Direttiva 2018/850
Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rafforza la disciplina UE sulle discariche, con l’obiettivo di ridurre progressivamente il collocamento in discarica e favorire riciclaggio, recupero e gerarchia dei rifiuti. Introduce nuovi obiettivi vincolanti per i rifiuti urbani al 2035, un obiettivo generale al 2030 per i rifiuti idonei al riciclaggio o ad altro recupero e regole più precise per il calcolo e la comunicazione dei dati. Prevede inoltre una possibile proroga per gli Stati membri che nel 2013 collocavano in discarica oltre il 60 % dei rifiuti urbani, nonché atti di esecuzione della Commissione su metodi tecnici e formati di reporting.
Modifica della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti per rafforzare la riduzione del conferimento in discarica, allineare le definizioni al diritto UE sui rifiuti e introdurre nuovi obiettivi, obblighi di comunicazione e strumenti di attuazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepire le modifiche nella disciplina nazionale sulle discariche di rifiuti. Riguarda in particolare i rifiuti urbani, i rifiuti idonei al riciclaggio o ad altro recupero, i rifiuti raccolti in maniera differenziata, i flussi di rifiuti organici e, in parte, i rifiuti provenienti dalle industrie estrattive non rientranti nella direttiva 2006/21/CE. Restano rilevanti alcune esclusioni e specificazioni: le definizioni sono allineate alla direttiva 2008/98/CE; la gestione dei rifiuti estrattivi sulla terraferma è esclusa quando rientra in altri atti UE; nelle regioni ultraperiferiche gli Stati membri possono applicare una definizione particolare di "insediamento isolato".
Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
La direttiva interviene sulla disciplina delle discariche per rafforzare la transizione verso un’economia circolare e ridurre in modo progressivo il ricorso alla discarica. I considerando evidenziano la necessità di limitare soprattutto il conferimento di rifiuti urbani e di rifiuti raccolti separatamente, di migliorare la qualità dei dati e di rendere più coerente la normativa sulle discariche con la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti.
Obiettivi e quadro generale
L’articolo 1 riscrive lo scopo della direttiva 1999/31/CE: non solo prevenire o ridurre gli impatti negativi delle discariche sull’ambiente e sulla salute umana, ma anche sostenere espressamente la transizione dell’Unione verso l’economia circolare e garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica, in particolare dei rifiuti idonei al riciclaggio o ad altro recupero. Il riferimento agli articoli 4 e 12 della direttiva 2008/98/CE conferma il raccordo con la gerarchia dei rifiuti e con la necessità di trattare i rifiuti in modo da privilegiare prevenzione, riutilizzo e riciclaggio.
Ambito di applicazione e definizioni
L’articolo 2 allinea numerose definizioni a quelle della direttiva 2008/98/CE, tra cui quelle di rifiuto, rifiuto pericoloso, rifiuto non pericoloso, rifiuti urbani, produttore e detentore di rifiuti, gestione dei rifiuti, raccolta differenziata, recupero, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e smaltimento. Questo allineamento mira a evitare disallineamenti interpretativi nel diritto dell’Unione in materia di rifiuti.
Sempre all’articolo 2, nelle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE, gli Stati membri possono applicare una specifica definizione di "insediamento isolato", costruita su parametri di popolazione, densità e quantità annua di rifiuti. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo, che lascia agli Stati un margine di adattamento alle peculiarità territoriali.
Esclusioni e coordinamento con altre discipline UE
L’articolo 3 chiarisce che la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma è esclusa dall’ambito della direttiva quando rientra nell’ambito di altri atti legislativi dell’Unione. Il coordinamento è importante in particolare rispetto alla direttiva 2006/21/CE sui rifiuti delle industrie estrattive.
Nuovi obiettivi di riduzione del collocamento in discarica
Il cuore della riforma è nell’articolo 5. In primo luogo, viene introdotta una specificazione per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio: tali rifiuti non possono essere ammessi in discarica, salvo gli scarti di successive operazioni di trattamento per i quali la discarica garantisca il miglior risultato ambientale conformemente alla direttiva 2008/98/CE.
