Cassazione Penale, Ordinanza n. 25483/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, articolando tre motivi: il primo relativo all'affermazione di responsabilità, gli altri due al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate e respinte in appello con argomentazioni ritenute corrette e adeguate, risultando quindi generiche, se non apparenti. In particolare, i giudici di merito avevano motivato sull'identificazione dell'imputato da parte della persona offesa nell'immediatezza, sulla pluralità e gravità dei precedenti specifici ai fini della recidiva e sulle ragioni dell'esclusione dell'attenuante della particolare tenuità del danno.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause ostative, di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza è generica o apparente quando non evidenzia reali errori logici o giuridici della decisione di merito, ma si risolve in una mera reiterazione delle stesse contestazioni già disattese.
- La motivazione di merito è sufficiente quando affronta in modo puntuale i temi decisivi dedotti dall'imputato, come l'identificazione dell'autore del fatto, la recidiva e l'esclusione di attenuanti sul trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
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