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Circolare

Circolare numero 16 del 30-01-2014

Il documento unico di regolarità contributiva può essere rilasciato in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità operative per il rilascio del DURC quando il soggetto interessato dispone di una certificazione di crediti certi, liquidi ed esigibili verso pubbliche amministrazioni, utilizzabili a copertura degli oneri contributivi non versati. Vengono chiariti soggetti legittimati alla richiesta, uso della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti, verifiche di capienza da parte di Inps, Inail e Casse edili, nonché effetti del DURC in materia di intervento sostitutivo e utilizzo della certificazione per compensazione e cessione del credito. La circolare richiama inoltre la validità del DURC per 120 giorni e l’esigenza di coordinamento operativo tra le strutture territoriali e le Direzioni regionali.

DURC rilasciato in presenza di certificazione di crediti verso la PA ex art. 13-bis, comma 5, d.l. n. 52/2012

DURC in presenza di certificazione di crediti verso la PA ex art. 13-bis, comma 5, d.l. n. 52/2012

La circolare illustra l’operatività del DURC rilasciato in presenza di una certificazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni. La disciplina, di carattere speciale, consente al soggetto creditore di ottenere il DURC anche quando permangono debiti contributivi e/o assicurativi, purché il valore dei crediti certificati sia almeno pari agli oneri contributivi accertati non ancora versati.

Quadro normativo e finalità

Il riferimento normativo è l’art. 13-bis, comma 5, del d.l. n. 52/2012, come modificato dal d.l. n. 69/2013 e attuato dal decreto ministeriale 13 marzo 2013. La finalità è consentire alle imprese creditrici verso la pubblica amministrazione di continuare a operare, anche nella contrattualistica pubblica, senza che la presenza di esposizioni contributive impedisca il rilascio del DURC, nei limiti previsti dalla norma.

Certificazione dei crediti e ruolo della PCC

Le certificazioni devono essere rilasciate dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale tramite la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC). Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha implementato sulla PCC due funzioni operative:

  • "Gestione Richieste DURC", riservata ai titolari dei crediti o ai loro delegati;
  • "Verifica la capienza per l’emissione del DURC", destinata agli enti che rilasciano il documento.

Soggetti legittimati e presentazione della richiesta

La richiesta del DURC deve essere presentata dal soggetto titolare del credito, oppure da un delegato registrato sulla PCC. Il richiedente genera sulla Piattaforma il documento denominato "Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012", che può essere salvato o stampato e successivamente utilizzato nel procedimento di rilascio.

Quando il DURC è richiesto direttamente dall’interessato nei casi consentiti per i rapporti tra privati, il documento emesso dalla PCC deve essere trasmesso via PEC oppure consegnato in forma cartacea alle strutture territoriali competenti. Nella domanda deve comunque risultare che il DURC è richiesto ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5.

Nei casi in cui il DURC sia acquisito d’ufficio dalla pubblica amministrazione, quest’ultima, se riceve dall’interessato la richiesta generata dalla PCC, deve trasmetterla con PEC agli enti competenti. La stazione appaltante o l’amministrazione procedente deve poi inoltrare la richiesta tramite lo Sportello Unico Previdenziale, indicando espressamente che il rilascio avviene ex art. 13-bis, comma 5.

Verifiche di capienza e rilascio del DURC

Gli enti tenuti al rilascio del DURC devono verificare, attraverso la funzione PCC "Verifica la capienza per l’emissione del DURC", la sussistenza e l’importo dei crediti indicati nella richiesta. L’esito positivo si ha quando l’importo dei debiti contributivi accertati dall’ente risulta pari o inferiore al saldo disponibile dei crediti certificati alla data della verifica.

In tal caso, il sistema genera un messaggio di esito positivo e consente di scaricare una certificazione PDF. Se la condizione di capienza è rispettata, il DURC deve essere rilasciato con attestazione di regolarità, anche in presenza dell’indicazione dell’esposizione debitoria.

Per le imprese edili, la verifica riguarda anche i debiti verso le Casse edili. In attesa di ulteriori implementazioni della Piattaforma, Inps, Inail e Casse edili devono acquisire reciprocamente, con PEC, le informazioni relative al debito accertato prima di chiudere l’istruttoria.

Indicazioni operative per l’istruttoria

Nel campo note dell’istruttoria Inps devono essere riportati:

  • la specifica che il DURC è emesso ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del d.l. n. 52/2012;
  • la quantificazione del debito e la data di accertamento;
  • gli estremi del numero di richiesta e la data/ora generate automaticamente dalla PCC tramite "Gestione Richieste DURC";
  • il "Totale saldo disponibile al GG/MM/AAAA" risultante dalla verifica di capienza.

La circolare precisa inoltre che l’obbligo di indicare ai fini del rilascio tutte le informazioni sui crediti certificati, previsto dalla precedente circolare ministeriale, viene meno perché tali dati sono già contenuti nella richiesta generata dalla PCC. Il documento include anche il codice di verifica necessario agli enti per accedere alla Piattaforma e svolgere i controlli.

Validità del DURC e monitoraggio

La disciplina speciale non incide sulla regola generale secondo cui il DURC ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio, ai sensi dell’art. 31, comma 5, del d.l. n. 69/2013. Le sedi territoriali devono quindi chiudere il procedimento nel rispetto delle regole e delle istruzioni operative richiamate. Le Direzioni regionali sono incaricate di monitorare costantemente i DURC emessi ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, per garantire uniformità applicativa.

Utilizzo del DURC e intervento sostitutivo

Il DURC rilasciato ai sensi della disciplina in esame può essere utilizzato per le finalità previste dalla legge. In particolare, quando serve per ottenere pagamenti da pubbliche amministrazioni relativi a stati di avanzamento lavori o a prestazioni di servizi e forniture, la stazione appaltante deve attivare l’intervento sostitutivo secondo le regole richiamate dalla circolare.

La disciplina viene inoltre estesa alle erogazioni a carico delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati, al fine di evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. La successiva normativa di conversione del d.l. n. 69/2013 conferma l’applicazione dell’intervento sostitutivo anche per sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.

Utilizzo della certificazione per compensazione, cessione e anticipazione del credito

La certificazione ottenuta tramite PCC può essere impiegata anche per la compensazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 28-quater del d.P.R. n. 602/1973.

Può inoltre essere utilizzata per la cessione o anticipazione del credito a banche o intermediari finanziari. In questo caso, il decreto prevede che il debito contributivo indicato nel DURC debba essere previamente estinto; la prova della regolarizzazione va fornita mediante un DURC aggiornato che attesti la situazione contributiva alla data di conclusione dell’istruttoria.

Se, dopo la nuova verifica, permane l’irregolarità, la cessione o anticipazione può comunque avvenire solo con contestuale delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario, ai sensi dell’art. 1269 c.c., per il pagamento del debito contributivo. Se l’importo riconosciuto al creditore è inferiore al debito risultante dal DURC, la delegazione opera per la parte corrispondente. Il pagamento deve essere eseguito con le stesse modalità previste per l’adempimento contributivo verso Inps da parte del titolare del credito; per il modello F24 si applicano le istruzioni della circolare Inps n. 54/2012.

Coordinamento delle strutture territoriali

La circolare sottolinea che le fattispecie di cessione o anticipazione presso soggetti finanziari richiedono particolare attenzione e coordinamento da parte delle Direzioni regionali, affinché le esposizioni debitorie accertate con il DURC siano definite nei termini previsti dalla normativa.

Punti principali

Oggetto della disciplina

La circolare riguarda il DURC rilasciato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del d.l. n. 52/2012, come attuato dal decreto ministeriale 13 marzo 2013. La disciplina consente il rilascio del DURC anche in presenza di certificazioni di crediti verso pubbliche amministrazioni, purché i crediti certificati siano almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati.