In secondo luogo, gli Stati membri devono adoperarsi affinché, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o ad altro recupero non siano collocati in discarica, salvo le eccezioni giustificate dal miglior risultato ambientale. Gli Stati devono inoltre indicare nei piani di gestione dei rifiuti, o in altri documenti strategici che coprano l’intero territorio nazionale, le misure adottate per conseguire tale obiettivo.
In terzo luogo, viene fissato un obiettivo vincolante per i rifiuti urbani: entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10 % o meno del totale dei rifiuti urbani prodotti, in peso.
Proroga del termine al 2035 e condizioni per gli Stati membri più esposti
La direttiva prevede una flessibilità limitata. Uno Stato membro può rinviare fino a cinque anni il termine del 2035 solo se:
- nel 2013 ha collocato in discarica oltre il 60 % dei propri rifiuti urbani generati, secondo il questionario congiunto OCSE/Eurostat;
- comunica alla Commissione, almeno 24 mesi prima della scadenza, l’intenzione di rinviare il termine;
- presenta un piano di attuazione conforme all’allegato IV.
La Commissione può chiedere la revisione del piano entro tre mesi. Se la proroga è concessa, l’obiettivo sostitutivo è che entro il 2035 la quota di rifiuti urbani collocati in discarica scenda al 25 % o meno del totale dei rifiuti urbani generati, in peso.
Riesame degli obiettivi da parte della Commissione
Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione deve riesaminare l’obiettivo del 10 % per valutare se mantenerlo o ridurlo, esaminare eventuali obiettivi pro capite di collocamento in discarica e considerare restrizioni ulteriori per i rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. Il riesame deve concludersi con una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnata da una proposta legislativa.
Regole di calcolo, tracciabilità e controllo dei dati
Il nuovo articolo 5 bis stabilisce come verificare il raggiungimento degli obiettivi. In sintesi:
- si calcola il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica in ciascun anno civile;
- i rifiuti derivanti da trattamenti preliminari al riciclaggio o al recupero che finiscano poi in discarica devono essere inclusi;
- i rifiuti urbani inceneriti e i rifiuti prodotti nella stabilizzazione della frazione biodegradabile, destinati poi alla discarica, sono contabilizzati come collocati in discarica;
- i rifiuti prodotti durante operazioni di riciclaggio o recupero che successivamente vadano in discarica non sono inclusi.
Gli Stati membri devono predisporre un sistema efficace di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani; possono utilizzare il sistema previsto dalla direttiva 2008/98/CE. Se i rifiuti urbani sono spediti in un altro Stato membro o esportati fuori dall’Unione per essere collocati in discarica, devono essere contabilizzati dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.
La Commissione deve adottare entro il 31 marzo 2019 atti di esecuzione che fissino le regole per calcolo, verifica e comunicazione dei dati.
Segnalazione preventiva e scambio di buone pratiche
L’articolo 5 ter introduce un meccanismo di segnalazione preventiva: la Commissione, con l’Agenzia europea dell’ambiente, deve redigere una relazione sui progressi compiuti almeno tre anni prima della scadenza di ciascun obiettivo. La relazione deve indicare la stima del conseguimento da parte di ciascuno Stato membro, gli Stati a rischio di mancato raggiungimento e le migliori prassi utili.
L’articolo 5 quater impone alla Commissione di organizzare regolarmente lo scambio di informazioni e migliori prassi tra gli Stati membri, comprese, se del caso, le autorità regionali e locali.
Gerarchia dei rifiuti e strumenti economici
L’articolo 6, lettera a), chiarisce che le misure nazionali non devono compromettere il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2008/98/CE, in particolare la gerarchia dei rifiuti e l’aumento di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio. Il nuovo articolo 15 bis impone agli Stati membri di utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti; è espressamente richiamato l’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE come possibile catalogo di misure.
Comunicazione dei dati e controllo della qualità
L’articolo 15 è sostituito per imporre una comunicazione annuale alla Commissione dei dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 2, 5 e 6. I dati vanno trasmessi per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento e secondo il formato stabilito dalla Commissione. Il primo periodo di comunicazione relativo ai nuovi obiettivi di cui ai paragrafi 5 e 6 decorre dal primo anno civile completo successivo all’adozione dell’atto di esecuzione sul formato.
