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Direttiva 2018/849

Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32018L0849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2018/849 modifica tre atti settoriali in materia di rifiuti per migliorare la qualità della gestione dei dati, semplificare alcuni obblighi e rafforzare l’allineamento alla gerarchia dei rifiuti. Interviene su veicoli fuori uso, pile e accumulatori, e RAEE, introducendo nuovi obblighi di comunicazione elettronica, controlli di qualità e poteri delegati/di esecuzione della Commissione. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 5 luglio 2020. La direttiva prevede inoltre un riesame da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2020.

Direttiva di modifica che aggiorna gli obblighi di raccolta, comunicazione dati e deleghe/attuazione tecnica nelle discipline su veicoli fuori uso, pile e RAEE, rafforzando anche il richiamo alla gerarchia dei rifiuti e al riesame periodico della normativa.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione, che devono recepire le modifiche nelle rispettive legislazioni nazionali, e indirettamente agli operatori coinvolti nella gestione di veicoli fuori uso, pile e accumulatori, e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Riguarda i flussi di rifiuti disciplinati dalle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE, con particolare attenzione a raccolta, trattamento, riciclaggio, comunicazione dei dati e requisiti tecnici/minimi. Non introduce un regime autonomo completo, ma modifica tre direttive settoriali già vigenti, lasciando agli Stati membri margini di scelta sulle forme e sui mezzi di trasposizione, nonché sulla configurazione di strumenti economici e misure di incentivo all’applicazione della gerarchia dei rifiuti.

Direttiva (UE) 2018/849: modifica delle direttive su veicoli fuori uso, pile e RAEE

La direttiva interviene su tre discipline settoriali dei rifiuti per rafforzare l’attuazione del diritto dell’Unione, migliorare la qualità dei dati trasmessi alla Commissione e semplificare alcuni adempimenti amministrativi. Il testo si colloca nel quadro della transizione verso l’economia circolare e richiama espressamente la gerarchia dei rifiuti della direttiva 2008/98/CE.

Finalità e impostazione generale

L’intervento normativo è motivato dall’esigenza di migliorare la gestione dei rifiuti nell’Unione, proteggere la salute umana e l’ambiente e assicurare un uso efficiente delle risorse naturali. I considerando evidenziano che le relazioni periodiche degli Stati membri non si sono rivelate strumenti efficaci e che la verifica della conformità deve basarsi soprattutto sui dati annuali comunicati alla Commissione.

Ambito materiale delle modifiche

La direttiva modifica:

  • la direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso;
  • la direttiva 2006/66/CE su pile, accumulatori e relativi rifiuti;
  • la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le modifiche riguardano in particolare la comunicazione dei dati, i controlli di qualità, i poteri delegati della Commissione, gli atti di esecuzione e alcune misure di incentivo all’applicazione della gerarchia dei rifiuti.

Veicoli fuori uso: contenuto delle modifiche alla direttiva 2000/53/CE

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), viene riscritto per attribuire alla Commissione il potere di adottare atti delegati, aggiornando periodicamente l’allegato II in base al progresso tecnico e scientifico. Tali atti possono:

  • fissare valori massimi di concentrazione per le sostanze di cui alla lettera a);
  • esentare determinati materiali e componenti quando l’uso delle sostanze è inevitabile;
  • eliminare dall’allegato II materiali e componenti nei quali l’impiego di tali sostanze sia inevitabile;
  • specificare quali materiali e componenti possano essere rimossi prima di un ulteriore trattamento e debbano essere etichettati o resi identificabili.

Per ciascuna sostanza, materiale o componente interessato deve essere adottato un atto delegato distinto.

All’articolo 5, paragrafo 5, gli Stati membri devono assicurare che le autorità competenti riconoscano reciprocamente e accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri. La Commissione può integrare la direttiva fissando requisiti minimi per il certificato di rottamazione mediante atti delegati.

L’articolo 6, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri debbano adottare i provvedimenti necessari per garantire deposito, anche temporaneo, e trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, dei requisiti generali dell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e delle prescrizioni tecniche minime dell’allegato I, ferme restando le norme nazionali in materia di salute e ambiente. Il nuovo paragrafo 6 consente alla Commissione di modificare l’allegato I con atti delegati.

