Sentenza n. 11255/2026 - Roma, Sezione 3T
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 7622/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11/09/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o ritardata esecuzione della sentenza n. 7622/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa nel giudizio presupposto)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7622/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata l'11 settembre 2023. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha integralmente adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia, come risultante dalla dichiarazione e dalla documentazione depositata dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo comprovato l'integrale adempimento della sentenza da parte dell'Amministrazione. Quanto alle spese, ha disposto una compensazione parziale, considerato che l'esecuzione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, e ha condannato l'Amministrazione al pagamento della parte residua, liquidata in euro 400,00 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
intervenuto integrale adempimento determina la cessazione della materia del contendere
L'integrale soddisfazione della pretesa della parte ricorrente nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligo derivante dalla pronuncia giurisdizionale, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'Amministrazione adempie integralmente solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o causale, con possibile compensazione parziale in ragione del sopravvenuto adempimento.
Come è indicizzato
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