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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-710/18

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 23 aprile 2020. — WN contro Land Niedersachsen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45, paragrafo 1, TFUE – Retribuzione – Inquadramento nei livelli di un sistema retributivo – Sistema retributivo che collega il beneficio di una retribuzione più elevata all’anzianità maturata presso il medesimo datore di lavoro – Limitata presa in considerazione dei precedenti periodi di attività pertinente maturati presso un datore di lavoro situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine. — Causa C-710/18

Giurisprudenza europea62018CJ0710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato un sistema retributivo del pubblico impiego dei Länder tedeschi che valorizzava integralmente l’esperienza maturata presso il medesimo datore di lavoro, ma solo parzialmente quella acquisita presso altri datori di lavoro, compresi quelli situati in altri Stati membri. Ha ritenuto che, nel caso di esperienza equivalente a quella richiesta per le mansioni di docente, la limitazione a tre anni costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE. Le giustificazioni addotte, tra cui parità di trattamento, valorizzazione dell’esperienza, fidelizzazione e reinserimento, sono state respinte.

Libera circolazione dei lavoratori: è incompatibile con l’articolo 45, paragrafo 1, TFUE una norma retributiva che, per l’inquadramento di un docente presso un ente territoriale, limita a tre anni il riconoscimento dei periodi di attività equivalenti svolti presso un datore di lavoro situato in un altro Stato membro.

La questione giuridica

Se l’articolo 45, paragrafo 1, TFUE, eventualmente letto insieme all’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011, osti a una norma contrattuale nazionale che, per il calcolo della retribuzione di un docente assunto da un ente territoriale, riconosce integralmente l’esperienza professionale pertinente maturata presso il medesimo datore di lavoro, ma limita a un massimo di tre anni quella maturata presso altri datori di lavoro, anche situati in un altro Stato membro, quando tale esperienza è equivalente a quella richiesta per le mansioni svolte.

Principio di diritto

L’articolo 45, paragrafo 1, TFUE osta a una normativa nazionale che, ai fini dell’inquadramento retributivo di un docente presso un ente territoriale, prenda in considerazione solo fino a un massimo di tre anni i precedenti periodi di attività equivalenti svolti presso un datore di lavoro diverso da tale ente, situato in un altro Stato membro, quando la stessa attività, se svolta presso il medesimo datore di lavoro, è riconosciuta integralmente. Una simile differenza di trattamento può dissuadere i lavoratori dall’esercitare la libera circolazione e non risulta giustificata dagli obiettivi invocati nel caso di specie.

Norme richiamate

  • Articolo 45 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 1999/70/CE
  • Clausola 3 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
  • Clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
  • Articolo 4 del TzBfG

Libera circolazione dei lavoratori e inquadramento retributivo dei docenti

La pronuncia, resa su rinvio pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht, riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina contrattuale del pubblico impiego dei Länder che collega l’inquadramento retributivo all’anzianità di servizio, riconoscendo integralmente l’esperienza maturata presso il medesimo datore di lavoro e limitando invece a tre anni quella acquisita presso altri datori di lavoro, anche situati in un altro Stato membro.

Fatti e procedimento principale

WN, cittadina tedesca, aveva lavorato come insegnante in Francia dal 1997 al 2014. Assunta nel 2014 dal Land Niedersachsen come docente, fu inquadrata nel terzo livello dell’undicesimo grado della tabella retributiva prevista dal TV-L, poiché i 17 anni di attività svolti in Francia furono presi in considerazione solo fino a tre anni. WN chiese il reinquadramento al quinto livello, sostenendo che, se l’esperienza fosse stata maturata presso il medesimo datore di lavoro, sarebbe stata riconosciuta integralmente.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 45 TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011;
  • la direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in particolare la clausola 4;
  • l’articolo 4 del TzBfG, di trasposizione interna della clausola 4 dell’accordo quadro;
  • gli articoli 12 e 16 del TV-L, che disciplinano l’inquadramento e l’avanzamento nei livelli retributivi.

Riformulazione della questione pregiudiziale

Benché il giudice del rinvio avesse fatto riferimento anche all’articolo 45, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011, la Corte osserva che la controversia non presenta una discriminazione fondata sulla nazionalità. La normativa è indistintamente applicabile ai lavoratori assunti dal Land, ma incide sulla circolazione dei lavoratori perché valorizza in modo diverso l’esperienza a seconda del datore di lavoro presso cui è stata acquisita.

Ragionamento della Corte: ostacolo alla libera circolazione

La Corte ribadisce che l’articolo 45 TFUE e il regolamento n. 492/2011 vietano le misure che possono rendere meno attraente l’esercizio della libera circolazione. Una normativa che non tenga conto integralmente dell’esperienza professionale equivalente maturata in un altro Stato membro può dissuadere i lavoratori dal trasferirsi all’estero o dal rientrare nel proprio Stato di origine.

Nel caso concreto, la Corte distingue tra:

  • esperienza professionale equivalente, cioè sostanzialmente identica a quella richiesta per la funzione di docente;
  • esperienza semplicemente utile, che non impone lo stesso livello di tutela.

Poiché l’esperienza svolta da WN in Francia è stata riconosciuta come sostanzialmente equivalente a quella richiesta dal Land della Bassa Sassonia, la limitazione a tre anni del suo riconoscimento ha l’effetto di scoraggiare i lavoratori migranti tedeschi dall’esercitare la mobilità nell’Unione. La misura costituisce quindi un ostacolo alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE.

Esame delle giustificazioni invocate

La Corte esamina e respinge quattro possibili giustificazioni:

  • parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato: la disciplina non è riservata ai soli contratti a termine e non è necessario penalizzare l’esperienza maturata presso altri datori di lavoro per garantire tale parità;
  • valorizzazione dell’esperienza maturata presso il medesimo datore di lavoro: la misura non è coerente con tale obiettivo, perché limita proprio l’esperienza che è stata già considerata equivalente;
  • fidelizzazione dei lavoratori: la norma non incentiva la permanenza presso il medesimo datore di lavoro in modo compatibile con la libera circolazione; inoltre riproduce una logica che ripartisce il mercato del lavoro in modo incompatibile con il principio stesso dell’articolo 45 TFUE;
  • reinserimento entro sei mesi: il limite a tre anni per l’esperienza acquisita presso terzi non è idoneo a favorire il reinserimento e, al contrario, disincentiva l’acquisizione di esperienza all’estero.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 45, paragrafo 1, TFUE osta a una normativa nazionale che, per determinare la retribuzione di un docente presso un ente territoriale, prenda in considerazione solo fino a un massimo di tre anni i precedenti periodi di attività equivalenti svolti presso un datore di lavoro situato in un altro Stato membro. Le spese sono rimesse al giudice nazionale per il procedimento principale.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei lavoratoriretribuzionepubblico impiegoriconoscimento dell’esperienza professionalediscriminazione indiretta e ostacoli alla mobilità

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