Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 999/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza civile relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Verona, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione professionale relativamente a quattro anni scolastici. Nelle more del giudizio, il Ministero ha rilasciato la Carta elettronica del docente. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento amministrativo era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale del ricorrente mediante il rilascio della Carta elettronica del docente. Quanto alle spese, il Collegio ha considerato sia l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione sia il fatto che esso fosse intervenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Ha pertanto compensato le spese per metà e posto la restante metà a carico del Ministero, liquidandola in euro 400,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al difensore antistatario. Ha inoltre ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 107/2015

    La disposizione è richiamata quale base normativa della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale dell’interessato, il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • Ai fini della regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso può giustificare una condanna parziale dell’amministrazione, anche se l’adempimento è spontaneo e il giudizio viene dichiarato cessato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.