Cassazione Penale, Sentenza n. 28620/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
De Cristofaro: impugnava la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile (contestando l'applicazione dell'art. 168 c.p. e denunciando vizio di motivazione e violazione degli artt. 163, 164, 165 e 168 c.p., nonché omessa motivazione sulla concessione del beneficio). Trippa: deduceva la nullità della notifica della citazione per il giudizio di appello al suo carico, sostenendo che la notificazione era stata effettuata solo al difensore con l'indicazione "De Cristofaro +1" (e dunque non valida per lui), che non vi era stata alcuna sanatoria e che il difensore non era più in contatto con l'imputato dopo il primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per De Cristofaro il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la revoca della sospensione condizionale per effetto dell'art. 168 n.1 c.p. è corretta tenuto conto delle date di irrevocabilità della precedente sentenza e della commissione del nuovo reato. Per Trippa il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e già risolto dalla giurisprudenza: la notificazione al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è equiparata alla notifica a mani proprie quando risulta impossibile notificare al domicilio dell'imputato; l'indicazione nell'avviso riferita a un altro imputato non crea incertezza se vi sono altri elementi identificativi noti al difensore; inoltre la difesa non ha provato la mancanza di rapporti con il difensore e non si è confrontata con la giurisprudenza citata. Conseguenze: ricorsi inammissibili, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di commissione di un nuovo delitto; la Corte ha ritenuto applicabile la revoca di diritto ex n.1 tenuto conto della data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio e della data del nuovo reato
artt. 163, 164, 165 cod. pen.
Norme relative alla disciplina della sospensione condizionale della pena e delle relative condizioni; erano richiamate dal ricorrente per contestare la revoca, ma il giudice ha ritenuto il motivo infondato alla luce dei fatti e delle date rilevanti
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notificazione al difensore quando non è possibile notificare all'imputato nel domicilio dichiarato; la Corte ha interpretato tale notifica come equiparata alla consegna a mani proprie e valida anche se il difensore è comune a più imputati, purché l'avviso contenga altri elementi identificativi e il difensore sia in grado di individuare il procedimento
artt. 171, 178 lett. c), 179, 180, 601 cod. proc. pen.
Norme invocate da Trippa in tema di nullità della notificazione, impugnazioni e termini processuali; la Corte ha ritenuto le questioni sollevate manifestamente infondate e risolte dalla giurisprudenza consolidata
artt. 110, 81, 337, 582, 585, 576 n.1 cod. pen. (capo di imputazione)
Articoli che definiscono i reati per i quali gli imputati erano stati condannati in primo e secondo grado (concorso, specifici reati a seconda dei numeri citati); la sentenza di merito aveva inflitto rispettivamente sei e otto mesi di reclusione
Giurisprudenza della Corte di cassazione citata
Sez. 3, n. 49800 del 17/07/2018 (Rv. 274304); Sez. 4, n. 10795 del 14/01/2020; Sez. 1, n. 7902 del 15/01/2020; Sez. 3, n. 3510 del 17/01/1994 (Rv. 197099); Sez. 3, n. 4719 del 10/10/2007 (dep. 2008)
La Corte ha fatto leva su precedenti decisivi che confermano la validità della notificazione al difensore di fiducia ex art. 161(4) c.p.p., e che escludono incertezza quando l'avviso contiene elementi che permettono al difensore di identificare il procedimento e il cliente, oltre a ribadire che questioni già pacificate dalla giurisprudenza non possono essere rilanciate senza confronto argomentato
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p. può essere applicata di diritto quando, valutando le date di irrevocabilità della precedente sentenza e la data del nuovo delitto, risulta integrato il presupposto normativo; l'impugnazione deve argomentare specificamente perché tale valutazione sia errata
- La notificazione al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è generalmente valida e si considera equivalente alla notifica a mani proprie quando è dimostrato che la notifica al domicilio dell'imputato non era possibile
- L'indicazione nella notifica del nome di un altro imputato non invalida automaticamente la notifica al difensore, se nell'atto vi sono altri elementi che consentono l'identificazione del procedimento e del cliente e il difensore poteva effettuare gli accertamenti del caso
- Spetta al ricorrente provare concretamente che il difensore non era in contatto con lui o che la notifica non è pervenuta; mere allegazioni non dimostrate non sono sufficienti a far dichiarare la nullità
- Questioni processuali già risolte da consolidata giurisprudenza richiedono un confronto argomentato con tali precedenti; altrimenti sono considerate manifestamente infondate e il ricorso può essere dichiarato inammissibile
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e può comportare sanzioni economiche (es. versamento alla Cassa delle ammende) se le questioni dedotte appaiono infondate
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