euro. Anche per questa prestazione non si applica la riduzione del 5,84%.

Punti principali

Criterio di aggiornamento annuale

L’art. 1, comma 27, della legge n. 247/2007 prevede che, dal 1° gennaio di ciascun anno, i cosiddetti "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI siano rivalutati nella misura del 100% della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Trattamenti di integrazione salariale

Per il 2014 i massimali mensili dei trattamenti di integrazione salariale sono pari a 969,77 euro lordi e 913,14 euro netti per la fascia retributiva fino a 2.098,04 euro, e a 1.165,58 euro lordi e 1.097,51 euro netti per retribuzioni superiori a tale soglia. Per le imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali gli importi sono incrementati del 20%: 1.163,72 euro lordi e 1.095,76 euro netti per il massimale basso, 1.398,70 euro lordi e 1.317,02 euro netti per il massimale alto.

Indennità di mobilità

Per i primi dodici mesi l’indennità di mobilità è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale e quindi, per i licenziamenti successivi al 31 dicembre 2013, si applicano gli stessi massimali previsti per l’integrazione salariale: 969,77 euro lordi e 913,14 euro netti fino a 2.098,04 euro di retribuzione, 1.165,58 euro lordi e 1.097,51 euro netti oltre tale soglia.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge n. 223/1991 e alla legge n. 451/1994 si applicano gli importi dell’indennità di mobilità. Per il trattamento speciale previsto dalla legge n. 427/1975, l’importo per il 2014 è fissato in 634,07 euro, pari a 597,04 euro al netto della riduzione del 5,84%.

ASpI e mini-ASpI

Per il 2014 la retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità ASpI e mini-ASpI è pari a 1.192,98 euro. L’importo massimo mensile non può comunque superare 1.165,58 euro e, per tali prestazioni, non si applica la riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986. Lo stesso massimale vale anche per i lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 3, comma 17, della legge n. 92/2012.

Disoccupazione agricola

Per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel 2014 con riferimento a periodi di attività svolti nel 2013, si applicano i massimali vigenti per il 2013: 1.152,90 euro per il massimale più alto e 959,22 euro per il massimale più basso.

Assegno per attività socialmente utili

Dal 1° gennaio 2014 l’assegno mensile per attività socialmente utili è pari a 578,98 euro. Anche a questa prestazione non si applica la riduzione del 5,84%.

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