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Sentenza

Sentenza n. 488/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento 1) del PEI 2025/2026 nella parte in cui prevede 18h di sostegno nonostante la necessità di 30h; 2) provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Provinciale hanno assegnato per l'anno scolastico 2025/2026 solo 18 ore di sostegno settimanali inferiori alle 30 necessarie in relazione alla disabilità; 3) ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l' anno 2025/2026 per 30 ore; E per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per 30 ore di frequenza scolastica anno 2025/2026.

Giustizia amministrativa202507139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2025/2026 e atti di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di un orario scolastico di 30 ore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studente disabile)

Prevale il privato

La controversia

Il minore, riconosciuto in situazione di disabilità grave ai sensi della l. 104/1992 e iscritto alla scuola primaria, aveva ottenuto soltanto 18 ore settimanali di sostegno su 30 ore di frequenza. Il ricorso deduceva la violazione della l. 104/1992, del d.lgs. 66/2017, dei principi costituzionali e internazionali in materia di inclusione scolastica, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione. In particolare, il PEI affermava contemporaneamente che il minore necessitava della presenza costante di un docente specializzato per tutto l'orario scolastico e che le ore assegnate erano soltanto 18; inoltre, il minore frequentava 24 ore invece delle 30 previste, senza che risultasse una scelta concordata con la famiglia. Il GLO non aveva quantificato il fabbisogno, né risultava documentata una tempestiva richiesta di posti di sostegno in deroga da parte dell'istituto scolastico. La ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto del minore alla copertura integrale dell'orario scolastico mediante insegnante di sostegno.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito ha ritenuto illegittima l'assegnazione di sole 18 ore. Il PEI era intrinsecamente contraddittorio, poiché riconosceva la necessità di una presenza costante del docente per tutto l'orario scolastico, ma confermava un monte ore inferiore, senza adeguata istruttoria e motivazione. Il giudice ha affermato che la gravità della disabilità non determina automaticamente il rapporto 1:1 o la copertura integrale, ma un'assegnazione inferiore all'orario frequentato è legittima soltanto se il PEI espone una motivazione specifica, coerente con il profilo di funzionamento, la proposta del GLO e l'effettivo utilizzo delle risorse. Nel caso concreto mancavano sia tale motivazione sia la prova della richiesta di posti in deroga all'organico di diritto. Le esigenze organizzative, la carenza di organico e la disponibilità finanziaria non possono giustificare la compressione del nucleo fondamentale del diritto all'inclusione scolastica. Il TAR ha dichiarato illegittimi gli atti nella parte relativa all'assegnazione inferiore all'orario scolastico, ha accertato il diritto del minore a essere assistito per l'intera durata dell'orario e ha condannato l'amministrazione all'assegnazione delle corrispondenti ore, anche in deroga all'organico esistente. Ha ordinato l'esecuzione entro quindici giorni, nominando sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale inottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 2.000, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato. La sentenza è stata trasmessa, anche per le valutazioni di competenza, alla Procura regionale della Corte dei conti e ad altri uffici pubblici.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva nella materia dei pubblici servizi, ritenuta comprensiva della controversia sull'assegnazione del sostegno scolastico.

  • art. 3 l. 104/1992, come modificato dall'art. 1, comma 3, d.lgs. 62/2024

    Collega la condizione di disabilità certificata al diritto alle prestazioni e ai sostegni, distinguendo il sostegno ordinario dal sostegno intensivo in relazione alla necessità individuale.

  • artt. 12 e 13 l. 104/1992

    Costituiscono la base normativa del diritto all'inclusione scolastica e all'impiego di personale docente specializzato, da commisurare alle esigenze dell'alunno.

  • art. 12, comma 5, l. 104/1992

    Prevede il profilo di funzionamento quale documento propedeutico alla predisposizione del PEI e alla definizione delle misure di sostegno.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. 66/2017

    Stabilisce che il PEI individua, tra l'altro, le modalità di sostegno didattico e propone il numero di ore di sostegno alla classe, sulla base dell'accertamento della disabilità e del profilo di funzionamento.

