Direttiva 2018/822
Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2018/822 modifica la direttiva 2011/16/UE introducendo un sistema di comunicazione obbligatoria e di scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva. L’obiettivo è rafforzare la trasparenza fiscale nel mercato interno e consentire alle autorità fiscali di individuare tempestivamente schemi elusivi o abusivi. La disciplina si fonda su un elenco di elementi distintivi e impone termini stringenti di notifica, con trasmissione automatica trimestrale tra Stati membri.
Modifica della direttiva 2011/16/UE per introdurre la comunicazione obbligatoria e lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente aggressivi in materia fiscale.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai meccanismi transfrontalieri che interessano più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo e che presentano almeno un elemento distintivo (hallmark) indicativo di potenziale elusione fiscale. Gli obblighi gravano anzitutto sugli intermediari che elaborano, commercializzano, organizzano, mettono a disposizione o gestiscono l’attuazione del meccanismo; in mancanza di intermediario, o in caso di esenzione per segreto professionale, l’obbligo si trasferisce al contribuente pertinente. Sono previste regole specifiche per i meccanismi commerciabili, per le situazioni con più intermediari o più contribuenti pertinenti, e per i meccanismi la cui prima fase è stata attuata tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione della direttiva. Restano escluse le situazioni puramente interne, salvo eventuali misure nazionali ulteriori non soggette allo scambio automatico UE.
Direttiva (UE) 2018/822 - scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica
La direttiva modifica la direttiva 2011/16/UE per rafforzare la trasparenza fiscale nel mercato interno, imponendo agli intermediari e, in via sussidiaria, ai contribuenti pertinenti di comunicare taluni meccanismi transfrontalieri potenzialmente aggressivi. Il legislatore unionale richiama espressamente il contesto BEPS OCSE, l’evoluzione delle tecniche di pianificazione fiscale e la necessità di consentire alle autorità fiscali di intervenire tempestivamente, senza che la mancata reazione dell’amministrazione implichi alcuna validazione del trattamento fiscale del meccanismo.
Finalità e logica dell’intervento
La direttiva nasce dall’esigenza di contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili mediante schemi transfrontalieri sofisticati. Il meccanismo normativo prescelto non è la definizione astratta di pianificazione fiscale aggressiva, ma l’individuazione di una serie di elementi distintivi che fungono da indicatori di rischio.
Il sistema è costruito su due passaggi:
- comunicazione iniziale alle autorità competenti da parte degli intermediari o, se del caso, dei contribuenti pertinenti;
- scambio automatico di tali informazioni tra gli Stati membri, con funzione di allerta precoce e deterrenza.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda solo i meccanismi transfrontalieri, ossia quelli che interessano più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo. Il meccanismo è considerato transfrontaliero quando ricorre almeno una delle condizioni indicate nell’articolo 3, punto 18, tra cui:
- partecipanti residenti fiscalmente in giurisdizioni diverse;
- partecipanti residenti fiscalmente in più giurisdizioni;
- attività svolta tramite stabile organizzazione in un’altra giurisdizione;
- attività svolta in un’altra giurisdizione senza residenza fiscale né stabile organizzazione lì;
- possibile impatto sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo.
La direttiva si applica ai meccanismi soggetti all’obbligo di notifica, cioè ai meccanismi transfrontalieri che contengono almeno un elemento distintivo di cui all’allegato IV. Sono inoltre considerate le serie di meccanismi e i meccanismi articolati in più fasi. Restano fuori dal perimetro comune le situazioni puramente interne, ferma la possibilità per gli Stati membri di introdurre misure nazionali ulteriori, senza che queste confluiscano nello scambio automatico UE.
Soggetti obbligati: intermediari e contribuenti pertinenti
L’intermediario è definito in modo ampio e comprende chi elabora, commercializza, organizza, mette a disposizione o gestisce l’attuazione del meccanismo. La nozione include anche chi, sulla base dei fatti e delle circostanze, sappia o possa ragionevolmente presumersi che sappia di aver fornito aiuto, assistenza o consulenza in relazione al meccanismo. La direttiva prevede una presunzione superabile: il soggetto può dimostrare di non essere stato a conoscenza, né di poter ragionevolmente esserlo.
Per qualificarsi come intermediario, il soggetto deve inoltre soddisfare almeno uno dei seguenti collegamenti con uno Stato membro:
- residenza fiscale;
- stabile organizzazione tramite la quale sono forniti i servizi;
- costituzione o assoggettamento al diritto di uno Stato membro;
- iscrizione presso un’associazione professionale di servizi legali, fiscali o di consulenza in uno Stato membro.
