Cassazione Civile, Ordinanza n. 17032/2022 del 26/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l’equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Matera, conclusosi con sentenza di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione. La Corte d’appello di Potenza aveva dichiarato inammissibile la domanda perché proposta oltre il termine semestrale di cui all’art. 4 della L. n. 89/2001, ritenendo che il termine decorresse dalla pubblicazione della sentenza del 17 luglio 2018 e non restasse sospeso o differito dalla successiva proposizione di un ricorso per correzione di errore materiale. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89/2001, sostenendo che il procedimento di correzione fosse necessario per la trascrizione della transazione e per la sua esecuzione, e che la definitività della decisione non potesse essere ancorata al semplice deposito, essendo ancora esperibili rimedi diretti a rimuoverne gli effetti. Hanno inoltre richiamato una diversa decisione resa in un procedimento analogo dalla stessa Corte d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di equa riparazione, il procedimento di correzione di errore materiale può incidere sulla valutazione del superamento della durata ragionevole, ma non sposta il dies a quo del termine perentorio di sei mesi per proporre la domanda, che decorre comunque dalla definizione del giudizio presupposto. Ha poi condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui la sentenza di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione era provvedimento definitivo, poiché conforme alle richieste delle parti e tale da escludere un interesse all’impugnazione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato i ricorrenti a rifondere al Ministero della giustizia le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4, L. 24 marzo 2001, n. 89
termine perentorio di sei mesi
il termine per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definizione del giudizio presupposto e non è differito dalla pendenza di un procedimento di correzione di errore materiale
art. 5-ter, L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato come base del procedimento deciso dalla Corte d’appello
art. 288 c.p.c.
la correzione dell’errore materiale è ammessa solo quando l’errore sia tale da creare dubbi sul contenuto della decisione; non rileva se l’errore è evidente e agevolmente eliminabile in via interpretativa
art. 360, n. 3, c.p.c.
dedotto come parametro del motivo per violazione di legge
art. 10 d.P.R. n. 115/2002
il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto inapplicabile al giudizio di equa riparazione
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione, la pendenza di un ricorso per correzione di errore materiale non sospende né differisce il termine perentorio di sei mesi per proporre la domanda, che decorre dalla definizione del giudizio presupposto.
- Ai fini dell’art. 4 della L. n. 89/2001, il momento rilevante è la chiusura del giudizio presupposto, non la successiva eventuale correzione formale della sentenza.
- Una sentenza di cessazione della materia del contendere resa a seguito di transazione può essere considerata definitiva quando, per effetto dell’accordo intervenuto, manca un interesse concreto all’impugnazione.
- La deduzione dell’esistenza di una diversa decisione in un procedimento analogo non è di per sé idonea a scalfire la decisione impugnata, in presenza dell’autonomia dei singoli procedimenti.
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