Direttiva 2018/852
Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna in modo significativo la disciplina UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, fissando nuovi obiettivi di riciclaggio al 2025 e al 2030, rafforzando il riuso e la prevenzione e introducendo regole più rigorose per il calcolo e la verifica dei dati. Gli Stati membri devono inoltre istituire regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi entro il 31 dicembre 2024 e adottare misure per migliorare la qualità della raccolta, della tracciabilità e della comunicazione dei dati. La direttiva contiene anche meccanismi di segnalazione preventiva, atti di esecuzione e delegati della Commissione, oltre al termine di recepimento fissato al 5 luglio 2020.
Modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, rafforzando prevenzione, riuso, riciclaggio, responsabilità estesa del produttore e regole di calcolo/comunicazione dei dati in chiave economia circolare.
Ambito di applicazione
Si applica agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio nell’Unione europea, con obblighi rivolti agli Stati membri per la prevenzione, il riuso, la raccolta, il recupero, il riciclaggio e la comunicazione dei dati. Rilevano tutti i flussi di imballaggio disciplinati dalla direttiva 94/62/CE, inclusi imballaggi riutilizzabili, compositi, biodegradabili e di materiali specifici (plastica, legno, metalli ferrosi, alluminio, vetro, carta e cartone), nonché i regimi di responsabilità estesa del produttore. Sono previste regole specifiche anche per i rifiuti esportati fuori dall’Unione e per quelli trasferiti verso un altro Stato membro; alcune disposizioni prevedono deroghe/condizioni per il calcolo degli obiettivi e per il rinvio dei termini di conseguimento.
Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
La direttiva interviene sulla disciplina UE degli imballaggi per rafforzare la prevenzione dei rifiuti, il riutilizzo e il riciclaggio, in coerenza con la transizione verso l’economia circolare richiamata nei considerando. Il legislatore europeo sottolinea l’esigenza di maggiore omogeneità con la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, di dati più affidabili e comparabili e di un migliore allineamento tra obiettivi ambientali e funzionamento del mercato interno.
Obiettivi e finalità
La modifica dell’articolo 1 della direttiva 94/62/CE chiarisce che la priorità è la prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio; seguono, come principi fondamentali, riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, con la conseguente riduzione dello smaltimento finale. L’impianto della direttiva è dunque orientato a ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi lungo il ciclo di vita e a favorire un uso più efficiente delle risorse.
Ambito di applicazione e definizioni
La direttiva continua a disciplinare gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ma aggiorna le definizioni per raccordarle alla direttiva 2008/98/CE. Introduce espressamente le nozioni di "imballaggio riutilizzabile" e "imballaggio composito" e richiama per rinvio le definizioni generali di rifiuto, gestione dei rifiuti, raccolta, raccolta differenziata, prevenzione, riutilizzo, trattamento, recupero, riciclaggio, smaltimento e responsabilità estesa del produttore. Viene inoltre precisato che per rifiuti di imballaggio si intende qualsiasi imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, con esclusione dei residui della produzione.
Prevenzione, riuso e strumenti economici
L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare misure aggiuntive di prevenzione dei rifiuti di imballaggio e di minimizzazione dell’impatto ambientale. Tali misure possono consistere in programmi nazionali, incentivi veicolati tramite regimi di responsabilità estesa del produttore o azioni analoghe, previo coinvolgimento, se del caso, di operatori economici, organizzazioni ambientaliste e consumatori. Gli Stati membri devono inoltre ricorrere a strumenti economici e ad altre misure idonee a incentivare la gerarchia dei rifiuti, anche mediante misure coerenti con l’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE.
L’articolo 5 disciplina in modo più articolato il riutilizzo. Gli Stati membri devono promuovere l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e dei sistemi di riutilizzo ecologicamente corretti, nel rispetto del trattato e senza compromettere igiene alimentare e sicurezza dei consumatori. Tra gli strumenti menzionati figurano:
- sistemi di restituzione con cauzione;
- obiettivi qualitativi o quantitativi;
- incentivi economici;
- una percentuale minima annua di imballaggi riutilizzabili per ciascun flusso di imballaggi.
La stessa norma consente agli Stati membri di rideterminare in via correttiva il livello di taluni obiettivi di riciclaggio tenendo conto della quota media triennale di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi sul mercato; consente inoltre di considerare gli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo ai fini del calcolo degli obiettivi di riciclaggio. La Commissione deve adottare, entro il 31 marzo 2019, atti di esecuzione per regole uniformi di calcolo, verifica e comunicazione dei dati. Entro il 31 dicembre 2024 dovrà anche riesaminare i dati sui riutilizzabili per valutare l’introduzione di obiettivi quantitativi sul riuso e di ulteriori misure promozionali.
