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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16088/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a una dirigente di una società operante nel settore ottico, fondato sull'addebito di attività svolte in concorrenza con la datrice di lavoro. La lavoratrice ha impugnato il recesso deducendo la violazione dei principi di immediatezza e immutabilità della contestazione disciplinare. La Corte d'appello ha respinto la domanda, ritenendo la contestazione specifica e tempestiva e rilevando, inoltre, che il termine decadenziale dell'art. 6 L. n. 604/1966 non si applica ai dirigenti. In Cassazione la società ha proposto ricorso principale sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel non decidere la domanda riconvenzionale subordinata volta all'accertamento della natura autonoma del rapporto, trattandola come assorbita anziché come controdomanda autonoma da decidere; la lavoratrice ha proposto ricorso incidentale censurando, da un lato, la violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970 e, dall'altro, l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il principio di immediatezza fosse stato applicato in modo illogico e che, data la ridotta dimensione aziendale, la società fosse in grado di controllare tempestivamente i dipendenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della lavoratrice. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello di considerare assorbita la domanda riconvenzionale proposta solo in via subordinata, poiché il giudice, respingendo l'appello principale, non doveva esaminare una domanda subordinata alla mancata conferma della sentenza di primo grado. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha osservato che le censure tendevano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che l'immediatezza della contestazione disciplinare va valutata in senso relativo e con apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, qui non ravvisato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 L. n. 604/1966

    Il termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento, come modificato dalla L. n. 183/2010, è stato ritenuto non applicabile ai dirigenti.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    È la norma invocata per censurare la contestazione disciplinare; la Corte ribadisce che l'immediatezza va valutata in senso relativo e con apprezzamento di merito.

  • art. 346 c.p.c.

    La domanda riconvenzionale assorbita in primo grado può essere semplicemente riproposta in appello senza necessità di appello incidentale.

  • art. 360 c.p.c.

    Il giudizio di legittimità ha carattere vincolato; non è consentito trasformare i motivi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo in presenza di omesso esame di un fatto storico decisivo, non quando si mira a contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti soccombenti nel giudizio di legittimità.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La domanda riconvenzionale proposta in via espressamente subordinata al rigetto della domanda principale, se dichiarata assorbita in primo grado, non richiede appello incidentale per essere mantenuta in appello: è sufficiente la sua riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
  • Quando una domanda è formulata in via subordinata, il giudice non deve esaminarla se viene meno la condizione di subordinazione per effetto della decisione sulla domanda principale; l'esame della subordinata in tale ipotesi violerebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Nel licenziamento disciplinare, il requisito della immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo e va apprezzato dal giudice di merito tenendo conto delle circostanze concrete, tra cui il tempo necessario per l'accertamento dei fatti e la complessità della struttura organizzativa.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio: il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo se il giudice abbia omesso l'esame di un fatto storico decisivo, non quando la parte contesti l'apprezzamento delle prove.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti di causa o una rivalutazione delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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