Direttiva 2018/851
Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rafforza in modo significativo la disciplina UE sui rifiuti, con l’obiettivo di accelerare la transizione verso un’economia circolare e migliorare protezione ambientale, salute umana ed efficienza delle risorse. Introduce definizioni più precise, nuovi obblighi di raccolta differenziata e misure di prevenzione, nonché regole più stringenti su calcolo, comunicazione e verifica dei dati. La modifica più rilevante riguarda la fissazione di obiettivi vincolanti per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani al 2025, 2030 e 2035, insieme a requisiti minimi armonizzati per i regimi di responsabilità estesa del produttore.
Modifica la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti per rafforzare l’economia circolare, la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e la responsabilità estesa del produttore.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’attuazione della disciplina UE sui rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti urbani, ai rifiuti organici, ai rifiuti alimentari, ai rifiuti pericolosi, ai rifiuti da costruzione e demolizione, agli oli usati e ai regimi di responsabilità estesa del produttore. Incide anche su programmi e piani nazionali di gestione e prevenzione dei rifiuti, sui sistemi di raccolta e trattamento, sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e sui rapporti con la normativa UE su sostanze chimiche, prodotti, imballaggi, RAEE, pile, veicoli fuori uso, spedizioni di rifiuti e tutela ambientale settoriale. Sono previste esclusioni specifiche dall’ambito della direttiva 2008/98/CE per talune sostanze destinate a mangimi e, in generale, per categorie già disciplinate da altra normativa UE.
Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
La direttiva interviene sulla disciplina quadro dei rifiuti per rafforzare l’orientamento all’economia circolare, la prevenzione alla fonte, la raccolta differenziata e il riciclaggio di qualità. La scelta normativa è motivata dall’esigenza di trasformare la gestione dei rifiuti in gestione sostenibile dei materiali, ridurre la dipendenza dalle materie prime importate e contenere gli impatti ambientali e climatici lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti.
Obiettivi e finalità
La modifica dell’articolo 1 della direttiva 2008/98/CE chiarisce che la disciplina mira a:
- proteggere ambiente e salute umana;
- evitare o ridurre la produzione di rifiuti;
- ridurre gli effetti negativi della produzione e gestione dei rifiuti;
- ridurre gli effetti complessivi dell’uso delle risorse e migliorarne l’efficienza.
Il quadro complessivo è letto in chiave di transizione verso un’economia circolare e di rafforzamento della competitività dell’Unione nel lungo periodo. I considerando sottolineano inoltre la necessità di coerenza con le politiche su energia, clima, agricoltura, industria e ricerca.
Ambito di applicazione e chiarimenti definitori
La direttiva chiarisce e amplia il lessico della direttiva quadro sui rifiuti. Tra le definizioni più rilevanti per gli operatori economici e per i consulenti fiscali e legali vi sono:
- "rifiuti urbani", definiti in modo allineato alla prassi statistica Eurostat/OCSE;
- "rifiuti alimentari", che comprendono tutti gli alimenti divenuti rifiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002;
- "rifiuti organici", che includono rifiuti biodegradabili di giardini e parchi e rifiuti alimentari e di cucina;
- "recupero di materia", concetto destinato a ricomprendere operazioni diverse dal recupero di energia;
- "riempimento", inteso come recupero di rifiuti non pericolosi per ripristini in aree escavate o per scopi ingegneristici;
- "regime di responsabilità estesa del produttore".
La definizione di rifiuti urbani è centrale per la misurazione degli obiettivi di riuso e riciclaggio: include i rifiuti domestici indifferenziati e differenziati, nonché rifiuti simili provenienti da altre fonti, ma esclude rifiuti di produzione, agricoltura, silvicoltura, pesca, fosse settiche, reti fognarie, impianti di trattamento delle acque reflue, veicoli fuori uso e rifiuti da costruzione e demolizione.
L’articolo 2, come modificato, esclude inoltre dall’ambito della direttiva talune sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi, se non costituite da o contenenti sottoprodotti di origine animale.
Gerarchia dei rifiuti e strumenti economici
L’articolo 4, paragrafo 3, impone agli Stati membri di ricorrere a strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti. L’allegato IV bis elenca strumenti tipici quali:
- tasse e restrizioni su discarica e incenerimento;
- tariffe puntuali basate sulla quantità di rifiuti prodotti;
- incentivi fiscali per le donazioni, soprattutto alimentari;
- regimi di responsabilità estesa del produttore;
- sistemi cauzione-rimborso;
- appalti pubblici sostenibili;
- incentivi per autorità locali;
- sostegno a ricerca e innovazione nel riciclaggio.
