Circolare numero 15 del 29-01-2014
Riepilogo delle disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro nel corso del 2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga i principali effetti per il 2014 della legge di stabilità 2014 e del DL n. 145/2013 in materia contributiva, incentivi all’occupazione e ammortizzatori sociali. Vengono confermate o aggiornate le aliquote per il settore agricolo e pesca, le agevolazioni territoriali, le misure compensative sul TFR, alcuni sgravi e le regole sui fondi di solidarietà. Sono inoltre illustrate le novità su trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, call center, aiuti de minimis e ulteriori disposizioni previdenziali e gestionali, con rinvio a successivi chiarimenti per vari profili applicativi.
Disposizioni contributive, agevolative e di sostegno all’occupazione per il 2014
Disposizioni contributive e di sostegno all’occupazione per il 2014
La circolare offre un quadro riepilogativo degli effetti, per l’anno 2014, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del DL 23 dicembre 2013, n. 145 in materia contributiva, di incentivi all’occupazione, ammortizzatori sociali e altre misure previdenziali. Il documento è indirizzato a operatori e aziende interessati dall’applicazione delle nuove regole o delle proroghe disposte per l’anno in corso.
Aliquote contributive e contributi settoriali
Per il 2014 non sono previste modifiche all’aliquota IVS per la generalità dei datori di lavoro, che restano quindi soggetti ai soli adeguamenti periodici di minimali e massimali contributivi. Viene richiamato il fatto che il percorso di armonizzazione dell’aliquota pensionistica, avviato nel 1997 in attuazione della legge n. 335/1995, si è concluso nel 2013.
Nel settore agricolo, la circolare distingue tra:
- generalità delle aziende agricole, per le quali l’aliquota contributiva al FPLD per il 2014 è fissata al 28,10%, di cui 8,84% a carico del lavoratore;
- aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, per le quali l’aliquota resta al 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.
Per le aziende agricole ordinarie si richiama il D.lgs. n. 146/1997, che prevede aumenti annuali di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, cui si aggiunge l’incremento di 0,30 punti percentuali previsto dalla legge n. 296/2006. Per la quota a carico del lavoratore, l’adeguamento è considerato esaurito.
Per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti, la contribuzione FPLD per il 2014 è pari al 28,80%, con 9,19% a carico del marittimo.
Restano inoltre fermi i contributi INAIL per gli operai agricoli dipendenti:
- Assistenza Infortuni sul Lavoro: 10,1250;
- Addizionale Infortuni sul Lavoro: 3,1185.
Quanto alle agevolazioni tariffarie del settore agricolo, la circolare conferma che dal 2011 le misure sono a regime e restano quelle già vigenti fino a luglio 2010:
- territori non svantaggiati: nessuna agevolazione, contributo dovuto al 100%;
- territori montani: agevolazione del 75%, dovuto il 25%;
- territori svantaggiati: agevolazione del 68%, dovuto il 32%. L’agevolazione non si applica al contributo ex art. 25, comma 4, L. n. 845/1978, versato unitamente alla contribuzione per l’ASpI.
Allineamento graduale dell’aliquota ASpI
Per alcune categorie di lavoratori, l’allineamento graduale all’aliquota contributiva ASpI e al contributo dello 0,30% ex L. n. 845/1978 è subordinato a un decreto ministeriale. La circolare segnala che, alla data di pubblicazione, il decreto per il 2014 non risultava ancora emanato. In attesa, le aziende interessate possono versare l’aliquota prevista per il 2014 dalla norma, pari a 0,52% + 0,12%, con riserva dell’INPS di richiedere la contribuzione piena se il provvedimento non interviene.
Misure di incentivo all’occupazione
La legge di stabilità 2014 introduce una misura favorevole ai datori di lavoro in caso di trasformazione di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato. In particolare, a decorrere dal 2014 è prevista la restituzione integrale del contributo addizionale ASpI dell’1,4% per le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2014.