L’articolo 7, paragrafo 2, prevede che la Commissione adotti atti di esecuzione sulle modalità necessarie per controllare l’osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi stabiliti dalla norma; nella definizione di tali modalità devono essere considerati anche disponibilità dei dati e questioni relative a esportazioni e importazioni di veicoli fuori uso.

L’articolo 8, paragrafo 2, attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare la direttiva stabilendo le norme di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei lavori internazionali di settore.

Veicoli fuori uso: comunicazione dei dati e controllo qualità

Il nuovo articolo 9 sostituisce il precedente sistema di relazione periodica con un flusso annuale di dati. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, per ogni anno civile, i dati relativi all’attuazione dell’articolo 7, paragrafo 2, per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di raccolta. La trasmissione deve seguire il formato fissato dalla Commissione con atto di esecuzione.

I dati devono essere accompagnati da una relazione di controllo della qualità. La Commissione deve esaminare i dati e pubblicare una relazione che valuti organizzazione della raccolta, fonti, metodologia, completezza, affidabilità, tempestività e coerenza, potendo formulare raccomandazioni specifiche di miglioramento. Tale relazione va pubblicata dopo la prima comunicazione e successivamente ogni quattro anni.

Delega di poteri e atti di esecuzione nella direttiva 2000/53/CE

Il nuovo articolo 9 bis disciplina in modo dettagliato l’esercizio della delega alla Commissione:

  • durata di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2018;
  • proroga tacita per periodi di pari durata, salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio;
  • possibilità di revoca in qualsiasi momento da parte del Parlamento o del Consiglio;
  • consultazione degli esperti designati dagli Stati membri prima dell’adozione dell’atto delegato;
  • notifica contestuale al Parlamento europeo e al Consiglio;
  • entrata in vigore dell’atto delegato solo se nessuna delle due istituzioni solleva obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due.

L’articolo 11 viene sostituito per richiamare la procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011 e la procedura d’esame per gli atti di esecuzione.

Pile e accumulatori: modifiche alla direttiva 2006/66/CE

All’articolo 10, paragrafo 3, gli Stati membri devono controllare ogni anno i tassi di raccolta in conformità al piano di cui all’allegato I e trasmettere alla Commissione i rapporti per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, indicando anche la metodologia di acquisizione dei dati.

All’articolo 12, paragrafo 5, gli Stati membri devono riferire sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile e sul raggiungimento delle efficienze di riciclaggio previste dall’allegato III, parte B, trasmettendo le informazioni entro 18 mesi.

L’articolo 22 è soppresso. È invece introdotto l’articolo 22 bis, che consente agli Stati membri di utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, richiamando anche gli strumenti dell’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE.

L’articolo 23 è modificato: la Commissione deve elaborare entro il 31 dicembre 2018 una relazione sull’attuazione della direttiva e sul suo impatto sull’ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

RAEE: modifiche alla direttiva 2012/19/UE

L’articolo 16 viene riscritto in modo analogo al sistema introdotto per i veicoli fuori uso. Gli Stati membri devono comunicare ogni anno alla Commissione i dati relativi all’attuazione del paragrafo 4, per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento e secondo il formato definito dalla Commissione con atto di esecuzione.

I dati devono essere accompagnati da una relazione di controllo della qualità. La Commissione deve riesaminarli e pubblicare una relazione di valutazione che consideri organizzazione della raccolta, fonti, metodologia, completezza, affidabilità, tempestività e coerenza, con eventuali raccomandazioni di miglioramento; la relazione va predisposta dopo la prima comunicazione e poi ogni quattro anni.

È introdotto l’articolo 16 bis, che consente agli Stati membri di adottare strumenti economici e altre misure per incentivare la gerarchia dei rifiuti.

L’articolo 19 è modificato per conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati IV, VII, VIII e IX. Deve essere adottato un atto delegato distinto per ciascun allegato; nella modifica dell’allegato VII devono essere considerate le esenzioni previste dalla direttiva 2011/65/UE.

Recepimento, entrata in vigore e riesame

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 5 luglio 2020 e informarne immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione deve riesaminare la direttiva e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, con eventuale proposta legislativa.

Disposizioni principali

Obiettivo generale e contesto di politica ambientale

La direttiva mira a migliorare la gestione dei rifiuti nell’Unione per tutelare l’ambiente e la salute umana, promuovere l’uso efficiente delle risorse naturali e favorire la transizione verso l’economia circolare. I considerando richiamano la necessità di semplificare alcuni oneri amministrativi, migliorare la qualità e la comparabilità dei dati sui rifiuti e fondare la verifica della conformità sui dati annuali trasmessi alla Commissione.