I dati devono essere accompagnati da una relazione di controllo della qualità. La Commissione deve riesaminarli e pubblicare una relazione sull’esito del riesame, che valuti organizzazione, fonti, metodologia, completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati; la relazione va predisposta dopo la prima comunicazione e poi ogni quattro anni.
La direttiva prevede anche che i dati sull’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, siano comunicati fino al 1o gennaio 2025. Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta gli atti di esecuzione che stabiliscono il formato di comunicazione.
Atti tecnici di esecuzione e procedura di comitato
Gli articoli 15 ter e 15 quater attribuiscono alla Commissione competenze di esecuzione su profili tecnici: il metodo per determinare il coefficiente di permeabilità delle discariche in loco e il criterio dell’Unione per il campionamento dei rifiuti. Fino all’adozione di tali atti, gli Stati membri continuano ad applicare i criteri e le procedure nazionali.
L’articolo 17 rinvia alla procedura di comitato prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011 e al comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE.
Modifiche agli allegati e piano di attuazione per la proroga
La direttiva sopprime alcuni punti degli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE e aggiunge l’allegato IV. Quest’ultimo definisce il contenuto minimo del piano di attuazione che accompagna la domanda di proroga del termine, includendo:
- valutazioni sui tassi di riciclaggio, di discarica e di altri trattamenti dei rifiuti urbani;
- valutazione dell’attuazione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione ai sensi degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE;
- motivi del possibile mancato raggiungimento dell’obiettivo e durata della proroga necessaria;
- misure da adottare durante la proroga, inclusi strumenti economici e altre misure per la gerarchia dei rifiuti;
- calendario di attuazione e individuazione dell’autorità competente;
- informazioni sui finanziamenti secondo il principio "chi inquina paga";
- misure per migliorare la qualità dei dati.
Recezione, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 5 luglio 2020, informando immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Obiettivo e finalità della direttiva 1999/31/CE
L’articolo 1, paragrafo 1, è sostituito per chiarire che la direttiva mira a sostenere la transizione verso un’economia circolare e a garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica, in particolare dei rifiuti idonei al riciclaggio o ad altro recupero. La disciplina deve prevenire o ridurre al minimo gli impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana lungo l’intero ciclo di vita della discarica.
Aggiornamento delle definizioni e regime degli insediamenti isolati
L’articolo 2 allinea le definizioni di rifiuto, rifiuto pericoloso, rifiuto non pericoloso, rifiuti urbani, produttore, detentore, gestione, raccolta differenziata, recupero, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e smaltimento a quelle della direttiva 2008/98/CE. Nelle regioni ultraperiferiche, gli Stati membri possono applicare una definizione specifica di "insediamento isolato" con soglie demografiche, di densità e di produzione annua di rifiuti indicate nella direttiva.
Ambito di applicazione e rifiuti estrattivi
L’articolo 3 è modificato per escludere dall’ambito della direttiva la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma quando tali rifiuti rientrano già nell’ambito di altri atti legislativi dell’Unione. Si chiarisce così il coordinamento con la direttiva 2006/21/CE.
Nuovi divieti e obiettivi di riduzione del conferimento in discarica
L’articolo 5 introduce un divieto per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata destinati alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio, salvo gli scarti di successive operazioni di trattamento per i quali la discarica produca il miglior risultato ambientale. È inserito un obbligo per gli Stati membri di adoperarsi affinché entro il 2030 tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o ad altro recupero non siano ammessi in discarica, salvo eccezioni motivate dal miglior risultato ambientale. È inoltre previsto che entro il 2035 la quota di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 % o meno del totale dei rifiuti urbani prodotti (in peso).
Proroga dei termini per alcuni Stati membri e condizioni procedurali
Uno Stato membro può rinviare fino a cinque anni il termine del 2035 se nel 2013 ha collocato in discarica oltre il 60 % dei rifiuti urbani generati e se comunica alla Commissione, almeno 24 mesi prima della scadenza, l’intenzione di rinviare il termine presentando un piano di attuazione conforme all’allegato IV. La Commissione può chiedere una revisione del piano entro tre mesi dal ricevimento; lo Stato membro presenta il piano rivisto entro tre mesi dalla richiesta. In caso di proroga, entro il 2035 la quota di rifiuti urbani in discarica deve scendere al 25 % o meno.