La restituzione è riconosciuta anche nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché l’assunzione a tempo indeterminato avvenga entro sei mesi dalla cessazione del rapporto a termine. In tali ipotesi continua a operare, se ne ricorrono i presupposti, la riduzione prevista dalla seconda parte dell’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012. Le modalità di recupero restano quelle della prassi in uso.
Per i lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, la legge di stabilità amplia la possibilità per il Ministero del lavoro di prevedere, oltre a misure di sostegno al reddito, anche incentivi all’occupazione, con riferimento ai lavoratori definiti dal DM 19 aprile 2013, n. 264.
Nel settore dei call center è poi previsto un incentivo specifico per le aziende che abbiano attuato, nei termini previsti, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto. Per ciascun lavoratore ancora in forza al 31 dicembre 2013 spetta un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un massimo di dodici mesi. Le modalità attuative e i limiti complessivi di spesa saranno definiti con successivo decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Ammortizzatori sociali
La legge di stabilità 2014 proroga o rifinanzia diverse misure di sostegno al reddito:
- contratti di solidarietà difensivi per i datori che non rientrano nella CIGS, con stanziamento di 40 milioni di euro;
- proroga a ventiquattro mesi della CIGS per cessazione di attività, con stanziamento di 50 milioni di euro;
- fino a 30 milioni di euro per la CIG in deroga nel settore della pesca;
- aumento del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi ex DL n. 726/1984, nella misura del 10% della retribuzione persa, con stanziamento di 50 milioni di euro.
Ai fini UniEmens, per esporre la maggiorazione del 10% sui periodi di paga del 2014 si deve utilizzare il codice di nuova istituzione "G706". Per l’integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa, al netto della riduzione del 5,84%, resta valido il codice "G603".
Fondi di solidarietà
La disciplina dei Fondi di solidarietà ex art. 3 della legge n. 92/2012 viene modificata dalla legge di stabilità 2014 sotto più profili. In primo luogo, viene soppressa la scadenza del 31 ottobre 2013 per:
- la stipula degli accordi istitutivi dei fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti da integrazione salariale;
- l’adeguamento delle fonti normative e istitutive dei fondi bilaterali;
- l’adeguamento dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’art. 2, comma 28, L. n. 662/1996.
In secondo luogo, viene ampliata la funzione dei Fondi settoriali, che possono assicurare anche una tutela integrativa rispetto a prestazioni legate alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa.
Per il Fondo di solidarietà residuale, nelle more del decreto costitutivo, dal 1° gennaio 2014 l’aliquota di finanziamento è fissata allo 0,50%. Inoltre, se al 1° gennaio 2014 erano in corso procedure per la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali, l’obbligo di contribuzione al Fondo residuale è sospeso, con decreto interministeriale, fino al completamento delle procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014.
Il DL n. 145/2013 elimina poi l’effetto abrogativo del Fondo speciale per il sostegno del reddito del personale del settore del trasporto aereo, rendendo quindi nulla la sua soppressione prevista per il 1° gennaio 2014. La circolare rinvia a successive istruzioni sull’intera materia.
Aiuti de minimis
Dal 1° gennaio 2014 entrano in vigore i regolamenti CE n. 1407/2013 e n. 1408/2013, che sostituiscono la precedente disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis. Il regolamento n. 1407/2013 costituisce la disciplina generale per le imprese non soggette a regolamentazione specifica; il regolamento n. 1408/2013 riguarda invece le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Le principali novità riguardano:
- l’inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti ammessi alla disciplina;
- l’introduzione del concetto di "impresa unica", con conseguente calcolo del massimale sull’insieme delle imprese tra loro collegate secondo le relazioni descritte nei regolamenti.
La circolare riporta anche la definizione di impresa unica, basata su rapporti di controllo, nomina della maggioranza degli organi, influenza dominante o controllo congiunto dei diritti di voto.
I limiti restano pari a:
- 200.000 euro in tre esercizi finanziari per la disciplina generale;
- 100.000 euro per le imprese che effettuano trasporto merci su strada per conto terzi;
- 15.000 euro in tre esercizi finanziari per la produzione primaria agricola, con innalzamento rispetto al precedente limite di 7.500 euro.
