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Sentenza

Sentenza n. 11255/2026 - Roma, Sezione 3T

PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 7622/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11/09/2023.

Giustizia amministrativa202514330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o ritardata esecuzione della sentenza n. 7622/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa nel giudizio presupposto)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7622/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata l'11 settembre 2023. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha integralmente adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia, come risultante dalla dichiarazione e dalla documentazione depositata dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo comprovato l'integrale adempimento della sentenza da parte dell'Amministrazione. Quanto alle spese, ha disposto una compensazione parziale, considerato che l'esecuzione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, e ha condannato l'Amministrazione al pagamento della parte residua, liquidata in euro 400,00 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    intervenuto integrale adempimento determina la cessazione della materia del contendere

    L'integrale soddisfazione della pretesa della parte ricorrente nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligo derivante dalla pronuncia giurisdizionale, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'Amministrazione adempie integralmente solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o causale, con possibile compensazione parziale in ragione del sopravvenuto adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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