Direttiva 2018/844
Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2018/844 modifica in modo sostanziale la disciplina UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e sull’efficienza energetica, con un forte accento sulla ristrutturazione del parco immobiliare esistente e sulla sua decarbonizzazione entro il 2050. Introduce obblighi per gli Stati membri in materia di strategie di ristrutturazione a lungo termine, standard per impianti tecnici, mobilità elettrica negli edifici e sistemi di automazione e controllo. Rafforza inoltre gli attestati di prestazione energetica, le ispezioni degli impianti e il nesso tra misure finanziarie e risparmi energetici. Il termine generale di recepimento è fissato al 10 marzo 2020.
Direttiva che aggiorna il quadro UE sulla prestazione energetica degli edifici e sull’efficienza energetica, rafforzando ristrutturazione del parco immobiliare, mobilità elettrica, automazione e controlli tecnici, con l’obiettivo di favorire la decarbonizzazione degli edifici entro il 2050.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’attuazione delle modifiche alla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e alla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Incide su edifici residenziali e non residenziali, pubblici e privati, nuovi e sottoposti a ristrutturazioni importanti, nonché su impianti tecnici per l’edilizia, sistemi di automazione e controllo, attestati di prestazione energetica, ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento, e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Prevede esclusioni o deroghe per talune categorie di edifici, tra cui quelli di PMI di proprietà e occupati da PMI per specifici requisiti di mobilità elettrica, edifici in regioni ultraperiferiche o in microsistemi isolati in taluni casi, e casi in cui il costo delle installazioni superi determinate soglie.
Direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell’edilizia e sull’efficienza energetica
La direttiva interviene in un quadro normativo volto a sostenere la transizione verso un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato, con particolare attenzione al settore edilizio, responsabile di una quota molto rilevante dei consumi e delle emissioni nell’Unione. Il legislatore UE rafforza la direttiva 2010/31/UE e, in misura mirata, la direttiva 2012/27/UE, ponendo l’accento sulla ristrutturazione profonda del parco immobiliare, sulle infrastrutture per la mobilità elettrica e sulla digitalizzazione degli edifici.
Obiettivi e logica dell’intervento
La direttiva mira a favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione dell’energia e del quadro 2030, nonché la decarbonizzazione del patrimonio immobiliare entro il 2050. La logica normativa è quella di rendere gli edifici più efficienti, intelligenti e compatibili con la diffusione delle energie rinnovabili e della mobilità elettrica, mantenendo agli Stati membri un margine di adattamento alle condizioni nazionali, climatiche, territoriali e tecniche.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano gli edifici residenziali e non residenziali, pubblici e privati, sia di nuova costruzione sia oggetto di ristrutturazione importante, nonché i sistemi tecnici per l’edilizia, i controlli e le ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento, gli attestati di prestazione energetica e le infrastrutture di ricarica. Alcune disposizioni consentono deroghe o esclusioni per PMI proprietarie e occupanti, per regioni ultraperiferiche e microsistemi isolati, o quando il costo degli interventi superi determinate soglie.
Strategia di ristrutturazione a lungo termine
Con il nuovo articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE, ogni Stato membro deve adottare una strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale. La strategia deve essere orientata a un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050 e deve contenere elementi strutturati: analisi del patrimonio esistente, individuazione di approcci di ristrutturazione efficaci sotto il profilo dei costi, politiche per ristrutturazioni profonde, interventi sui segmenti con le peggiori prestazioni, misure contro la povertà energetica, iniziative per gli edifici pubblici, promozione delle tecnologie intelligenti e stima dei benefici attesi.
La strategia deve includere una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso nazionali, con tappe indicative per il 2030, 2040 e 2050, e deve mostrare il contributo agli obiettivi UE di efficienza energetica. Prima della presentazione alla Commissione è richiesta una consultazione pubblica, e durante l’attuazione devono essere previste modalità di consultazione inclusive.