Riesame degli obiettivi
Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione deve riesaminare l’obiettivo del 10 % di cui all’articolo 5, paragrafo 5, per confermarlo o ridurlo, valutare obiettivi quantitativi pro capite e l’introduzione di restrizioni al conferimento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani, presentando una relazione con eventuale proposta legislativa.
Regole per il calcolo del conseguimento degli obiettivi
Il nuovo articolo 5 bis disciplina come calcolare il raggiungimento degli obiettivi: si considerano i rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica nell’anno civile; sono inclusi i rifiuti derivanti da trattamenti preliminari al riciclaggio o al recupero che finiscano poi in discarica; sono conteggiati come collocati in discarica i rifiuti urbani sottoposti a incenerimento e i rifiuti prodotti da stabilizzazione della frazione biodegradabile destinati poi alla discarica; non sono invece inclusi i rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio o altro recupero che successivamente siano collocati in discarica. Gli Stati membri devono istituire un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità; i rifiuti spediti in un altro Stato membro o esportati fuori dall’Unione per essere discaricati sono contabilizzati dallo Stato membro in cui sono stati raccolti. Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione su calcolo, verifica e comunicazione dei dati.
Segnalazione preventiva, scambio di informazioni e migliori prassi
Il nuovo articolo 5 ter impone alla Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, di redigere relazioni di progresso almeno tre anni prima delle scadenze degli obiettivi, includendo stime di conseguimento, elenco degli Stati membri a rischio e raccomandazioni, oltre a esempi di migliori prassi. L’articolo 5 quater prevede uno scambio regolare di informazioni e migliori prassi tra Stati membri, anche con autorità regionali e locali.
Coerenza con la gerarchia dei rifiuti e strumenti economici
All’articolo 6, lettera a), si precisa che le misure nazionali non devono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2008/98/CE, in particolare la gerarchia dei rifiuti e l’aumento di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio. Con il nuovo articolo 15 bis, gli Stati membri devono ricorrere a strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, potendo utilizzare quelli dell’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE.
Comunicazione dei dati e controllo di qualità
L’articolo 15 è riscritto: gli Stati membri devono comunicare annualmente alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 2, 5 e 6, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, via elettronica e secondo il formato fissato dalla Commissione. La prima comunicazione sul nuovo regime degli obiettivi dei paragrafi 5 e 6 decorre dal primo anno civile completo successivo all’adozione dell’atto di esecuzione sul formato. I dati devono essere accompagnati da una relazione di controllo della qualità; la Commissione li riesamina e pubblica una relazione, inizialmente dopo la prima comunicazione e poi ogni quattro anni. I dati sull’obiettivo dell’articolo 5, paragrafo 2, sono comunicati fino al 1o gennaio 2025. Entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione sul formato di comunicazione.
Poteri di esecuzione della Commissione e norme tecniche
Sono introdotti gli articoli 15 ter e 15 quater, che attribuiscono alla Commissione il compito di adottare atti di esecuzione sul metodo per determinare in loco il coefficiente di permeabilità delle discariche e sul criterio dell’Unione per il campionamento dei rifiuti. Finché tali atti non siano adottati, gli Stati membri applicano i criteri e le procedure nazionali.
Riesame degli allegati e procedura di comitato
L’articolo 16 prevede il riesame degli allegati da parte della Commissione con eventuali proposte legislative. L’articolo 17 rinvia al comitato istituito dalla direttiva 2008/98/CE e applica il regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione.
Modifiche agli allegati e piano di attuazione per la proroga
Sono soppressi o modificati vari punti degli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE ed è aggiunto l’allegato IV. Quest’ultimo richiede che il piano di attuazione per la proroga contenga, tra l’altro, valutazioni sui tassi di riciclaggio e di discarica, sull’attuazione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione, sulle ragioni della mancata conformità al termine originario, sulle misure per raggiungere gli obiettivi durante la proroga, su un calendario e sull’organismo competente, sui finanziamenti secondo il principio "chi inquina paga" e su misure per migliorare la qualità dei dati.
Termine di recepimento ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 5 luglio 2020 e informare immediatamente la Commissione; il recepimento deve contenere un riferimento alla direttiva o esserne accompagnato alla pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
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