Si tratta di un obbligo di risultato lasciato alla discrezionalità nazionale quanto a mezzi e combinazione degli strumenti.
Sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto
Gli articoli 5 e 6 vengono rafforzati per promuovere il recupero di materia e la certezza giuridica del mercato delle materie prime secondarie.
Per i sottoprodotti, gli Stati membri devono adottare misure per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo produttivo non sia considerato rifiuto se soddisfa le condizioni previste. La Commissione può adottare atti di esecuzione per criteri dettagliati e uniformi; in assenza di criteri UE, gli Stati membri possono fissare criteri nazionali, notificandoli alla Commissione ove richiesto dalla direttiva (UE) 2015/1535.
Per la cessazione della qualifica di rifiuto, gli Stati membri devono adottare misure appropriate affinché i rifiuti sottoposti a recupero cessino di essere tali quando soddisfano le condizioni di legge. La Commissione può adottare criteri dettagliati per tipi di rifiuti specifici, con requisiti su:
- input ammissibili;
- processi di trattamento;
- criteri di qualità;
- controlli di qualità e accreditamento;
- dichiarazione di conformità.
In assenza di criteri UE o nazionali, è ammessa la decisione caso per caso. Rimane ferma la responsabilità dello Stato membro nell’accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti. La persona che utilizza o immette sul mercato un materiale che ha cessato di essere rifiuto deve garantirne la conformità alla normativa chimica e di prodotto applicabile.
Responsabilità estesa del produttore
La direttiva introduce un nuovo articolo 8 bis, destinato a incidere in modo significativo su filiere come imballaggi, RAEE, pile e veicoli fuori uso, oltre che su eventuali ulteriori regimi nazionali.
Gli Stati membri devono:
- definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti;
- fissare obiettivi di gestione dei rifiuti coerenti con la gerarchia dei rifiuti;
- predisporre sistemi di informazione e tracciamento dei dati;
- garantire parità di trattamento tra produttori, senza oneri sproporzionati per PMI e piccoli produttori.
Quanto ai regimi operativi, devono essere assicurati:
- copertura geografica adeguata, senza limitazioni alle sole aree più redditizie;
- disponibilità di sistemi di raccolta dei rifiuti;
- mezzi finanziari e, se del caso, organizzativi sufficienti;
- meccanismi di autosorveglianza e verifiche indipendenti;
- pubblicità delle informazioni essenziali.
Sul piano economico, i contributi versati dai produttori devono coprire i costi della raccolta differenziata, del trasporto e del trattamento necessari per raggiungere gli obiettivi, i costi dell’informazione ai detentori di rifiuti e i costi di raccolta e comunicazione dati. I contributi devono essere modulati, ove possibile, in funzione di durata, riparabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e presenza di sostanze pericolose.
La direttiva consente deroghe limitate sulla ripartizione dei costi, purché i produttori sostengano almeno una quota minima dei costi necessari. I regimi esistenti prima del 4 luglio 2018 devono essere resi conformi entro il 5 gennaio 2023.
Prevenzione dei rifiuti e rifiuti alimentari
Il nuovo articolo 9 rafforza il ruolo della prevenzione, imponendo misure su più fronti:
- modelli di produzione e consumo sostenibili;
- progettazione di prodotti durevoli, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili;
- riduzione dei rifiuti contenenti materie prime critiche;
- reti di riparazione e riutilizzo;
- disponibilità di pezzi di ricambio, manuali, software e informazioni tecniche;
- riduzione dei rifiuti nei processi industriali, estrattivi, manifatturieri e nelle costruzioni;
- riduzione dei rifiuti alimentari in tutta la filiera;
- promozione della donazione di alimenti e della ridistribuzione per consumo umano;
- riduzione delle sostanze pericolose nei prodotti e nei materiali;
- campagne di informazione e sensibilizzazione.
Sulle sostanze estremamente preoccupanti, il regolamento REACH è richiamato espressamente: dal 5 gennaio 2021 i fornitori di articoli devono trasmettere all’ECHA le informazioni ex articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. L’ECHA deve istituire e mantenere una banca dati entro il 5 gennaio 2020.
