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Sentenza

Sentenza n. 550/2026 - Bari, Sezione 3

Per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio osservato dal Comune di Turi sulla seguente istanza: del 24/05/2025 protocollata in pari data per l’occupazione del suolo pubblico e per l’installazione di: n. 1 cartello pubblicitario di dimensioni 6,00x3,00 mt – bifacciale – da installare in Turi (Pratica n. 08708060721-24052025-1840). Nonchè per la condanna del Comune di Turi a provvedere sulla predetta istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202502015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento serbato sull’istanza per l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e all’installazione di un cartello pubblicitario bifacciale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha presentato al Comune un’istanza per l’occupazione di suolo pubblico e l’installazione di un cartello pubblicitario di dimensioni 6,00 x 3,00 metri. A fronte del mancato riscontro, ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche qualora ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Il Comune non si è costituito. Il giudice ha inoltre esaminato la questione se dall’inerzia potesse derivare un titolo autorizzatorio tacito, escludendola in ragione della natura autorizzatoria e contingentata dell’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha escluso che il silenzio dell’amministrazione abbia prodotto un titolo autorizzatorio, rilevando che l’installazione di impianti pubblicitari è soggetta a un provvedimento autorizzatorio comunale ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992. La disciplina del silenzio-assenso non è applicabile, poiché l’attività è contingentata e richiede la ponderazione di interessi pubblici, con determinazione della tipologia e della quantità degli impianti e delle relative modalità di installazione; parimenti, non opera la SCIA di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990. Tuttavia, proprio perché il procedimento è obbligatorio a seguito dell’istanza del privato, il Comune aveva l’obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Non risultando ragioni endoprocedimentali, carenze documentali o altre giustificazioni dell’inerzia, il TAR ha ordinato al Comune di provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel segretario generale o comunale dell’ente, con facoltà di delega, per l’eventuale ulteriore inadempimento entro il successivo termine di 30 giorni. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti che conseguono obbligatoriamente a un’istanza del privato; l’obbligo sussiste anche quando l’amministrazione ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.

  • art. 19 l. 241/1990

    La SCIA non si applica alle attività soggette a limiti o contingenti complessivi e a valutazioni discrezionali; l’installazione di impianti pubblicitari rientra in tale esclusione.

  • art. 20 l. 241/1990

    Il silenzio-assenso non si forma nel procedimento relativo all’installazione di cartelli pubblicitari su suolo pubblico, distinto dal consenso relativo all’affissione diretta in spazi di pertinenza propria.

  • art. 3 d.lgs. 507/1993

    Il Comune deve disciplinare con regolamento le modalità di effettuazione della pubblicità, può stabilire limitazioni e divieti per esigenze di pubblico interesse e deve determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari e le modalità per ottenere il provvedimento di installazione.

    La norma conferma la natura contingentata dell’installazione degli impianti pubblicitari e la necessità di un apposito provvedimento autorizzatorio comunale.

  • art. 23, comma 4, d.lgs. 285/1992

    Richiede un provvedimento autorizzatorio comunale per l’installazione degli impianti pubblicitari.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    È richiamato quale base per la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.

  • art. 2, comma 9, l. 241/1990

    È richiamato quale base per la trasmissione della decisione all’organismo di valutazione interna dell’amministrazione.

Massime di principio

  • L’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico è soggetta a un provvedimento autorizzatorio comunale e non costituisce attività liberalizzata, poiché l’amministrazione deve valutare interessi pubblici e può disciplinare tipologia, quantità, limiti e modalità degli impianti.
  • Il silenzio-assenso non si forma sulle istanze relative all’installazione di cartelli pubblicitari quando l’attività è contingentata e richiede la ponderazione di interessi pubblici; tale procedimento va distinto da quello riguardante la mera affissione diretta di materiale pubblicitario su spazi di pertinenza propria.
  • La SCIA non è applicabile alle attività soggette a limiti o contingenti complessivi o a valutazioni tecniche e discrezionali; l’installazione contingentata di impianti pubblicitari richiede quindi l’esercizio espresso del potere autorizzatorio.
  • Anche quando non si forma un titolo tacito e l’istanza è destinata a essere valutata discrezionalmente, l’amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990; difficoltà organizzative o disfunzioni interne non giustificano il protrarsi dell’inerzia.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicitàOttemperanza e commissario ad acta

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