La circolare precisa che il nuovo regime incide su tutte le misure subordinate al rispetto della disciplina de minimis, tra cui lo sgravio per l’apprendistato delle aziende fino a 9 addetti e l’incentivo per assunzioni di beneficiari ASpI.
Misure compensative sul TFR e sgravi contributivi
Per le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, la misura compensativa di cui all’art. 8 del DL n. 203/2005 è portata dallo 0,27% al 0,28% per ciascun lavoratore.
In tema di sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello, la circolare precisa che dal 2014 le risorse sono riferite allo sgravio sulle quote di retribuzione corrisposte nell’anno precedente e che il decreto attuativo deve essere emanato entro il mese di febbraio.
Per le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, lo sgravio per il 2014 resta fissato nella misura del 63,2%.
Per il Fondo di Tesoreria, quando si versano quote di TFR riferite a periodi pregressi, gli importi devono essere maggiorati della rivalutazione calcolata ai sensi dell’art. 2120 c.c. Sulla base del coefficiente di rivalutazione del TFR di dicembre 2013, pari a 1,922535%, il valore da utilizzare ai fini del versamento è troncato a 1,92%.
Contributo di solidarietà, gestione ex-Ipsema e indennità di volo
Continua ad applicarsi anche nel 2014 il contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nel Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. La gestione operativa resta quella già illustrata nelle precedenti circolari e messaggi richiamati dal documento.
Dal 1° gennaio 2014 l’INPS riscuote direttamente i contributi di malattia e maternità e paga le relative prestazioni per i marittimi componenti l’equipaggio di navi battenti bandiera italiana; riscuote inoltre i soli contributi di maternità e paga le prestazioni corrispondenti per il personale degli equipaggi della navigazione aerea civile e per gli addetti agli uffici delle società di navigazione.
Infine, il DL n. 145/2013 dispone, per il solo anno 2014, l’esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile contributiva, mantenendone però l’incidenza al 50% sulla base pensionabile, così da non penalizzare i lavoratori interessati sul piano previdenziale. La circolare preannuncia ulteriori istruzioni specifiche sulla materia.
Punti principali
Aliquote contributive e previdenziali per il 2014
Per la generalità dei datori di lavoro non vi sono variazioni nel contributo IVS, salvo gli ordinari adeguamenti di minimali e massimali. Per il settore agricolo e per le aziende agricole con processi produttivi industriali sono confermate le aliquote già raggiunte, rispettivamente al 28,10% e al 32,30%, con le quote a carico del lavoratore indicate in circolare. Per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori l’aliquota 2014 è pari al 28,80%, di cui 9,19% a carico del marittimo. Restano invariati i contributi INAIL per operai agricoli dipendenti e le agevolazioni di zona tariffaria nel settore agricolo, non applicabili al contributo ex art. 25, c. 4, L. 845/1978.
Allineamento ASpI e trasformazioni a tempo indeterminato
Per l’allineamento graduale dell’aliquota contributiva ASpI e del contributo dello 0,30% ex L. 845/1978, la circolare segnala che per il 2014 non era ancora stato emanato il decreto ministeriale atteso; in via provvisoria le aziende interessate possono versare le aliquote previste dalla norma per il 2014, ferma la possibilità per l’INPS di richiedere la contribuzione piena se il decreto non interviene. In materia di occupazione, dal 2014 è prevista la restituzione integrale del contributo addizionale ASpI dell’1,4% nelle trasformazioni di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato avvenute dal 1° gennaio 2014, oltre che nei casi di stabilizzazione entro sei mesi dalla cessazione del rapporto a termine, secondo la prassi già in uso.