Per i rifiuti alimentari, gli Stati membri devono adottare programmi specifici di prevenzione. La Commissione:
- deve adottare, entro il 31 marzo 2019, una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per misurare i livelli di sprechi alimentari;
- deve esaminare entro il 31 dicembre 2023 i dati per valutare la fattibilità di un obiettivo UE al 2030;
- deve prendere in considerazione, entro il 31 dicembre 2024, ulteriori misure di prevenzione, anche con possibili obiettivi quantitativi sul riutilizzo.
Raccolta differenziata, recupero e divieti di smaltimento improprio
L’articolo 10 conferma che i rifiuti devono essere avviati a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altro recupero; ove necessario, essi devono essere raccolti separatamente e non miscelati. Sono ammesse deroghe solo se la raccolta congiunta non pregiudica il recupero di qualità, è ambientalmente migliore, non è tecnicamente fattibile o comporta costi sproporzionati.
L’articolo 11, dedicato alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio, impone agli Stati membri:
- di promuovere reti di preparazione per il riutilizzo e riparazione;
- di istituire la raccolta differenziata almeno per carta, metallo, plastica e vetro;
- di introdurre la raccolta differenziata dei tessili entro il 1° gennaio 2025;
- di promuovere la demolizione selettiva e la cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali, metalli, vetro, plastica e gesso.
Gli obiettivi vincolanti per i rifiuti urbani sono:
- 55 % entro il 2025;
- 60 % entro il 2030;
- 65 % entro il 2035.
Gli Stati membri con bassi livelli di riciclaggio nel 2013 o forte ricorso alla discarica possono chiedere una proroga fino a cinque anni, previa comunicazione alla Commissione almeno 24 mesi prima della scadenza e presentazione di un piano di attuazione conforme all’allegato IV ter. In caso di proroga, restano dovuti obiettivi intermedi: 50 % al 2025, 55 % al 2030 o 60 % al 2035, a seconda del target prorogato.
Regole di calcolo e controlli sui risultati
Gli articoli 11 bis e 11 ter introducono una disciplina dettagliata per il calcolo e la verifica dei risultati.
In sintesi:
- il riciclaggio va calcolato sulla base del peso dei rifiuti urbani immessi nel processo di riciclaggio;
- il peso dei materiali scartati prima del riciclaggio non può essere incluso;
- è ammesso, in condizioni rigorose, misurare il peso in uscita da operazioni di cernita;
- per il trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, il materiale può essere computato come riciclato solo se il prodotto finale è effettivamente destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati;
- dal 1° gennaio 2027 gli Stati membri possono computare i rifiuti organici solo se raccolti separatamente o differenziati alla fonte;
- i metalli separati dopo l’incenerimento possono essere computati se rispettano criteri di qualità che saranno fissati dalla Commissione;
- i rifiuti esportati fuori dall’Unione possono essere conteggiati solo se il trattamento all’estero è ampiamente equivalente alle prescrizioni UE e l’esportatore prova la conformità al regolamento (CE) n. 1013/2006.
La Commissione deve inoltre istituire un sistema di segnalazione preventiva: almeno tre anni prima di ciascuna scadenza obiettivo deve valutare il rischio di mancato raggiungimento e individuare gli Stati membri in ritardo, con raccomandazioni e buone pratiche.
Rifiuti pericolosi, oli usati e rifiuti organici
La direttiva rafforza anche la disciplina di specifici flussi.
Per i rifiuti pericolosi:
- gli Stati membri devono istituire registri elettronici dell’intero territorio;
- i soggetti tenuti a tenere registri cronologici devono trasmettere i dati alle autorità competenti;
- la Commissione può fissare condizioni minime di funzionamento dei registri.
Per i rifiuti domestici pericolosi, entro il 1° gennaio 2025 deve essere istituita la raccolta differenziata delle frazioni per garantire il trattamento corretto e prevenire contaminazioni degli altri flussi urbani. La Commissione deve adottare linee guida entro il 5 gennaio 2020.
Per gli oli usati, gli Stati membri devono privilegiare la raccolta separata e la rigenerazione, o in alternativa altre operazioni di riciclaggio con risultato ambientale equivalente o migliore. La Commissione deve esaminare entro il 31 dicembre 2022 la fattibilità di ulteriori misure, inclusi eventuali obiettivi quantitativi di rigenerazione.
Per i rifiuti organici, gli Stati membri devono garantire entro il 31 dicembre 2023 la raccolta differenziata e il riciclaggio alla fonte o la raccolta separata non miscelata con altri rifiuti, promuovendo compostaggio, digestione e utilizzo dei materiali ottenuti. La Commissione deve chiedere entro il 31 dicembre 2018 alle organizzazioni europee di normazione di elaborare standard europei per compost e digestato.