Obiettivi di riciclaggio per il 2025 e il 2030
L’articolo 6 fissa nuovi obiettivi vincolanti, molto più ambiziosi, che gli Stati membri devono raggiungere. Entro il 31 dicembre 2025:
- almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio dovrà essere riciclato;
- gli obiettivi minimi per materiale saranno: plastica 50 %, legno 25 %, metalli ferrosi 70 %, alluminio 50 %, vetro 70 %, carta e cartone 75 %.
Entro il 31 dicembre 2030:
- almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio dovrà essere riciclato;
- gli obiettivi minimi per materiale saranno: plastica 55 %, legno 30 %, metalli ferrosi 80 %, alluminio 60 %, vetro 75 %, carta e cartone 85 %.
La direttiva consente una proroga fino a cinque anni per i soli obiettivi per materiale, ma con condizioni cumulative stringenti: la deroga non può eccedere 15 punti percentuali rispetto a un singolo obiettivo o essere ripartita tra due obiettivi; il tasso non può scendere sotto il 30 % per un singolo obiettivo, né sotto il 60 % per vetro e carta/cartone; inoltre lo Stato membro deve notificare l’intenzione alla Commissione almeno 24 mesi prima della scadenza e presentare un piano di attuazione conforme all’allegato IV. La Commissione può chiedere correzioni al piano entro tre mesi dal ricevimento.
La Commissione deve rivedere entro il 31 dicembre 2024 gli obiettivi del 2030 per mantenerli o aumentarli, con eventuale proposta legislativa.
Regole di calcolo degli obiettivi, tracciabilità ed esportazioni
Il nuovo articolo 6 bis disciplina in dettaglio il metodo di calcolo del conseguimento degli obiettivi. Il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato, in via generale, al momento dell’immissione nell’operazione di riciclaggio, dopo le necessarie operazioni di controllo e cernita. È ammessa, in deroga, la misurazione in uscita dopo la cernita solo se i rifiuti in uscita sono poi effettivamente riciclati e se i materiali rimossi e non riciclati non vengono conteggiati.
Gli Stati membri devono istituire un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità; a tal fine possono utilizzare:
- registri elettronici;
- specifiche tecniche sui requisiti qualitativi dei rifiuti cerniti;
- tassi di scarto medio, utilizzabili solo in assenza di dati affidabili alternativi.
Sono inoltre previste regole per il trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, per il computo dei materiali che cessano di essere rifiuti prima del ritrattamento e per il riciclaggio dei metalli separati dopo l’incenerimento, se soddisfano specifici criteri qualitativi. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro sono conteggiati solo dallo Stato in cui sono stati raccolti. Per i rifiuti esportati fuori dell’Unione, il conteggio è ammesso solo se l’esportatore prova la conformità al regolamento (CE) n. 1013/2006 e se il trattamento avviene in condizioni sostanzialmente equivalenti al diritto ambientale UE. La Commissione deve adottare entro il 31 marzo 2019 atti di esecuzione per regole uniformi di calcolo, verifica e comunicazione dei dati.
Segnalazione preventiva e controllo dell’attuazione
Per anticipare eventuali difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi, il nuovo articolo 6 ter introduce un sistema di segnalazione preventiva: la Commissione, con l’Agenzia europea dell’ambiente, deve redigere relazioni sui progressi almeno tre anni prima di ciascuna scadenza del 2025 e del 2030. Le relazioni devono stimare il grado di conseguimento per ciascuno Stato membro, individuare gli Stati a rischio di mancato rispetto dei termini e indicare best practice e raccomandazioni.
Sistemi di restituzione, raccolta e responsabilità estesa del produttore
L’articolo 7 obbliga gli Stati membri a introdurre sistemi di restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio, nonché sistemi di riutilizzo o recupero, incluso il riciclaggio. I sistemi devono essere aperti agli operatori economici e alle autorità pubbliche, applicarsi in modo non discriminatorio ai prodotti importati e non creare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza.
Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri devono inoltre garantire l’istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi, in conformità agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE. Le misure adottate devono inserirsi in una politica complessiva sugli imballaggi e tener conto di tutela ambientale, salute e sicurezza dei consumatori, igiene, qualità e caratteristiche tecniche delle merci imballate e dei materiali, nonché della protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale.
Requisiti essenziali e adeguamento tecnico
L’articolo 9, paragrafo 5, impone alla Commissione di esaminare entro il 31 dicembre 2020 la possibilità di rafforzare i requisiti essenziali dell’allegato II, in particolare per migliorare la progettazione per il riutilizzo, promuovere un riciclaggio di elevata qualità e rafforzare l’applicazione delle regole. Anche in questo caso è prevista una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnata da una proposta legislativa.
L’articolo 11, paragrafo 3, consente alla Commissione di adottare atti delegati per integrare la direttiva determinando le condizioni di non applicazione dei livelli di concentrazione per materiali riciclati e cicli chiusi, nonché i tipi di imballaggio esonerati da taluni requisiti.
