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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23982/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano. Nel ricorso ha dichiarato che la sentenza impugnata le era stata notificata il 1/7/2019, ma ha depositato entro il termine di legge solo copia autentica della sentenza con attestazione di conformità, senza la relata di notificazione. Le controricorrenti hanno resistito con distinti controricorsi. In memoria, la ricorrente ha anche eccepito la sopravvenuta estinzione della società controricorrente per cancellazione dal registro delle imprese. La questione decisa dalla Cassazione riguarda esclusivamente la procedibilità del ricorso per omessa produzione della sentenza notificata completa della relata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c. perché, a fronte dell'allegazione dell'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, la ricorrente non ha depositato nei termini la relata di notificazione della sentenza stessa. La Corte ha inoltre escluso che la cancellazione successiva della società controricorrente dal registro delle imprese determinasse interruzione del processo, poiché intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione. Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore di entrambe le controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    L'omesso deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, quando la parte ricorrente abbia dichiarato che la sentenza le è stata notificata, comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    Il deposito della documentazione necessaria alla verifica della tempestività dell'impugnazione deve avvenire nel termine previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 325 c.p.c.

    La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di allegazione della notificazione della sentenza, opera il termine lungo di impugnazione.

  • art. 372 c.p.c.

    La successiva produzione della relata di notificazione non sana l'omissione originaria del deposito richiesto per la procedibilità del ricorso.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    La documentazione può rilevare se già prodotta dal controricorrente nei termini previsti.

  • art. 24 Cost.

    La sanzione di improcedibilità non è ritenuta lesiva del diritto di difesa perché si tratta di un adempimento preliminare e non eccessivamente oneroso.

  • art. 111 Cost.

    La sanzione è compatibile con il giusto processo in quanto funzionale alla verifica preliminare della procedibilità e della tempestività dell'impugnazione.

  • art. 6 CEDU

    L'improcedibilità per omesso deposito della relata di notificazione non contrasta con il diritto di accesso al tribunale, essendo proporzionata al fine di assicurare la celere definizione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Se il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, perché tale deposito consente di verificare la tempestività dell'impugnazione.
  • L'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza, quando necessaria per la verifica del termine breve, determina l'improcedibilità del ricorso e il vizio è rilevabile d'ufficio; non è sanato dalla mancata contestazione del controricorrente né dalla produzione tardiva ex art. 372 c.p.c.
  • Nel giudizio di cassazione la cancellazione dal registro delle imprese della parte resistente, se intervenuta dopo la proposizione del ricorso, non produce interruzione del processo, che è governato dall'impulso d'ufficio.
  • La sanzione di improcedibilità prevista per l'omesso deposito della relata di notificazione è compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo, perché persegue l'esigenza pubblica di consentire alla Corte di cassazione una rapida verifica della procedibilità e della tempestività dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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