Incentivi per disoccupati e call center
La legge di stabilità amplia le misure a favore dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, prevedendo che il Ministero del lavoro possa disporre, oltre a interventi di sostegno al reddito, anche incentivi all’occupazione per i lavoratori definiti dal DM 19 aprile 2013, n. 264. Per il settore dei call center è istituito un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile per ciascun lavoratore stabilizzato, per un massimo di dodici mesi, a favore delle aziende che hanno realizzato le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto entro i termini previsti; le modalità attuative saranno definite con successivo decreto interministeriale.
Ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà
La legge di stabilità 2014 proroga per l’anno in corso alcune misure sugli ammortizzatori sociali: contratti di solidarietà difensivi per i datori non soggetti a CIGS, con stanziamento di 40 milioni di euro; proroga a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività, con 50 milioni di euro; finanziamento fino a 30 milioni di euro per la CIG in deroga nel settore pesca; aumento del trattamento per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 10% della retribuzione persa, con stanziamento di 50 milioni di euro. Ai fini UniEmens, per la maggiorazione del 10% va utilizzato il codice "G706", mentre per l’integrazione nella misura del 60% resta il codice "G603".
Fondi di solidarietà e disciplina residuale
La legge di stabilità interviene sulla disciplina dei Fondi di solidarietà ex L. 92/2012, eliminando il termine del 31 ottobre 2013 per la stipula degli accordi e per l’adeguamento delle fonti istitutive dei fondi bilaterali. Viene ampliata la funzione dei Fondi settoriali, che possono anche garantire tutele integrative rispetto a prestazioni per perdita del posto di lavoro o integrazioni salariali. Per il Fondo di solidarietà residuale, in attesa del decreto costitutivo, è fissata dal 1° gennaio 2014 l’aliquota di finanziamento allo 0,50%; inoltre, se al 1° gennaio 2014 erano in corso procedure per la costituzione di fondi bilaterali, l’obbligo contributivo al Fondo residuale è sospeso fino al completamento delle procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014. È inoltre salvaguardato il Fondo speciale per il personale del trasporto aereo, la cui soppressione viene resa nulla.
Nuovi regolamenti de minimis
Dal 1° gennaio 2014 sono entrati in vigore i regolamenti CE n. 1407/2013 e n. 1408/2013, che sostituiscono la precedente disciplina sugli aiuti de minimis. Tra le novità si segnalano l’inclusione delle imprese in difficoltà e l’introduzione del criterio di "impresa unica", con determinazione del massimale di aiuto sull’insieme delle imprese collegate secondo le relazioni indicate nei regolamenti. Restano invariati i limiti di 200.000 euro in tre esercizi finanziari, e di 100.000 euro per il trasporto merci su strada; per la produzione primaria agricola il massimale sale a 15.000 euro in tre esercizi. La circolare evidenzia che tali regole incidono su tutte le misure subordinate al rispetto della disciplina de minimis.
Misure compensative sul TFR, sgravi e altre disposizioni
La misura compensativa per le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria passa allo 0,28% per ciascun lavoratore. Per lo sgravio contributivo sulla contrattazione di secondo livello, le risorse dal 2014 si riferiscono allo sgravio sulle quote di retribuzione corrisposte nell’anno precedente e il decreto attuativo deve essere emanato entro febbraio. Per le imprese che esercitano pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, lo sgravio per il 2014 resta al 63,2%. In materia di Fondo di Tesoreria, per i periodi pregressi si applica la maggiorazione calcolata sul coefficiente di rivalutazione TFR di dicembre 2013, pari a 1,922535%, da utilizzare con troncamento a 1,92%.
Contributo di solidarietà, assicurazione ex-Ipsema e indennità di volo
Resta applicabile anche nel 2014 il contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni confluite nel FPLD e nel Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Dal 1° gennaio 2014 l’INPS riscuote direttamente i contributi di malattia e maternità dei marittimi, e i soli contributi di maternità per il personale della navigazione aerea civile e degli uffici delle società di navigazione, erogando le corrispondenti prestazioni. Inoltre, il DL 145/2013 esclude per il solo 2014 le indennità di volo dalla base imponibile contributiva, ma ne mantiene l’incidenza al 50% sulla base pensionabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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