Informazione, comunicazione dei dati e qualità statistica
L’articolo 12, ora rubricato "Sistemi di informazione e comunicazioni", rafforza la disciplina dei database nazionali e della reporting obligation. I dati devono essere fondati sull’allegato III e includere informazioni su entità, caratteristiche ed evoluzione dei flussi di imballaggi e rifiuti di imballaggio, inclusi i contenuti tossici o pericolosi.
Gli Stati membri devono comunicare annualmente alla Commissione, per via elettronica e entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, i dati relativi all’attuazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), e i dati sugli imballaggi riutilizzabili. La comunicazione deve essere accompagnata da una relazione di controllo qualità e da una relazione sulle misure adottate ai sensi dell’articolo 6 bis, con informazioni sui tassi di scarto medio ove rilevanti. La Commissione valuta la qualità e la coerenza dei dati e pubblica una relazione di esito dopo il primo periodo di comunicazione e successivamente ogni quattro anni.
Entro il 31 marzo 2019 la Commissione deve adottare gli atti di esecuzione che fissano il formato standard di comunicazione dei dati; per i dati sugli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), continua a valere il formato della decisione 2005/270/CE.
Poteri della Commissione e procedura di comitato
La direttiva modifica gli articoli 19, 20 e 21 della direttiva 94/62/CE per disciplinare in modo più preciso gli atti di esecuzione, gli atti delegati e la procedura di comitato. La Commissione può adottare atti di esecuzione per adeguare il sistema di identificazione al progresso scientifico e tecnico; dispone inoltre di poteri delegati per modificare esempi illustrativi della definizione di imballaggio e per integrare la direttiva in caso di difficoltà applicative specifiche, compresi taluni materiali e tipi di imballaggio particolari.
La delega è conferita per cinque anni dal 4 luglio 2018, è tacitamente prorogata salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio e può essere revocata in qualsiasi momento. Gli atti delegati entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi dalla notifica, prorogabili di altri due mesi. Per gli atti di esecuzione continua ad applicarsi la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.
Modifiche agli allegati e imballaggi particolari
L’allegato II è aggiornato per rafforzare i requisiti essenziali: gli imballaggi devono essere concepiti, prodotti e commercializzati in modo da consentire riutilizzo o recupero, compreso il riciclaggio, e da minimizzare l’impatto ambientale. Sono inoltre precisate le regole sugli imballaggi recuperabili sotto forma di compost e sugli imballaggi biodegradabili; gli imballaggi oxodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili.
L’allegato III è modificato per distinguere i metalli ferrosi dall’alluminio nelle tabelle e per aggiornare le denominazioni relative agli imballaggi riutilizzabili e ai dati da comunicare. È inoltre aggiunto l’allegato IV, che elenca il contenuto minimo del piano di attuazione richiesto quando uno Stato membro chiede la proroga dei termini per gli obiettivi di riciclaggio di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere g) e i).
Recepimento e decorrenza
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono recepirla entro il 5 luglio 2020 e comunicare alla Commissione il testo delle principali misure di diritto interno adottate nel settore. La direttiva è destinata agli Stati membri; pertanto, i suoi obblighi rilevano in via mediata attraverso il recepimento nazionale, con margini di discrezionalità soprattutto nella scelta degli strumenti per prevenzione, riuso, organizzazione dei sistemi di raccolta e configurazione dei regimi EPR, entro i vincoli di risultato fissati dal testo.
Disposizioni principali
Finalità e principi generali
Riformula l’articolo 1 della direttiva 94/62/CE: la priorità è la prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio, seguita da riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, con l’obiettivo di ridurre lo smaltimento finale e contribuire alla transizione verso un’economia circolare. I considerando richiamano anche la necessità di coerenza con la direttiva 2008/98/CE e con la gerarchia dei rifiuti.
Definizioni e categorie di imballaggio
Modifica l’articolo 3, allineando le definizioni a quelle della direttiva 2008/98/CE. Introduce le definizioni di "imballaggio riutilizzabile" e "imballaggio composito" e richiama le definizioni di rifiuto, gestione dei rifiuti, raccolta, raccolta differenziata, prevenzione, riutilizzo, trattamento, recupero, riciclaggio, smaltimento e regime di responsabilità estesa del produttore. Sono soppressi vari punti precedenti dell’articolo 3.
Prevenzione dei rifiuti di imballaggio
L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare altre misure di prevenzione, oltre a quelle dell’articolo 9, per prevenire i rifiuti di imballaggio e ridurne l’impatto ambientale. Tali misure possono includere programmi nazionali, incentivi tramite regimi EPR e azioni analoghe, e devono fare uso di strumenti economici e altre misure per incentivare la gerarchia dei rifiuti, anche in coerenza con l’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE.