Finanziamento, aggregazione dei progetti e supporto ai consumatori
La direttiva attribuisce rilievo centrale agli strumenti finanziari. Gli Stati membri devono facilitare l’aggregazione di progetti di ristrutturazione, la riduzione del rischio percepito dagli investitori, l’uso di fondi pubblici per attrarre capitali privati aggiuntivi e l’orientamento degli investimenti verso il patrimonio pubblico efficiente. Devono inoltre essere resi disponibili strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come gli sportelli unici (one-stop-shop) e i servizi di consulenza sulle ristrutturazioni e sugli strumenti finanziari.
Edifici nuovi, ristrutturazioni importanti e sistemi alternativi ad alta efficienza
Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri devono assicurare il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica e valutare, prima dell’inizio dei lavori, la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza. Per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri devono incoraggiare sistemi alternativi ad alta efficienza, nei limiti della fattibilità tecnica, funzionale ed economica, e prendere in considerazione il benessere termo-igrometrico, la sicurezza antincendio e il rischio sismico.
Impianti tecnici per l’edilizia, automazione e controllo
La direttiva amplia la nozione di sistema tecnico per l’edilizia e introduce quella di sistema di automazione e controllo dell’edificio. Gli Stati membri devono stabilire requisiti di impianto relativi a rendimento energetico globale, installazione corretta, dimensionamento, regolazione e controllo degli impianti tecnici installati negli edifici esistenti; tali requisiti possono essere estesi ai nuovi edifici.
Per i nuovi edifici, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, devono essere installati dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o in una zona riscaldata. Negli edifici esistenti tale installazione è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, se fattibile. Per gli edifici non residenziali con potenza nominale utile superiore a 290 kW, gli Stati membri devono imporre sistemi di automazione e controllo entro il 2025, con capacità di monitoraggio, analisi continua, adattamento dell’uso di energia, rilevazione delle inefficienze e interoperabilità con altri sistemi.
Mobilità elettrica e infrastrutture di ricarica
Uno degli assi innovativi della direttiva è l’integrazione tra edilizia e mobilità elettrica. Per gli edifici non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante con più di 10 posti auto, gli Stati membri devono prevedere almeno un punto di ricarica e infrastrutture di canalizzazione per almeno un posto auto su cinque, se il parcheggio è interno o adiacente e la ristrutturazione riguarda il parcheggio o le infrastrutture elettriche.
Per tutti gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto, gli Stati membri devono stabilire un numero minimo di punti di ricarica entro il 1o gennaio 2025. Per gli edifici residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante con più di 10 posti auto, è richiesta la canalizzazione in ogni posto auto nelle condizioni previste dalla norma.
Sono previste deroghe o esenzioni, tra cui:
- edifici di proprietà di PMI e da queste occupati, per alcuni obblighi;
- edifici in microsistemi isolati o in regioni ultraperiferiche, se l’applicazione crea problemi sostanziali al sistema locale e alla stabilità della rete;
- casi in cui il costo delle installazioni di ricarica e canalizzazione superi il 7 % del costo totale della ristrutturazione importante;
- edifici pubblici già soggetti a requisiti comparabili.
Gli Stati membri devono inoltre semplificare le procedure di installazione, superando ostacoli amministrativi e regolatori, e prendere in considerazione politiche coerenti per edifici, mobilità dolce e pianificazione urbana.
Attestati di prestazione energetica, calcolo e banche dati
La direttiva rafforza il ruolo degli attestati di prestazione energetica. L’allegato I della direttiva 2010/31/UE viene aggiornato per precisare che la prestazione energetica va espressa in kWh/(m2.a) tramite un indicatore numerico del consumo di energia primaria. Gli Stati membri devono descrivere il metodo nazionale di calcolo secondo le norme generali ISO richiamate, senza che ciò costituisca codificazione giuridica delle norme stesse.
È anche prevista la possibilità di utilizzare indicatori numerici supplementari relativi all’uso di energia primaria non rinnovabile e rinnovabile e alle emissioni di gas a effetto serra. Le banche dati degli attestati devono consentire la raccolta di dati sul consumo di energia, misurato o calcolato; almeno i dati aggregati e anonimizzati devono essere disponibili per finalità statistiche e di ricerca, nonché al proprietario dell’edificio.
Misure finanziarie legate ai risparmi energetici
Le misure finanziarie pubbliche per la ristrutturazione energetica devono essere ancorate ai risparmi ottenuti o perseguiti. Il legislatore richiede una base di valutazione trasparente e proporzionata, che può fondarsi su:
- prestazione energetica dei materiali o delle apparecchiature utilizzate;
- valori standard di calcolo;
- confronto degli attestati di prestazione energetica prima e dopo l’intervento;
- diagnosi energetica;
- altro metodo pertinente e trasparente.
Questo impianto mira a collegare gli incentivi alla qualità effettiva degli interventi e ai risultati energetici misurabili.
Ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento
Gli articoli 14 e 15 sono riscritti. Gli Stati membri devono istituire ispezioni periodiche per gli impianti di riscaldamento o combinati riscaldamento-ventilazione e per gli impianti di condizionamento o combinati condizionamento-ventilazione con potenza nominale utile superiore a 70 kW. Le ispezioni devono valutare efficienza e dimensionamento rispetto al fabbisogno termico o di raffrescamento e, ove opportuno, la capacità dell’impianto di ottimizzare la prestazione in condizioni di esercizio tipiche o medie.
Sono previste esenzioni per impianti soggetti a criteri di prestazione energetica concordati o a contratti di rendimento energetico, e per sistemi gestiti da servizi pubblici o operatori di rete, purché l’effetto complessivo sia equivalente. In alternativa all’ispezione, gli Stati membri possono adottare misure di consulenza agli utenti, a condizione di dimostrare alla Commissione l’equivalenza dell’impatto.
Per gli edifici non residenziali con potenza nominale utile superiore a 290 kW, gli Stati membri devono prevedere entro il 2025 sistemi di automazione e controllo; gli edifici conformi a tali requisiti sono esentati dalle ispezioni periodiche di cui ai paragrafi iniziali. Per gli edifici residenziali gli Stati membri possono introdurre funzionalità di monitoraggio elettronico continuo e di regolazione efficiente.
Indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza
La direttiva introduce un quadro comune facoltativo per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione deve adottare un atto delegato che definisca indicatore e metodologia di calcolo; entro la stessa data deve adottare un atto di esecuzione sulle modalità tecniche, compreso un periodo di prova nazionale non vincolante e il rapporto con gli attestati di prestazione energetica.
L’indicatore deve considerare, tra l’altro, la capacità dell’edificio di adattare il funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete, i risparmi energetici, la flessibilità della domanda, l’interoperabilità di sistemi come contatori intelligenti, automazione, dispositivi autoregolanti, sensori e infrastrutture di ricarica, nonché la presenza di reti di comunicazione ad alta velocità. La metodologia deve essere semplice, trasparente, comprensibile e rispettosa di protezione dei dati, privacy e cybersicurezza. L’utilizzo del sistema resta facoltativo per gli Stati membri.
Revisione futura e ulteriori studi
La Commissione deve valutare la direttiva entro il 1o gennaio 2026, tenendo conto dell’esperienza applicativa e dei progressi compiuti. Nell’ambito della revisione deve esaminare anche gli approcci integrati di distretto o di vicinato e la necessità di migliorare ulteriormente gli attestati di prestazione energetica.
Prima del 2020 la Commissione deve inoltre completare uno studio di fattibilità sull’ispezione degli impianti autonomi di ventilazione e su un passaporto facoltativo di ristrutturazione degli edifici, complementare agli attestati di prestazione energetica e utile a pianificare ristrutturazioni graduali.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Il termine di recepimento è fissato al 10 marzo 2020. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie, comunicarle alla Commissione e inserire un riferimento espresso alla direttiva nelle misure di recepimento; devono inoltre indicare che i rinvii alle direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE devono intendersi riferiti alle direttive come modificate. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Spunti operativi per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto per:
- piani di ristrutturazione immobiliare e ESG/energy strategy di gruppi immobiliari;
- strutturazione di incentivi e finanziamenti legati a risparmi energetici verificabili;
- due diligence su edifici, attestati di prestazione energetica e compliance impiantistica;
- operazioni immobiliari con parcheggi e obblighi di infrastrutture di ricarica;
- contratti di rendimento energetico, sistemi di automazione e servizi di consulenza one-stop-shop.
L’ampio ricorso a soglie tecniche, condizioni di fattibilità e possibilità di deroghe lascia agli Stati membri margini significativi di trasposizione, ma il risultato richiesto è chiaro: edifici progressivamente più efficienti, digitali e predisposti alla decarbonizzazione.
Disposizioni principali
Strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine
Inserito l’articolo 2 bis nella direttiva 2010/31/UE: ogni Stato membro deve stabilire una strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare residenziale e non residenziale, pubblico e privato, per conseguire un parco decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050. La strategia deve includere rassegna del parco immobiliare, approcci di ristrutturazione efficace in termini di costi, politiche per ristrutturazioni profonde e per segmenti peggiori, azioni contro la povertà energetica, misure per edifici pubblici, iniziative per tecnologie intelligenti e formazione, e stima dei risparmi attesi. Deve contenere una tabella di marcia con tappe indicative per 2030, 2040 e 2050 e indicatori di progresso nazionali. È richiesta una consultazione pubblica prima della presentazione alla Commissione.
Mobilitazione degli investimenti e accesso ai finanziamenti
Gli Stati membri devono facilitare meccanismi per aggregare progetti, ridurre il rischio percepito, usare fondi pubblici per stimolare investimenti privati, orientare gli investimenti verso il parco pubblico efficiente e fornire strumenti di consulenza trasparenti, inclusi sportelli unici (one-stop-shop). La Commissione deve raccogliere e diffondere migliori prassi sul finanziamento pubblico e privato e sugli incentivi finanziari per le ristrutturazioni.
Nuovi edifici e ristrutturazioni importanti
L’articolo 6 è sostituito: gli edifici di nuova costruzione devono rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati ai sensi dell’articolo 4 e, prima dell’inizio dei lavori, occorre considerare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza. L’articolo 7, per le ristrutturazioni importanti, impone di incoraggiare sistemi alternativi ad alta efficienza, ove tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, tenendo conto di benessere termo-igrometrico, incendi e rischio sismico.
Impianti tecnici per l’edilizia, dispositivi autoregolanti e automazione
L’articolo 8 impone requisiti di impianto per rendimento energetico, corretta installazione, dimensionamento, regolazione e controllo degli impianti tecnici negli edifici esistenti, applicabili anche ai nuovi edifici se gli Stati membri lo prevedono. I nuovi edifici devono essere dotati, se tecnicamente ed economicamente fattibile, di dispositivi autoregolanti per il controllo separato della temperatura; negli edifici esistenti tali dispositivi sono richiesti alla sostituzione dei generatori di calore, ove fattibile. Per gli edifici non residenziali con potenza nominale utile superiore a 290 kW, è richiesta entro il 2025 l’installazione di sistemi di automazione e controllo, con specifiche capacità di monitoraggio, analisi, comunicazione e interoperabilità. Sono previsti inoltre requisiti facoltativi per gli edifici residenziali.
Mobilità elettrica e infrastrutture di ricarica
Per gli edifici non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di 10 posti auto, devono essere installati almeno un punto di ricarica e infrastrutture di canalizzazione per almeno un posto auto su cinque, se il parcheggio è interno o adiacente e la ristrutturazione riguarda parcheggio o infrastrutture elettriche. Per tutti gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto, deve essere fissato un numero minimo di punti di ricarica entro il 1o gennaio 2025. Per gli edifici residenziali di nuova costruzione o ristrutturati con più di 10 posti auto, è richiesta la canalizzazione in ogni posto auto. Sono previste deroghe, tra l’altro, per PMI proprietarie e occupanti, per alcune regioni ultraperiferiche e microsistemi isolati, per costi superiori al 7 % del costo totale della ristrutturazione importante, e per edifici pubblici già disciplinati da requisiti comparabili.
Indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza
Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione deve adottare un atto delegato per istituire un sistema comune facoltativo UE per valutare la predisposizione degli edifici all’intelligenza, basato sulla capacità dell’edificio di adattarsi all’occupante e alla rete e migliorare efficienza e prestazione complessiva. Il sistema deve definire l’indicatore e la metodologia di calcolo; entro la stessa data la Commissione adotta anche un atto di esecuzione sulle modalità tecniche, incluso un calendario di prova nazionale non vincolante.
Attestati di prestazione energetica e banche dati
La direttiva rafforza la trasparenza e l’omogeneità degli attestati di prestazione energetica, aggiornando il quadro di calcolo e consentendo indicatori numerici supplementari, inclusi i consumi di energia primaria non rinnovabile/rinnovabile e le emissioni di gas serra. Le banche dati degli attestati devono consentire la raccolta di dati sul consumo di energia, e almeno i dati aggregati e anonimizzati devono essere disponibili per finalità statistiche e di ricerca e per il proprietario dell’edificio.
Misure finanziarie collegate ai risparmi energetici
L’articolo 10, paragrafo 6, richiede che le misure finanziarie per l’efficienza energetica nelle ristrutturazioni siano ancorate ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti, valutabili tramite prestazione dei materiali o apparecchiature, valori standard, confronto degli attestati prima/dopo, diagnosi energetica o altro metodo trasparente e proporzionato. Gli Stati membri devono anche garantire che i dati aggregati e anonimizzati delle banche dati siano disponibili secondo le regole sulla protezione dei dati.
Ispezioni degli impianti di riscaldamento
L’articolo 14 impone ispezioni periodiche per gli impianti di riscaldamento o riscaldamento+ventilazione con potenza nominale utile superiore a 70 kW. L’ispezione deve valutare efficienza e dimensionamento del generatore di calore rispetto al fabbisogno termico, e può considerare la capacità dell’impianto di ottimizzare la prestazione in condizioni tipiche. Sono previste esenzioni per sistemi coperti da criteri di prestazione concordati, come contratti di rendimento energetico, se l’efficacia globale è equivalente, e una possibile alternativa basata su consulenza con relazione di equivalenza alla Commissione. Gli edifici non residenziali sopra 290 kW devono essere dotati, se fattibile, di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.
Ispezioni degli impianti di condizionamento dell’aria
L’articolo 15 disciplina analogamente le ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento dell’aria o combinati con ventilazione, per impianti con potenza nominale utile superiore a 70 kW. Anche qui sono previste valutazione di efficienza e dimensionamento, esenzioni per sistemi con monitoraggio equivalente e possibilità di misure alternative di consulenza con relazione alla Commissione. Gli edifici non residenziali sopra 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025, se tecnicamente ed economicamente fattibile.
Revisione della direttiva e studio di fattibilità
La Commissione deve riesaminare la direttiva entro il 1o gennaio 2026, valutando anche approcci integrati di distretto o di vicinato e l’ulteriore miglioramento degli attestati di prestazione energetica. Prima del 2020 deve inoltre concludere uno studio di fattibilità su ispezione di impianti autonomi di ventilazione e su un passaporto facoltativo di ristrutturazione degli edifici complementare agli attestati di prestazione energetica.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 10 marzo 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione; devono inoltre indicare che i riferimenti alle direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE si intendono alle direttive come modificate. Gli Stati membri devono trasmettere anche il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno nel settore disciplinato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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