Sentenza n. 550/2026 - Bari, Sezione 3
Per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio osservato dal Comune di Turi sulla seguente istanza: del 24/05/2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 6,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Turi (Pratica n. 08708060721-24052025-1840). Nonchè per la condanna del Comune di Turi a provvedere sulla predetta istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento serbato sull’istanza per l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e all’installazione di un cartello pubblicitario bifacciale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha presentato al Comune un’istanza per l’occupazione di suolo pubblico e l’installazione di un cartello pubblicitario di dimensioni 6,00 x 3,00 metri. A fronte del mancato riscontro, ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche qualora ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Il Comune non si è costituito. Il giudice ha inoltre esaminato la questione se dall’inerzia potesse derivare un titolo autorizzatorio tacito, escludendola in ragione della natura autorizzatoria e contingentata dell’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha escluso che il silenzio dell’amministrazione abbia prodotto un titolo autorizzatorio, rilevando che l’installazione di impianti pubblicitari è soggetta a un provvedimento autorizzatorio comunale ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992. La disciplina del silenzio-assenso non è applicabile, poiché l’attività è contingentata e richiede la ponderazione di interessi pubblici, con determinazione della tipologia e della quantità degli impianti e delle relative modalità di installazione; parimenti, non opera la SCIA di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990. Tuttavia, proprio perché il procedimento è obbligatorio a seguito dell’istanza del privato, il Comune aveva l’obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Non risultando ragioni endoprocedimentali, carenze documentali o altre giustificazioni dell’inerzia, il TAR ha ordinato al Comune di provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel segretario generale o comunale dell’ente, con facoltà di delega, per l’eventuale ulteriore inadempimento entro il successivo termine di 30 giorni. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti che conseguono obbligatoriamente a un’istanza del privato; l’obbligo sussiste anche quando l’amministrazione ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
art. 19 l. 241/1990
La SCIA non si applica alle attività soggette a limiti o contingenti complessivi e a valutazioni discrezionali; l’installazione di impianti pubblicitari rientra in tale esclusione.
art. 20 l. 241/1990
Il silenzio-assenso non si forma nel procedimento relativo all’installazione di cartelli pubblicitari su suolo pubblico, distinto dal consenso relativo all’affissione diretta in spazi di pertinenza propria.
art. 3 d.lgs. 507/1993
Il Comune deve disciplinare con regolamento le modalità di effettuazione della pubblicità, può stabilire limitazioni e divieti per esigenze di pubblico interesse e deve determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari e le modalità per ottenere il provvedimento di installazione.
La norma conferma la natura contingentata dell’installazione degli impianti pubblicitari e la necessità di un apposito provvedimento autorizzatorio comunale.
art. 23, comma 4, d.lgs. 285/1992
Richiede un provvedimento autorizzatorio comunale per l’installazione degli impianti pubblicitari.
art. 2, comma 8, l. 241/1990
È richiamato quale base per la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.
art. 2, comma 9, l. 241/1990
È richiamato quale base per la trasmissione della decisione all’organismo di valutazione interna dell’amministrazione.
Massime di principio
- L’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico è soggetta a un provvedimento autorizzatorio comunale e non costituisce attività liberalizzata, poiché l’amministrazione deve valutare interessi pubblici e può disciplinare tipologia, quantità, limiti e modalità degli impianti.
- Il silenzio-assenso non si forma sulle istanze relative all’installazione di cartelli pubblicitari quando l’attività è contingentata e richiede la ponderazione di interessi pubblici; tale procedimento va distinto da quello riguardante la mera affissione diretta di materiale pubblicitario su spazi di pertinenza propria.
- La SCIA non è applicabile alle attività soggette a limiti o contingenti complessivi o a valutazioni tecniche e discrezionali; l’installazione contingentata di impianti pubblicitari richiede quindi l’esercizio espresso del potere autorizzatorio.
- Anche quando non si forma un titolo tacito e l’istanza è destinata a essere valutata discrezionalmente, l’amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990; difficoltà organizzative o disfunzioni interne non giustificano il protrarsi dell’inerzia.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
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