Pianificazione, programmi e comunicazione dei dati
La direttiva rafforza la pianificazione nazionale e la trasparenza amministrativa.
I piani di gestione dei rifiuti devono includere valutazioni su:
- infrastrutture e investimenti necessari;
- eventuale chiusura di impianti esistenti;
- sistemi di raccolta e relative coperture territoriali;
- misure contro la dispersione dei rifiuti;
- indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi.
I programmi di prevenzione dei rifiuti devono essere integrati nei piani di gestione o in altri programmi ambientali e includere almeno le misure dell’articolo 9. Devono inoltre contenere programmi specifici per i rifiuti alimentari.
Sul fronte reporting, gli Stati membri devono comunicare annualmente alla Commissione i dati relativi agli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio, nonché ai rifiuti alimentari e agli oli usati, per via elettronica e secondo formati uniformi. Le relazioni sullo stato di attuazione triennali sono sostanzialmente sostituite da un sistema basato sui dati annuali e sulla verifica della qualità.
Poteri della Commissione, deleghe ed esecuzione
La direttiva amplia in modo rilevante i poteri della Commissione:
- atti delegati per elenchi di rifiuti, metodologie di calcolo, criteri tecnici e aggiornamento degli allegati;
- atti di esecuzione per criteri uniformi su sottoprodotti, cessazione della qualifica di rifiuto, modalità di comunicazione, formati di report e condizioni dei registri elettronici.
La delega è conferita per cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2018, con rinnovo tacito salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. La procedura di comitato segue il regolamento (UE) n. 182/2011.
Recepimento e scadenze principali
Essendo una direttiva, vincola gli Stati membri quanto al risultato e richiede recepimento nazionale.
Termine generale di trasposizione:
- 5 luglio 2020.
Altre scadenze rilevanti previste nel testo:
- 5 gennaio 2020: banca dati ECHA e linee guida sui rifiuti domestici pericolosi;
- 5 gennaio 2021: obbligo di trasmissione delle informazioni REACH per gli articoli;
- 5 gennaio 2023: conformità dei regimi di responsabilità estesa del produttore preesistenti;
- 1° gennaio 2025: raccolta differenziata dei tessili e dei rifiuti domestici pericolosi;
- 31 marzo 2019: varie metodologie e formati di comunicazione della Commissione;
- 31 dicembre 2023: relazione della Commissione sulla possibile introduzione di un obiettivo UE sui rifiuti alimentari;
- 31 dicembre 2024: riesami su obiettivi per altri flussi, sull’obiettivo di riciclaggio 2035 e sulle operazioni di smaltimento;
- 31 dicembre 2022: riesame della disciplina sugli oli usati.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare il testo delle disposizioni nazionali di recepimento alla Commissione e fare riferimento alla direttiva nelle misure di attuazione pubblicate a livello interno.
Disposizioni principali
Finalità e impostazione generale
Sostituisce l’articolo 1 della direttiva 2008/98/CE precisando che la normativa mira a proteggere ambiente e salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e gestione dei rifiuti e migliorando l’efficienza delle risorse, in funzione del passaggio a un’economia circolare e della competitività dell’Unione.
Nuove definizioni e chiarimenti terminologici
Integra l’articolo 3 con le definizioni di "rifiuto non pericoloso", "rifiuti urbani", "rifiuti da costruzione e demolizione", "rifiuti alimentari", "recupero di materia", "riempimento" e "regime di responsabilità estesa del produttore". Riformula inoltre la nozione di rifiuti organici e di gestione dei rifiuti, chiarendo la portata delle categorie e il loro rapporto con la ripartizione delle competenze pubbliche e private.
Gerarchia dei rifiuti e strumenti economici
Inserisce l’obbligo per gli Stati membri di ricorrere a strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, richiamando gli esempi dell’allegato IV bis, come tasse su discarica e incenerimento, sistemi pay-as-you-throw, cauzione-rimborso, appalti pubblici sostenibili e incentivi alla prevenzione e al riciclaggio.
Sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto
Riformula gli articoli 5 e 6: gli Stati membri devono adottare misure per qualificare come sottoprodotto una sostanza o un oggetto derivante da un processo produttivo quando ricorrono le condizioni previste; la Commissione può adottare atti di esecuzione per criteri uniformi. Per la cessazione della qualifica di rifiuto, gli Stati membri devono adottare misure appropriate; la Commissione può fissare criteri uniformi per specifici tipi di rifiuti. È previsto che gli Stati membri possano stabilire criteri nazionali e, in assenza di criteri UE o nazionali, decidere caso per caso, con eventuale pubblicazione elettronica delle decisioni.
Responsabilità estesa del produttore e requisiti minimi
Introduce l’articolo 8 bis con requisiti minimi generali per tutti i regimi di responsabilità estesa del produttore, applicabili anche ai regimi istituiti da altri atti UE salvo diversa indicazione. Gli Stati membri devono definire ruoli, obiettivi, sistemi di informazione e regole di governance; garantire copertura geografica, disponibilità dei sistemi di raccolta, mezzi finanziari adeguati, autosorveglianza e trasparenza; modulare i contributi dei produttori in funzione di durata, riparabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e sostanze pericolose; assicurare controlli efficaci e dialogo tra le parti interessate. I regimi preesistenti devono essere adeguati entro il 5 gennaio 2023.
Prevenzione dei rifiuti, rifiuti alimentari e sostanze pericolose
Sostituisce l’articolo 9 imponendo agli Stati membri di adottare misure di prevenzione dei rifiuti che includano modelli sostenibili di produzione e consumo, progettazione durevole e riparabile, promozione del riutilizzo, riduzione dei rifiuti industriali e da costruzione, prevenzione dei rifiuti alimentari e della dispersione di rifiuti, nonché riduzione delle sostanze pericolose nei prodotti. Prevede una banca dati ECHA per le informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti e obblighi di comunicazione a decorrere dal 5 gennaio 2021.
Raccolta differenziata e recupero
Riformula gli articoli 10 e 11 imponendo la raccolta differenziata quando necessaria per preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero, con possibilità di deroghe solo in casi motivati. Gli Stati membri devono istituire la raccolta differenziata almeno per carta, metallo, plastica e vetro e, entro il 1° gennaio 2025, per i tessili; inoltre devono promuovere la demolizione selettiva e sistemi di cernita per i rifiuti da costruzione e demolizione.
Obiettivi vincolanti per i rifiuti urbani
Fissa, all’articolo 11, paragrafo 2, gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani: almeno 55 % entro il 2025, 60 % entro il 2030 e 65 % entro il 2035, in peso. Consente una proroga fino a cinque anni per gli Stati membri con bassi livelli di riciclaggio nel 2013 o con forte ricorso alla discarica, subordinata a notifica alla Commissione, presentazione di un piano di attuazione e raggiungimento di obiettivi intermedi.
Regole di calcolo, verifica e segnalazione preventiva
Inserisce gli articoli 11 bis e 11 ter, che disciplinano in dettaglio il calcolo del raggiungimento degli obiettivi, la misurazione dei rifiuti preparati per il riutilizzo o riciclati, il trattamento del materiale in uscita dalle operazioni di cernita, il riciclaggio dei rifiuti organici e dei metalli, l’esportazione fuori UE e il sistema di segnalazione preventiva per gli Stati membri a rischio di mancato conseguimento degli obiettivi.
Piani di gestione e programmi di prevenzione
Modifica gli articoli 28, 29 e 30 imponendo ai piani di gestione dei rifiuti di includere valutazioni su infrastrutture, investimenti, sistemi di raccolta, misure contro la dispersione di rifiuti e indicatori/obiettivi. I programmi di prevenzione devono coprire almeno le misure dell’articolo 9 e includere programmi specifici sui rifiuti alimentari. L’Agenzia europea dell’ambiente deve pubblicare relazioni biennali sui progressi.
Registri elettronici e comunicazione dei dati
Rafforza l’articolo 35 introducendo registri elettronici nazionali per i rifiuti pericolosi e, facoltativamente, per altri flussi, nonché l’obbligo di comunicazione annuale dei dati ex articolo 37 in formato elettronico entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. La Commissione deve adottare formati uniformi di comunicazione e pubblicare relazioni sulla qualità dei dati.
Allegati e strumenti di attuazione
Modifica le operazioni di recupero dell’allegato II e introduce gli allegati IV bis e IV ter. Conferisce alla Commissione poteri delegati e di esecuzione su diversi aspetti tecnici, con delega quinquennale dal 4 luglio 2018, prorogabile tacitamente, e controlli secondo il regolamento (UE) n. 182/2011.
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