Sentenza n. 579/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di rigetto dell’iscrizione nell’elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo dell’attività di intrattenimento e di spettacolo, di cui alla legge 94/2009 e D.M 06.10.2009 richiesto dal titolare della -OMISSIS-di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, rigetto notificato in data -OMISSIS- dalla Questura di Pistoia al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione nell’elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo dell’attività di intrattenimento e di spettacolo
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento della Questura di Pistoia con cui era stata rigettata la richiesta di iscrizione nell’elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, previsto dalla legge 94/2009 e dal d.m. 6 ottobre 2009. Il testo della sentenza non espone analiticamente i motivi di ricorso. In esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR del 13 gennaio 2026, n. 14, la Prefettura di Firenze ha proceduto al riesame della posizione.
La decisione
Nel corso del giudizio, a seguito del riesame disposto in sede cautelare, la Prefettura di Firenze ha adottato un nuovo decreto disponendo l’iscrizione del ricorrente nell’elenco prefettizio. Poiché l’amministrazione ha così soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. Il Collegio ha inoltre liquidato in favore del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la somma di € 3.531, oltre IVA e CAP, applicando i limiti e la riduzione previsti dalla normativa sul patrocinio a spese dello Stato e ritenendo assorbita la fase istruttoria e di trattazione nella fase cautelare.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.
legge 94/2009
Costituisce, insieme al d.m. 6 ottobre 2009, la disciplina dell’elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.
d.m. 6 ottobre 2009
Disciplina, insieme alla legge 94/2009, l’elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.
art. 82, comma 1, d.lgs. 115/2002
“in modo che, in ogni caso, (le competenze spettanti al difensore) non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”
Impone che la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato non superi i valori medi delle tariffe professionali vigenti.
art. 130 d.lgs. 115/2002
Prevede la riduzione alla metà dei compensi, ritenuta applicabile al giudizio amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione riesamina la posizione del ricorrente e adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio amministrativo, il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere liquidato entro i valori medi delle tariffe professionali vigenti e con la riduzione prevista dall’art. 130 d.lgs. 115/2002; la fase istruttoria e di trattazione può essere assorbita nella fase cautelare quando la concreta attività processuale lo giustifichi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 658/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 659/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 660/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 48/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 26 mar 2026Sentenza n. 49/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →