Circolare numero 11 del 27-01-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come deve essere accertata l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro ai fini dell'assegno per il nucleo familiare spettante ai pensionati pubblici ultrasessantacinquenni. Viene unificato il criterio di valutazione in capo all'INPS, stabilendo che la documentazione sanitaria deve essere sempre sottoposta al vaglio dell'Ufficio sanitario di sede, il quale esprime il giudizio medico-legale definitivo. Si ribadisce inoltre che non è sufficiente, di per sé, la certificazione prevista per l'assistenza sociosanitaria e l'indennità di accompagnamento, e che l'assegno va riconosciuto solo su istanza dell'interessato e nel rispetto della prescrizione quinquennale.
Chiarimenti sul rilascio della certificazione per l'assegno per il nucleo familiare ai pensionati pubblici ultrasessantacinquenni
Chiarimenti sul rilascio della certificazione per l'assegno per il nucleo familiare ai pensionati pubblici ultrasessantacinquenni
La circolare interviene per uniformare i criteri di accertamento dell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro richiesta, ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, per i pensionati pubblici ultrasessantacinquenni affetti da stati invalidanti. Il documento chiarisce il quadro normativo di riferimento, il valore della documentazione sanitaria e il ruolo decisivo dell'Ufficio sanitario di sede nella valutazione medico-legale.
Quadro normativo dell'assegno per il nucleo familiare
L'assegno per il nucleo familiare è regolato dall'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. La prestazione:
- spetta in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti del nucleo e al reddito familiare, secondo tabelle prestabilite;
- prevede livelli reddituali aumentati quando nel nucleo vi siano soggetti in assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
- per i minorenni, considera invece la "persistente difficoltà" a svolgere compiti e funzioni propri dell'età.
Il comma 6 precisa che nel nucleo familiare rientrano anche i figli e gli equiparati di età superiore ai diciotto anni compiuti se si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.
Effetti della condizione di inabilità sui componenti del nucleo
La circolare distingue gli effetti della condizione invalidante a seconda dell'età del soggetto:
- per il figlio o equiparato maggiorenne, l'inabilità comporta sia l'inclusione nel nucleo familiare sia la maggiorazione dei limiti reddituali;
- per il figlio o equiparato minorenne, la persistente difficoltà a compiere gli atti e le funzioni proprie dell'età consente solo l'aumento del livello reddituale, poiché il soggetto è già incluso nel nucleo.
Nucleo familiare composto da una sola persona
Il comma 8 dell'art. 2 stabilisce che l'assegno può spettare anche a un nucleo composto da una sola persona, qualora questa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e:
- abbia un'età inferiore ai 18 anni compiuti; oppure
- se maggiorenne, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
La circolare richiama inoltre l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il beneficio spetta anche al coniuge superstite in condizione di assoluta inabilità a proficuo lavoro e titolare di pensione indiretta o di reversibilità.
Documentazione sanitaria e limiti delle certificazioni rilasciate ai sensi del d.lgs. n. 509/1988
In base alle direttive della Ragioneria Generale dello Stato richiamate nella circolare, il riconoscimento del beneficio richiede la presentazione di un certificato della competente ASL che riporti espressamente che il soggetto, per infermità o difetto fisico o mentale, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.
La circolare evidenzia che:
- se la documentazione sanitaria non attesta in modo inequivoco tale condizione, la prestazione non può essere riconosciuta;
- non è idonea, da sola, la certificazione prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 per i soggetti ultrasessantacinquenni;
- tale certificazione vale infatti solo ai fini dell'assistenza sociosanitaria e dell'indennità di accompagnamento.
Unificazione dei criteri e ruolo dell'Ufficio sanitario di sede
Tenuto conto dell'unificazione nell'INPS delle funzioni relative alla previdenza dei dipendenti pubblici, la circolare dispone l'uniformazione dei criteri di accertamento del requisito per l'attribuzione dell'assegno ai pensionati pubblici ultrasessantacinquenni.
In tutti i casi in cui l'assegno venga erogato direttamente dall'INPS:
- la documentazione sanitaria allegata alla domanda deve essere sempre esaminata dall'Ufficio sanitario di sede;
- il Responsabile della UOC, ovvero delle UOST, o altro medico da lui delegato, deve esprimere il giudizio medico-legale definitivo;
- la responsabilità del giudizio resta in capo al medico che effettua la valutazione.
Criterio operativo per l'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro
La verifica dello stato invalidante necessario al riconoscimento del diritto all'assegno compete comunque all'Istituto. Il requisito dell'inabilità si considera soddisfatto quando l'Ufficio sanitario di sede, a seguito di visita diretta oppure dell'esame della documentazione sanitaria prodotta, ritiene sussistente l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro richiesta dall'art. 2, commi 2 e 6, della legge n. 153/1988.
Il personale medico-legale deve quindi:
- valutare caso per caso il tipo di invalidità evidenziata dal richiedente;
- riconoscere, se ne ricorrono le condizioni, lo stato inabilitante derivante dalla menomazione sofferta;
- applicare criteri propri della prestazione, distinti da quelli dell'invalidità civile.
Presentazione della domanda e prescrizione
La circolare precisa infine che le sedi provinciali e territoriali devono attribuire il beneficio, ove ricorrano tutte le condizioni richieste, sulla base di apposita istanza dell'interessato. Resta fermo il limite della prescrizione quinquennale.
Punti principali
Quadro normativo dell'assegno per il nucleo familiare
L'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Il beneficio varia in base al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo tabelle prestabilite, con aumento dei livelli di reddito nei casi di presenza di soggetti assolutamente e permanentemente inabili a proficuo lavoro. Per i figli o equiparati minorenni rileva la persistente difficoltà a svolgere compiti e funzioni proprie dell'età, mentre per i maggiorenni è richiesto lo stato di assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi a proficuo lavoro.
Effetti dell'inabilità sul nucleo familiare
L'inabilità a proficuo lavoro comporta, per i figli o equiparati maggiorenni, sia l'inclusione nel nucleo familiare sia la maggiorazione dei livelli reddituali. Per i figli o equiparati minorenni, invece, la condizione di difficoltà persistente consente solo l'aumento del livello reddituale, poiché tali soggetti fanno già parte del nucleo.
Estensione al nucleo composto da una sola persona
Il comma 8 dell'art. 2 prevede che l'assegno possa essere corrisposto anche a un nucleo familiare composto da una sola persona, se titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e con età inferiore ai 18 anni oppure, se maggiorenne, in assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. La circolare richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità che riconosce il beneficio anche al coniuge superstite in condizione di assoluta inabilità e già titolare di pensione indiretta o di reversibilità.
Documentazione sanitaria richiesta
Ai fini del riconoscimento del beneficio, le direttive della Ragioneria Generale dello Stato richiedono un certificato della competente ASL che attesti espressamente che il soggetto si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. Se la documentazione non lo attesta in modo inequivoco, il beneficio non può essere riconosciuto.
Non idoneità della certificazione per ultrasessantacinquenni ex d.lgs. n. 509/1988
Non è considerata sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 per i soggetti ultrasessantacinquenni, perché tale norma li considera mutilati e invalidi ai soli fini dell'assistenza sociosanitaria e dell'indennità di accompagnamento. Pertanto, tale attestazione non vale automaticamente ai fini dell'assegno per il nucleo familiare.
Ruolo dell'Ufficio sanitario di sede
Quando l'assegno è erogato direttamente dall'INPS, ogni certificazione medica allegata alla domanda deve essere esaminata dall'Ufficio sanitario di sede. A seguito dell'unificazione delle funzioni previdenziali dei dipendenti pubblici nell'INPS, il giudizio medico-legale definitivo spetta al Responsabile della UOC, delle UOST o a un medico da lui delegato, che assume la responsabilità della valutazione.
Criterio operativo per l'accertamento dell'inabilità
L'accertamento del requisito dell'inabilità a proficuo lavoro si considera soddisfatto quando l'Ufficio sanitario di sede, dopo visita diretta o esame della documentazione sanitaria, giudica il richiedente in possesso dell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro prevista dall'art. 2, commi 2 e 6, della legge n. 153/1988. Il personale medico-legale deve valutare caso per caso il tipo di invalidità e riconoscere lo stato inabilitante solo se ne ricorrono le condizioni.
Differenza rispetto all'invalidità civile
La circolare sottolinea che i parametri legali per determinare l'inabilità a proficuo lavoro non coincidono con quelli dell'invalidità civile. Ne deriva che la valutazione per l'assegno al nucleo familiare richiede un autonomo apprezzamento medico-legale secondo i criteri specifici della prestazione.
Attribuzione del beneficio e prescrizione
Le sedi provinciali e territoriali devono attribuire il beneficio su apposita istanza dell'interessato, solo se ricorrono tutte le condizioni richieste. Resta fermo il limite della prescrizione quinquennale.
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