Certificazione dei crediti e Piattaforma PCC

Le certificazioni devono essere rese dalle amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali e aziende del Servizio sanitario nazionale, attraverso la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC). La Piattaforma è utilizzata sia per generare la richiesta di DURC da parte del titolare del credito o del suo delegato, sia per consentire agli enti previdenziali le verifiche sulla capienza del credito rispetto al debito contributivo.

Soggetti richiedenti e flusso procedurale

La richiesta deve provenire dal soggetto titolare del credito o da un delegato registrato sulla PCC. Dopo la generazione sulla Piattaforma della richiesta di DURC, il documento può essere salvato o stampato e trasmesso allo Sportello Unico Previdenziale. Nei casi in cui il DURC sia richiesto direttamente dall’interessato per rapporti tra privati, il documento va inviato via PEC oppure consegnato in formato cartaceo agli enti competenti, indicando sempre che il rilascio avviene ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5.

Richiesta d’ufficio da parte della pubblica amministrazione

Quando il DURC è acquisito d’ufficio dalla pubblica amministrazione, quest’ultima, se riceve dall’interessato la richiesta generata dalla PCC, deve trasmetterla con PEC agli enti competenti. La stazione appaltante o l’amministrazione procedente deve poi inoltrare la richiesta tramite lo Sportello Unico Previdenziale, specificando che l’acquisizione avviene ex art. 13-bis, comma 5, d.l. n. 52/2012.

Verifica di capienza per il rilascio del DURC

Gli enti tenuti al rilascio del DURC devono utilizzare la funzione PCC "Verifica la capienza per l’emissione del DURC" per accertare se l’importo dei debiti contributivi accertati sia pari o inferiore al saldo disponibile dei crediti certificati indicati nella richiesta. L’esito positivo consente il rilascio di una certificazione PDF comprovante la verifica e, se la capienza è sufficiente, il DURC deve essere attestato regolare anche in presenza dell’esposizione debitoria.

Coordinamento tra enti e indicazioni operative

Poiché il sistema non memorizza ancora in modo completo gli importi delle esposizioni debitorie dei diversi enti, Inps, Inail e Casse edili devono scambiarsi via PEC le informazioni sui debiti accertati prima della conclusione dell’istruttoria. Nel caso delle istruttorie Inps devono essere riportati nel campo note i riferimenti della richiesta PCC, la quantificazione del debito, la data di accertamento e il saldo disponibile risultante dalla verifica.

Validità e regime speciale del DURC

La disciplina speciale non deroga alla regola generale di validità del DURC per 120 giorni dalla data di rilascio, prevista dall’art. 31, comma 5, del d.l. n. 69/2013. Le sedi territoriali devono quindi concludere il procedimento nel rispetto delle indicazioni operative, mentre le Direzioni regionali devono svolgere monitoraggio costante per garantire uniformità applicativa.

Utilizzo del DURC e intervento sostitutivo

Il DURC emesso ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, può essere utilizzato per tutte le finalità consentite dalla normativa vigente. In particolare, nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni per stati di avanzamento lavori, servizi e forniture, si applica l’intervento sostitutivo della stazione appaltante; la circolare richiama inoltre l’estensione dell’istituto alle erogazioni pubbliche a qualsiasi titolo, incluse sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.

Utilizzo della certificazione per compensazione e cessione del credito

La certificazione generata dalla PCC può essere utilizzata anche per la compensazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 28-quater del d.P.R. n. 602/1973 e per la cessione o anticipazione del credito a banche o intermediari finanziari. Per la cessione o anticipazione è richiesto che il debito contributivo indicato nel DURC sia previamente estinto; in alternativa, è possibile procedere solo con contestuale delegazione di pagamento al soggetto finanziatore per il pagamento del debito contributivo, anche parzialmente se il credito ceduto è inferiore al debito.

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