Il contribuente pertinente è la persona a disposizione della quale il meccanismo è messo a fini di attuazione, oppure che è pronta ad attuarlo, oppure che ha già compiuto la prima fase dell’attuazione.
Termine di comunicazione e regole di imputazione
Il termine generale è di 30 giorni. Per gli intermediari, esso decorre dal giorno successivo al primo tra i seguenti eventi:
- messa a disposizione del meccanismo a fini di attuazione;
- disponibilità del meccanismo per l’attuazione;
- compimento della prima fase di attuazione.
Per l’intermediario che fornisce aiuto, assistenza o consulenza, il termine decorre dal giorno successivo a tale prestazione.
Se l’obbligo è potenzialmente duplicato in più Stati membri, la notifica deve essere effettuata solo nello Stato membro che viene per primo nella gerarchia prevista dall’articolo 8 bis ter, paragrafo 3, per gli intermediari, e dal paragrafo 7 per i contribuenti pertinenti. Sono previste esenzioni dall’obbligo ripetuto se il soggetto prova, secondo il diritto nazionale, che le stesse informazioni sono già state comunicate in un altro Stato membro.
In presenza di più intermediari, tutti sono tenuti a comunicare, salvo prova della comunicazione già effettuata da un altro intermediario. In presenza di più contribuenti pertinenti, il soggetto tenuto alla notifica è quello che per primo:
- ha convenuto il meccanismo con l’intermediario; oppure
- gestisce l’attuazione del meccanismo.
Segreto professionale
Gli Stati membri possono esentare l’intermediario dall’obbligo di comunicazione quando questa violerebbe il segreto professionale secondo il diritto nazionale. In tal caso, l’intermediario deve notificare senza indugio il proprio obbligo a un altro intermediario o, in mancanza, al contribuente pertinente.
L’esenzione opera solo entro i limiti delle norme nazionali che disciplinano la professione interessata. La direttiva lascia quindi agli Stati membri un margine di discrezionalità nell’articolare la tutela del segreto professionale, purché sia comunque garantito che le informazioni raggiungano l’amministrazione tramite un altro soggetto obbligato.
Meccanismi commerciabili
Per i meccanismi commerciabili è prevista una disciplina rafforzata: gli intermediari devono presentare una relazione periodica ogni tre mesi con le nuove informazioni diventate disponibili dopo l’ultima relazione. Ciò risponde alla maggiore serialità e standardizzazione di tali schemi.
Contenuto delle informazioni da comunicare
L’autorità competente deve ricevere un set dettagliato di informazioni, che comprende:
- identificazione di intermediari e contribuenti pertinenti, inclusi nome, data e luogo di nascita per le persone fisiche, residenza fiscale, codice fiscale e, se del caso, imprese associate;
- dettagli degli elementi distintivi che rendono notificabile il meccanismo;
- riassunto del contenuto del meccanismo, con riferimento al nome con cui è comunemente noto e descrizione astratta delle attività o dei meccanismi, senza segreti commerciali o industriali;
- data della prima fase attuata o da attuare;
- disposizioni nazionali che costituiscono la base del meccanismo;
- valore del meccanismo;
- Stati membri del contribuente pertinente e altri Stati membri potenzialmente interessati;
- eventuali altre persone nello Stato membro che potrebbero essere interessate.
La direttiva precisa che l’assenza di reazione dell’amministrazione non equivale ad accettazione della validità o del trattamento fiscale del meccanismo.
Scambio automatico di informazioni
Le informazioni ricevute da uno Stato membro devono essere trasmesse automaticamente a tutte le altre autorità competenti degli Stati membri, secondo le modalità pratiche adottate ai sensi dell’articolo 21. Lo scambio ha cadenza trimestrale: avviene entro un mese dalla fine del trimestre in cui le informazioni sono state comunicate.
La prima trasmissione deve avvenire entro il 31 ottobre 2020.
Formulario tipo, lingua e registro centrale
La Commissione deve adottare formulari tipo e il relativo regime linguistico. Per i meccanismi soggetti all’obbligo di notifica, tali formulari devono essere adottati anteriormente al 30 giugno 2019 e limitarsi agli elementi necessari allo scambio di informazioni.
È inoltre previsto un registro centrale sicuro per la cooperazione amministrativa in materia fiscale:
- per le informazioni relative ai ruling e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, il registro doveva essere istituito entro il 31 dicembre 2017;
- per le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, il registro deve essere istituito entro il 31 dicembre 2019.
Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso al registro; la Commissione vi accede con le limitazioni previste dalla direttiva, in particolare per alcuni dati identificativi e per le informazioni coperte da restrizioni specifiche.
Elementi distintivi dell’allegato IV
L’allegato IV costituisce il cuore operativo della direttiva. Gli elementi distintivi sono suddivisi in cinque categorie.
Criterio del vantaggio principale
Per alcuni elementi distintivi generici e specifici, la rilevanza sussiste solo se è soddisfatto il criterio del vantaggio principale: occorre che sia ragionevolmente attendibile che il principale vantaggio, o uno dei principali vantaggi, del meccanismo sia ottenere un vantaggio fiscale.
Categoria A: elementi distintivi generici
Sono notificabili, se soddisfano il criterio del vantaggio principale, i meccanismi che prevedono:
- clausole di riservatezza tali da impedire la divulgazione del funzionamento del meccanismo;
- commissioni dell’intermediario parametrate al vantaggio fiscale ottenuto o al suo effettivo conseguimento;
- documentazione o struttura standardizzate messe a disposizione di più contribuenti senza personalizzazioni sostanziali.
Categoria B: elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale
Rientrano, tra gli altri:
- acquisizione artificiosa di società in perdita e utilizzo delle perdite per ridurre il debito d’imposta;
- conversione del reddito in capitale, doni o redditi tassati più favorevolmente o esenti;
- operazioni circolari o round-tripping con entità interposte prive di altra funzione commerciale primaria.
Categoria C: elementi distintivi transfrontalieri
Sono rilevanti, a prescindere in alcuni casi dal criterio del vantaggio principale, i meccanismi che comportano:
- pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese associate verso soggetti non residenti fiscalmente o residenti in giurisdizioni a imposizione pari o prossima a zero, non cooperative, con esenzione totale o regime preferenziale;
- doppie deduzioni sullo stesso ammortamento o deduzioni in più giurisdizioni;
- richieste di sgravio dalla doppia imposizione sullo stesso reddito o capitale in più giurisdizioni;
- trasferimenti di attivi con differenze significative nella contropartita tra giurisdizioni.
Categoria D: scambio automatico di informazioni e titolarità effettiva
Sono notificabili i meccanismi che compromettono gli obblighi di comunicazione connessi allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari o che sfruttano l’assenza di tali obblighi. Sono espressamente menzionati:
- utilizzo di strumenti che, pur non essendo conti finanziari, ne hanno caratteristiche sostanzialmente simili;
- trasferimento di conti o attività verso giurisdizioni non soggette a scambio automatico;
- riclassificazione di redditi e capitali in prodotti non soggetti allo scambio;
- conversione o trasferimento verso istituzioni o strumenti non soggetti a comunicazione;
- strutture che eliminano la comunicazione su titolari di conti o soggetti controllanti;
- compromissione o sfruttamento delle procedure di adeguata verifica e di antiriciclaggio.
È inoltre indicata una seconda ipotesi relativa a catene di titolarità legale o effettiva non trasparenti, mediante persone o strutture prive di sostanza economica e dislocate in giurisdizioni diverse da quella dei titolari effettivi, in cui questi ultimi risultano non identificabili.
Categoria E: prezzi di trasferimento
Sono notificabili, tra gli altri:
- l’uso di regole unilaterali di safe harbour;
- il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione, definiti come asset per i quali non esistono comparabili affidabili e le proiezioni di cassa o le assunzioni di valutazione sono altamente incerte;
- trasferimenti infragruppo transfrontalieri di funzioni, rischi o attività quando, nei tre anni successivi, l’EBIT annuale del cedente previsto è inferiore al 50% di quello che si sarebbe avuto in assenza di trasferimento.
Responsabilità degli Stati membri, sanzioni e monitoraggio
Gli Stati membri devono stabilire le sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali di recepimento. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Devono inoltre trasmettere alla Commissione una valutazione annuale dell’efficacia dello scambio automatico di informazioni e dei risultati pratici ottenuti.
Ogni due anni, a decorrere dal 1o luglio 2020, Stati membri e Commissione devono valutare la pertinenza dell’allegato IV; la Commissione presenta al Consiglio una relazione eventualmente corredata di proposta legislativa.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 dicembre 2019 e applicarle dal 1o luglio 2020. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari dell’atto.
