Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28620/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Cristofaro: impugnava la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile (contestando l'applicazione dell'art. 168 c.p. e denunciando vizio di motivazione e violazione degli artt. 163, 164, 165 e 168 c.p., nonché omessa motivazione sulla concessione del beneficio). Trippa: deduceva la nullità della notifica della citazione per il giudizio di appello al suo carico, sostenendo che la notificazione era stata effettuata solo al difensore con l'indicazione "De Cristofaro +1" (e dunque non valida per lui), che non vi era stata alcuna sanatoria e che il difensore non era più in contatto con l'imputato dopo il primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per De Cristofaro il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la revoca della sospensione condizionale per effetto dell'art. 168 n.1 c.p. è corretta tenuto conto delle date di irrevocabilità della precedente sentenza e della commissione del nuovo reato. Per Trippa il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e già risolto dalla giurisprudenza: la notificazione al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è equiparata alla notifica a mani proprie quando risulta impossibile notificare al domicilio dell'imputato; l'indicazione nell'avviso riferita a un altro imputato non crea incertezza se vi sono altri elementi identificativi noti al difensore; inoltre la difesa non ha provato la mancanza di rapporti con il difensore e non si è confrontata con la giurisprudenza citata. Conseguenze: ricorsi inammissibili, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di commissione di un nuovo delitto; la Corte ha ritenuto applicabile la revoca di diritto ex n.1 tenuto conto della data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio e della data del nuovo reato

  • artt. 163, 164, 165 cod. pen.

    Norme relative alla disciplina della sospensione condizionale della pena e delle relative condizioni; erano richiamate dal ricorrente per contestare la revoca, ma il giudice ha ritenuto il motivo infondato alla luce dei fatti e delle date rilevanti

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notificazione al difensore quando non è possibile notificare all'imputato nel domicilio dichiarato; la Corte ha interpretato tale notifica come equiparata alla consegna a mani proprie e valida anche se il difensore è comune a più imputati, purché l'avviso contenga altri elementi identificativi e il difensore sia in grado di individuare il procedimento

  • artt. 171, 178 lett. c), 179, 180, 601 cod. proc. pen.

    Norme invocate da Trippa in tema di nullità della notificazione, impugnazioni e termini processuali; la Corte ha ritenuto le questioni sollevate manifestamente infondate e risolte dalla giurisprudenza consolidata

  • artt. 110, 81, 337, 582, 585, 576 n.1 cod. pen. (capo di imputazione)

    Articoli che definiscono i reati per i quali gli imputati erano stati condannati in primo e secondo grado (concorso, specifici reati a seconda dei numeri citati); la sentenza di merito aveva inflitto rispettivamente sei e otto mesi di reclusione

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione citata

    Sez. 3, n. 49800 del 17/07/2018 (Rv. 274304); Sez. 4, n. 10795 del 14/01/2020; Sez. 1, n. 7902 del 15/01/2020; Sez. 3, n. 3510 del 17/01/1994 (Rv. 197099); Sez. 3, n. 4719 del 10/10/2007 (dep. 2008)

    La Corte ha fatto leva su precedenti decisivi che confermano la validità della notificazione al difensore di fiducia ex art. 161(4) c.p.p., e che escludono incertezza quando l'avviso contiene elementi che permettono al difensore di identificare il procedimento e il cliente, oltre a ribadire che questioni già pacificate dalla giurisprudenza non possono essere rilanciate senza confronto argomentato

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p. può essere applicata di diritto quando, valutando le date di irrevocabilità della precedente sentenza e la data del nuovo delitto, risulta integrato il presupposto normativo; l'impugnazione deve argomentare specificamente perché tale valutazione sia errata
  • La notificazione al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è generalmente valida e si considera equivalente alla notifica a mani proprie quando è dimostrato che la notifica al domicilio dell'imputato non era possibile
  • L'indicazione nella notifica del nome di un altro imputato non invalida automaticamente la notifica al difensore, se nell'atto vi sono altri elementi che consentono l'identificazione del procedimento e del cliente e il difensore poteva effettuare gli accertamenti del caso
  • Spetta al ricorrente provare concretamente che il difensore non era in contatto con lui o che la notifica non è pervenuta; mere allegazioni non dimostrate non sono sufficienti a far dichiarare la nullità
  • Questioni processuali già risolte da consolidata giurisprudenza richiedono un confronto argomentato con tali precedenti; altrimenti sono considerate manifestamente infondate e il ricorso può essere dichiarato inammissibile
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e può comportare sanzioni economiche (es. versamento alla Cassa delle ammende) se le questioni dedotte appaiono infondate

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.