Cassazione Penale, Sentenza n. 43070/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte di appello che aveva confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per 3 anni e cauzione. Il ricorrente contestava la mancanza della 'attualità' della pericolosità: essa non potrebbe desumersi dalla precedente condanna per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. né dalla mancata collaborazione; mancavano l'indicazione del grado di coinvolgimento di Lanza nella attività del gruppo mafioso di Cerda e l'accertamento della persistenza della famiglia mafiosa; si contestava inoltre che Lanza fosse in carcere dal 22/09/2016 e non fosse più libero. Venivano altresì dedotte violazioni degli artt. 6 e 7 CEDU (in ordine alle garanzie processuali e alla prevedibilità delle condotte sanzionabili) e richiamata la giurisprudenza della Corte EDU (De Tommaso e Viola). Si allegava infine che la CEDU dovrebbe essere direttamente applicabile in presenza di vuoti normativi e poteva essere invocata in cassazione ex art. 606 lett. b).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (a) in materia di misure di prevenzione alla cassazione sono consentite censure di violazione di legge e che la motivazione impugnata non era apparente né meramente formale; (b) le censure generiche di incompatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non sono ammissibili senza specifiche e concrete argomentazioni circa il difetto di interpretazione conforme o l'incompatibilità della norma interna con la CEDU; (c) la giurisprudenza CEDU censurante la prevedibilità normativa (sent. De Tommaso) riguarda la pericolosità 'generica', mentre nel caso era accertata una pericolosità 'qualificata' collegata a reati di tipo associativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011, art. 4, comma 1, lett. a)
art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159 del 2011
La Corte ha ritenuto che la pericolosità, ai sensi dell'art. 4, fosse stata valutata in termini di 'pericolosità qualificata' e adeguatamente motivata con riferimento alla condanna per reati associativi.
art. 416-bis cod. pen.
articolo 416-bis cod. pen.
La precedente condanna per reati di associazione mafiosa è stata considerata elemento idoneo a fondare la pericolosità qualificata, purché accompagnata da motivazione sull'attualità del rischio.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 7
La Corte ha ricordato che la CEDU ha rango sovra-legislativo e sub costituzionale ma non può essere invocata 'in bianco'; la sua presunta violazione va dedotta con specificità (difetto di interpretazione conforme o incompatibilità della norma interna).
Sentenza Corte EDU, De Tommaso contro Italia (Grande Camera, 23/02/2017)
sentenza De Tommaso contro Italia, Grande Camera, 23 febbraio 2017
La sentenza De Tommaso censura la normativa italiana per difetto di specificità e prevedibilità nella disciplina delle misure di prevenzione riguardo la pericolosità generica; la Corte di cassazione ha distinto il caso De Tommaso dai casi di pericolosità qualificata.
Sentenza Corte EDU, Viola contro Italia (13/06/2019)
sentenza Viola contro Italia, 13 giugno 2019
La pronuncia è richiamata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di maggiore specificità nell'accertamento dell'attualità della pericolosità; la Corte di cassazione tuttavia richiede argomentazioni concrete e specifiche per far valere il contrasto con la CEDU.
art. 606 cod. proc. pen., lett. b)
art. 606 lett. b) del codice di rito
Richiamato dal ricorrente quale base per dedurre la violazione della CEDU in cassazione; la Corte ha osservato che ex art. 606 devono essere dedotte violazioni di legge con la specificità richiesta, e che le censure convenzionali devono essere formulate concretamente.
art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base di tale disposizione la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma equitativamente determinata (euro 3.000).
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso in cassazione è ammesso principalmente per violazioni di legge; le censure contro la motivazione sono ammissibili solo se la motivazione è 'apparente' o meramente formale.
- Gli argomenti basati genericamente sul contrasto con la CEDU non sono sufficienti: è necessario indicare concretamente il difetto di interpretazione conforme o l'incompatibilità della norma interna con la Convenzione come interpretata dalla Corte EDU.
- La giurisprudenza europea che censura la prevedibilità normativa (es. De Tommaso) riguarda la 'pericolosità generica'; quando la pericolosità è 'qualificata' (es. collegamento a reati associativi come 416-bis) la normativa italiana può risultare applicabile se la valutazione è adeguatamente motivata.
- La mera detenzione preventiva o il fatto che l'interessato sia stato in carcere non esclude automaticamente l'attualità della pericolosità: è necessario che il giudice faccia un concreto accertamento su tale elemento.
- Chi impugna deve fornire elementi specifici e puntuali (ruolo nell'associazione, persistenza dell'organizzazione criminosa, contingenti comportamenti posteri) per mettere in discussione l'attualità della pericolosità; argomentazioni generiche espongono al rischio di inammissibilità e alle spese.
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