Riuso degli imballaggi
Il nuovo articolo 5 obbliga gli Stati membri ad adottare misure per aumentare la quota di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e i sistemi di riutilizzo in modo ecologicamente corretto, senza compromettere igiene degli alimenti e sicurezza dei consumatori. Sono elencati possibili strumenti: sistemi di restituzione con cauzione, obiettivi qualitativi o quantitativi, incentivi economici e una percentuale minima annua di imballaggi riutilizzabili per flusso. Sono previste regole per un livello rettificato degli obiettivi di riciclaggio, il possibile computo degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo, e un riesame della fattibilità di obiettivi quantitativi sul riuso entro il 31 dicembre 2024.
Nuovi obiettivi di riciclaggio 2025 e 2030
L’articolo 6 stabilisce obiettivi vincolanti di riciclaggio: entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio e obiettivi minimi per materiale (plastica 50%, legno 25%, metalli ferrosi 70%, alluminio 50%, vetro 70%, carta e cartone 75%). Entro il 31 dicembre 2030 la soglia generale sale al 70% e gli obiettivi per materiale diventano: plastica 55%, legno 30%, metalli ferrosi 80%, alluminio 60%, vetro 75%, carta e cartone 85%. È prevista la revisione degli obiettivi al 31 dicembre 2024 e la possibilità di rinvio fino a cinque anni per i target per materiale, entro limiti percentuali e procedurali stringenti, con notifica e piano di attuazione.
Regole di calcolo, verifica ed esclusioni dal conteggio
Il nuovo articolo 6 bis disciplina in dettaglio come calcolare il raggiungimento degli obiettivi: il peso dei rifiuti riciclati è, in linea generale, misurato al momento dell’immissione nell’operazione di riciclaggio, con possibilità limitata di misurazione in uscita dopo cernita se i requisiti sono rispettati. Sono regolati controllo qualità e tracciabilità, uso di registri elettronici o tassi di scarto medio, trattamento aerobico/anaerobico dei biodegradabili, cessazione della qualifica di rifiuto, riciclaggio dei metalli separati dopo incenerimento, nonché condizioni per il computo dei rifiuti esportati fuori dall’Unione solo se il trattamento avviene in condizioni sostanzialmente equivalenti e il trasporto è conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006.
Segnalazione preventiva
Il nuovo articolo 6 ter impone alla Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, di pubblicare relazioni sui progressi verso gli obiettivi di riciclaggio almeno tre anni prima di ciascuna scadenza. Le relazioni devono stimare il conseguimento per Stato membro, individuare quelli a rischio di mancato raggiungimento e contenere raccomandazioni e best practice.
Sistemi di restituzione, raccolta e responsabilità estesa del produttore
L’articolo 7 richiede sistemi di restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio, aperti alla partecipazione degli operatori economici e delle autorità pubbliche, non discriminatori verso i prodotti importati e conformi al mercato interno. Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri devono istituire regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi, ai sensi degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE. Gli Stati membri devono inoltre promuovere il riciclaggio di elevata qualità, applicando agli imballaggi, inclusi quelli compositi, l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.
Requisiti essenziali e progettazione degli imballaggi
L’articolo 9, paragrafo 5, obbliga la Commissione a valutare entro il 31 dicembre 2020 la fattibilità di un rafforzamento dei requisiti essenziali per migliorare la progettazione per il riutilizzo, promuovere riciclaggio di elevata qualità e rafforzarne l’applicazione, con eventuale proposta legislativa.
Atti delegati e di esecuzione
Sono rafforzati i poteri della Commissione: atti delegati per determinare eccezioni ai livelli di concentrazione per materiali riciclati e circuiti chiusi, per modificare l’elenco degli esempi illustrativi della definizione di imballaggio e per risolvere difficoltà applicative su casi specifici; atti di esecuzione per l’adeguamento tecnico del sistema di identificazione e per le regole di calcolo/verifica/comunicazione dei dati. La delega dura cinque anni dal 4 luglio 2018, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio, e può essere revocata.
Sistemi informativi, dati e reporting
L’articolo 12, rinominato "Sistemi di informazione e comunicazioni", rafforza la base dati nazionale e la comunicazione annuale dei dati sugli obiettivi di cui all’articolo 6 e sugli imballaggi riutilizzabili. Gli Stati membri devono trasmettere i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, con relazione di controllo qualità e misure adottate ai sensi dell’articolo 6 bis; la Commissione pubblica una relazione sulla qualità dei dati ogni quattro anni. Entro il 31 marzo 2019 la Commissione deve adottare il formato uniforme di comunicazione dei dati.
Termine di recepimento e obblighi di notifica
Gli Stati membri devono adottare entro il 5 luglio 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; inoltre gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali misure di diritto interno adottate nel settore.
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