Modifiche alla direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso

Sono aggiornati i poteri delegati della Commissione per modificare l’allegato II in funzione del progresso tecnico e scientifico, fissare valori massimi di concentrazione per sostanze pericolose, prevedere deroghe per materiali/componenti quando l’uso delle sostanze è inevitabile e stabilire requisiti di etichettatura o identificabilità. Gli Stati membri devono riconoscere reciprocamente e accettare i certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri; la Commissione può stabilire requisiti minimi per tali certificati mediante atti delegati. È rafforzato l’obbligo di garantire deposito e trattamento dei veicoli fuori uso secondo la gerarchia dei rifiuti e i requisiti della direttiva 2008/98/CE e dell’allegato I. La Commissione ottiene anche poteri di esecuzione per le modalità di controllo del rispetto degli obiettivi di raccolta e poteri delegati per aggiornare l’allegato I e per stabilire norme relative alla rimozione e all’identificazione di materiali e componenti.

Nuovi obblighi di comunicazione per i veicoli fuori uso

L’articolo 9 della direttiva 2000/53/CE viene riscritto: gli Stati membri devono comunicare annualmente alla Commissione i dati sull’attuazione dell’articolo 7, paragrafo 2, per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di raccolta. I dati devono seguire il formato stabilito dalla Commissione tramite atto di esecuzione. Devono essere accompagnati da una relazione di controllo della qualità. La Commissione deve esaminare i dati e pubblicare una relazione con valutazione di organizzazione, fonti, metodologia, completezza, affidabilità, tempestività e coerenza, con eventuali raccomandazioni, dopo la prima comunicazione e poi ogni quattro anni.

Procedura di delega e comitologia nella direttiva 2000/53/CE

È introdotto l’articolo 9 bis, che disciplina durata, proroga, revoca, consultazione di esperti, notifica e obiezione degli atti delegati. La delega dura cinque anni dal 4 luglio 2018 ed è tacitamente prorogata salvo opposizione. Le norme sugli atti di esecuzione rinviano al regolamento (UE) n. 182/2011 e alla procedura d’esame.

Modifiche alla direttiva 2006/66/CE su pile e accumulatori

Gli Stati membri devono controllare annualmente i tassi di raccolta e trasmettere i rapporti alla Commissione per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, indicando come sono stati ottenuti i dati. Devono inoltre riferire sui livelli di riciclaggio raggiunti e sul rispetto delle efficienze di riciclaggio dell’allegato III, parte B, sempre entro 18 mesi. È soppresso l’articolo 22 e introdotto un nuovo articolo 22 bis che consente agli Stati membri di usare strumenti economici e altre misure per incentivare la gerarchia dei rifiuti. L’articolo 23 è modificato per prevedere una relazione della Commissione sull’attuazione e sull’impatto della direttiva entro il 31 dicembre 2018.

Modifiche alla direttiva 2012/19/UE sui RAEE

Vengono introdotti nuovi obblighi annuali di comunicazione elettronica dei dati relativi all’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 4, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento e secondo un formato fissato dalla Commissione con atto di esecuzione. I dati devono essere corredati da una relazione di controllo della qualità e la Commissione deve riesaminarli e pubblicare una relazione di valutazione dopo la prima comunicazione e poi ogni quattro anni. È inserito l’articolo 16 bis, che consente agli Stati membri di adottare strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti. L’articolo 19 è aggiornato per conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati IV, VII, VIII e IX, con un atto delegato distinto per ciascun allegato e tenendo conto delle esenzioni della direttiva 2011/65/UE per l’allegato VII.

Riesame della direttiva e relazioni della Commissione

Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione deve riesaminare la direttiva e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se opportuno da una proposta legislativa. Per la direttiva 2006/66/CE è inoltre prevista una relazione della Commissione entro il 31 dicembre 2018 sull’attuazione e sull’impatto ambientale e sul mercato interno.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni di recepimento entro il 5 luglio 2020 e informare immediatamente la Commissione; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati da tale riferimento in sede di pubblicazione. Devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materierifiutiambienteeconomia circolareveicoli fuori usopile e accumulatoriraee

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