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Sentenza

Sentenza n. 2877/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione al consorzio stabile della gara e atti di ammissione al soccorso istruttorio e di prosecuzione della procedura; in via incidentale, ammissione e valutazione dell’offerta del raggruppamento ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione del 22 aprile 2026 e gli atti con cui il consorzio aggiudicatario era stato ammesso al soccorso istruttorio e alle fasi successive. Ha dedotto che il consorzio stabile non rispettasse i requisiti e le prescrizioni della legge di gara sulla qualificazione e sulle quote di esecuzione delle consorziate, lamentando violazione degli artt. 65 e 67 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis, dell’autovincolo, dell’affidamento e della par condicio, nonché difetto di istruttoria, motivazione e travisamento. Ha contestato inoltre il ricorso al soccorso istruttorio, sostenendo che non fosse consentito correggere o integrare gli elementi dell’offerta e che la disciplina di gara fosse illegittima nella parte in cui lo ammetteva. Ha infine denunciato la mancata considerazione di una precedente risoluzione contrattuale riguardante una consorziata, quale possibile causa di esclusione per grave illecito professionale. Il consorzio aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale contro l’ammissione e la valutazione dell’offerta della ricorrente principale, deducendo carenze di qualificazione e violazioni delle regole sul subappalto necessario e sul quinto d’obbligo, oltre all’abusività del ricorso principale.

La decisione

Il TAR ha prescisso dall’eccezione di irricevibilità sollevata dalle amministrazioni e ha respinto nel merito il ricorso principale. Ha ritenuto che il soccorso istruttorio fosse diretto a correggere una mera inversione materiale dei dati relativi alle qualificazioni SOA e alle quote di esecuzione di due consorziate: i DGUE e le attestazioni SOA già prodotti dimostravano che Ecoval possedeva la classifica VI e Emmecci la classifica III, mentre nella domanda i dati erano stati attribuiti in modo invertito. La conseguente rimodulazione delle quote, da 70% e 30% a 83% e 17%, riallineava l’indicazione alla qualificazione effettivamente posseduta e non alterava la validità complessiva dell’offerta. Il Collegio ha inoltre ritenuto che, nel regime del d.lgs. 36/2023, il consorzio stabile non fosse tenuto a specificare in gara la ripartizione delle quote esecutive tra le consorziate designate, purché i requisiti di qualificazione richiesti fossero complessivamente posseduti; ha giudicato sostanzialmente rispettato il termine assegnato per il soccorso, considerando il primo invio vuoto conseguenza di un inconveniente tecnico nella compressione e trasmissione di documenti già formati. Ha respinto anche la censura relativa alla precedente risoluzione: la contestazione è stata reputata generica e la vicenda riguardava un contratto applicativo marginale, di € 50.000 nell’ambito di un accordo quadro di € 9 milioni, senza che l’amministrazione committente avesse ritenuto compromessa l’affidabilità dell’impresa. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato respinto quello principale. La ricorrente è stata condannata alle spese: € 2.500, oltre accessori, in favore della controinteressata e complessivi € 2.500, oltre accessori, in favore delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    la S.A., in altri termini, ha attivato il soccorso istruttorio nei confronti della controinteressata per rilevare un mero errore materiale (un’inversione) nella trascrizione dei dati relativi all’articolazione dell’offerta e, conseguentemente, rivedere le quote di esecuzione delle imprese designate, senza che venisse intaccata la validità dell’offerta complessivamente intesa (in termini di qualificazione delle imprese consorziate)

    Il soccorso istruttorio è legittimo quando serve a correggere un mero errore materiale già riconoscibile sulla base della documentazione di gara e non modifica la validità sostanziale dell’offerta o i requisiti posseduti.

  • art. 65, comma 2, lett. d), d.lgs. 36/2023

    nel vigore del D.lgs. 36/2023, infatti, non sussiste in capo ai consorzi stabili alcun obbligo di specificare in sede di gara le quote di esecuzione spettanti a ciascuna delle consorziate designate per l’esecuzione

    Per i consorzi stabili non è necessario indicare in sede di gara le quote di esecuzione attribuite alle singole consorziate designate.

  • art. 67, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023

    si deve senza dubbio ritenere possibile per un consorzio stabile partecipare alla procedura anche laddove la ripartizione o l’esatta attribuzione delle quote esecutive tra le consorziate venga definita o specificata meglio in un momento successivo alla presentazione della domanda, purché la qualificazione richiesta dalla lex specialis risulti complessivamente soddisfatta dalle imprese designate, senza che la mancata o erronea ripartizione interna delle percentuali di esecuzione possa in alcun modo inficiare la validità della partecipazione

    La ripartizione interna delle quote esecutive può essere precisata dopo la domanda, se le imprese designate soddisfano complessivamente la qualificazione richiesta e l’indicazione iniziale errata non compromette la validità della partecipazione.

  • art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. 36/2023

    quanto alla contestazione avanzata da Unirock circa l’omessa valutazione della circostanza rilevante ex art. 98, co. 3, lett. c), del D.lgs. 36/2023 (una precedente risoluzione contrattuale disposta a danno della consorziata Emmecci) e della sua mancata indicazione sin da principio, sono condivisibili le asserzioni difensive della controinteressata

    La precedente risoluzione contrattuale non determina di per sé l’esclusione: nel caso esaminato, la censura è stata giudicata generica e la vicenda, marginale per valore e senza effetti sull’affidabilità dell’impresa, non ha fondato l’illegittimità dell’ammissione.

Massime di principio

  • Nel regime del d.lgs. 36/2023, un consorzio stabile può partecipare alla gara senza indicare in domanda la ripartizione delle quote esecutive tra le consorziate designate, e può precisarla successivamente, purché i requisiti di qualificazione richiesti risultino complessivamente posseduti dalle imprese designate.
  • Il soccorso istruttorio può essere utilizzato per correggere un’inversione meramente materiale nei dati sulle consorziate esecutrici e sulle rispettive qualificazioni, quando l’errore sia verificabile sulla base della documentazione già presentata e la correzione non alteri la validità sostanziale dell’offerta.
  • Un inconveniente tecnico di trasmissione non rende di per sé tardiva la produzione documentale quando la documentazione risulti già formata entro il termine assegnato e il successivo invio costituisca una nuova trasmissione tecnica degli stessi documenti.
  • La sola esistenza di una precedente risoluzione contrattuale a carico di un’impresa non prova automaticamente un grave illecito professionale: la sua rilevanza va valutata in concreto, considerando anche consistenza e rilievo dell’episodio e i suoi effetti sull’affidabilità dell’operatore.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieSoccorso istruttorioGrave illecito professionaleRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblica

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