  • art. 9, comma 10, d.lgs. 66/2017

    Rileva quanto al ruolo del GLO nella predisposizione del PEI e nella proposta delle misure necessarie all'inclusione.

  • art. 10 d.lgs. 66/2017

    Impone al dirigente scolastico di formulare, sulla base dei PEI, la richiesta complessiva dei posti di sostegno e consente l'assegnazione di risorse ulteriori rispetto all'organico di diritto.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Consente al giudice di adottare misure idonee a tutelare la situazione soggettiva e ad assicurare l'attuazione della sentenza, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 7, comma 2-bis, d.lgs. 66/2017

    Non può essere interpretato nel senso di consentire la mancata erogazione delle misure necessarie all'inclusione sulla base di limiti di organico o di spesa, quando siano necessari adeguamenti dell'organico di fatto.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. 66/2017

    Il limite delle risorse disponibili non legittima la compressione del diritto fondamentale al sostegno individualizzato.

  • art. 40, comma 1, l. 449/1997

    Costituisce una delle basi normative per l'istituzione di posti di sostegno in deroga alle dotazioni ordinarie, secondo le effettive esigenze accertate.

  • art. 1, comma 605, lett. b), l. 296/2006

    Rileva quale base normativa per l'adeguamento dell'organico di sostegno alle esigenze effettive degli alunni con disabilità.

  • decreto interministeriale n. 153/2023 e Linee Guida allegate

    Richiedono che la proposta delle ore di sostegno sia riferita esclusivamente alle esigenze dell'alunno titolare del PEI e sia sostenuta da istruttoria e motivazione coerenti con la documentazione ufficiale e con l'effettivo utilizzo delle risorse.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), e art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Il diritto dell'alunno con disabilità alle misure di sostegno scolastico necessarie all'effettiva inclusione è un diritto fondamentale non comprimibile per ragioni di carenza di organico, insufficienza finanziaria o disfunzioni organizzative dell'amministrazione; tali esigenze impongono, ove necessario, l'attivazione dei posti di sostegno in deroga.
  • La gravità della disabilità non comporta automaticamente la copertura integrale dell'orario scolastico mediante rapporto 1:1; tuttavia, quando il PEI o la documentazione individuale evidenziano la necessità di una presenza costante del docente, l'assegnazione di un numero di ore inferiore all'orario frequentato è illegittima se non sorretta da un'istruttoria completa e da una motivazione specifica, coerente e individualizzata.
  • Il PEI deve determinare o proporre le ore di sostegno sulla base del profilo di funzionamento, della documentazione sanitaria e della proposta del GLO, indicando le ragioni delle risorse richieste e la loro correlazione con gli obiettivi del progetto educativo individualizzato. È illegittima l'assegnazione delle ore mediante mero recepimento del contingente ordinario o di una precedente determinazione priva di autonoma istruttoria.
  • Il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno individuale e richiedere all'Ufficio scolastico le risorse ulteriori o i posti in deroga necessari a garantire il sostegno previsto dal PEI. La mancata richiesta dei posti in deroga è illegittima quando impedisca la copertura delle ore necessarie secondo il sistema PEI-GLO.
  • Il giudice amministrativo, nell'ambito della giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, può accertare il diritto dell'alunno con disabilità alla misura individualizzata di sostegno, annullare gli atti lesivi e impartire ordini conformativi o di adempimento, nominando anche un commissario ad acta per l'esecuzione della decisione.
  • La mancata redazione del PEI, la mancata quantificazione delle ore, la quantificazione senza la proposta del GLO, l'indicazione di ore inferiori a quelle adeguatamente motivate dal PEI o la concreta assegnazione di ore inferiori a quelle previste dal PEI costituiscono violazioni illegittime del sistema normativo dell'inclusione scolastica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiurisdizione e ripartoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

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