Implicazioni pratiche per professionisti italiani
Per gli operatori fiscali, la direttiva impone una revisione dei processi interni di tax compliance e di advisory transfrontaliero, con particolare attenzione a:
- screening preventivo dei meccanismi alla luce degli hallmarks dell’allegato IV;
- tracciamento dei termini di 30 giorni;
- gestione delle ipotesi di segreto professionale e coordinamento tra intermediari;
- documentazione delle prove liberatorie in caso di notifica già effettuata in un altro Stato membro;
- preparazione di procedure interne per i meccanismi commerciabili e per gli aggiornamenti trimestrali.
In un contesto italiano, la disciplina si innesta sul recepimento nazionale della direttiva 2011/16/UE e richiede un coordinamento stretto tra consulenti, intermediari finanziari, studi professionali e contribuente, con forte attenzione ai profili sanzionatori e alla conservazione delle evidenze di compliance.
Disposizioni principali
Definizioni chiave e perimetro dei meccanismi notificabili
All’articolo 3 sono introdotte le definizioni di "meccanismo transfrontaliero", "meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica", "elemento distintivo", "intermediario", "contribuente pertinente", "impresa associata", "meccanismo commerciabile" e "meccanismo su misura". Il meccanismo è transfrontaliero se coinvolge più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo e ricorre almeno una delle condizioni elencate, inclusi impatti sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo.
Obbligo di comunicazione entro 30 giorni e regole di imputazione
L’articolo 8 bis ter impone agli intermediari di comunicare alle autorità competenti le informazioni sui meccanismi notificabili entro 30 giorni dal giorno successivo a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione, pronto per l’attuazione o dalla prima fase di attuazione, se anteriore. Se l’intermediario fornisce aiuto/assistenza/consulenza, il termine decorre dal giorno successivo a tale prestazione. In presenza di più intermediari o più contribuenti pertinenti, l’obbligo si concentra secondo una gerarchia di criteri; sono previste esenzioni/prove liberatorie in caso di duplicazione delle comunicazioni.
Segreto professionale e trasferimento dell’obbligo al contribuente pertinente
Gli Stati membri possono prevedere l’esenzione dell’intermediario quando la comunicazione violerebbe il segreto professionale secondo il diritto nazionale. In tal caso, l’intermediario deve notificare senza indugio i propri obblighi a un altro intermediario o, in mancanza, al contribuente pertinente; se non vi è intermediario o l’esenzione opera, l’obbligo ricade sull’altro intermediario notificato o sul contribuente pertinente.
Meccanismi commerciabili e aggiornamenti periodici
Per i meccanismi commerciabili gli intermediari devono presentare una relazione periodica ogni tre mesi, con aggiornamenti sulle nuove informazioni divenute disponibili rispetto a taluni elementi distintivi (articolo 8 bis ter, paragrafo 2).
Contenuto minimo delle informazioni da comunicare
L’articolo 8 bis ter, paragrafo 14, elenca le informazioni da comunicare: identificazione di intermediari e contribuenti pertinenti; dettagli degli elementi distintivi; riassunto del meccanismo; data della prima fase; disposizioni nazionali di base; valore del meccanismo; Stati membri coinvolti o potenzialmente interessati; eventuali altre persone interessate. La descrizione deve evitare la divulgazione di segreti commerciali, industriali o professionali e di informazioni contrarie all’ordine pubblico.
Scambio automatico tra autorità e tempistiche
L’autorità competente che riceve la comunicazione deve trasmettere automaticamente le informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri. Lo scambio avviene entro un mese dalla fine del trimestre nel quale le informazioni sono state comunicate; le prime informazioni devono essere comunicate entro il 31 ottobre 2020.
Formulario tipo, registro centrale e ruolo della Commissione
La Commissione deve adottare formulari tipo, incluso il regime linguistico, entro il 30 giugno 2019 per i meccanismi notificabili. Deve inoltre istituire un registro centrale sicuro per le informazioni scambiate, con accesso per le autorità competenti di tutti gli Stati membri e, con limitazioni, per la Commissione. Per i meccanismi di cui all’articolo 8 bis ter, il registro centrale deve essere istituito entro il 31 dicembre 2019.
Sanzioni nazionali
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali di recepimento relative agli articoli 8 bis bis e 8 bis ter. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Recepimento, applicazione e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 dicembre 2019 e applicarle dal 1o luglio 2020. Devono informare la Commissione del testo delle disposizioni adottate e indicare un riferimento alla direttiva nella normativa di recepimento.
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