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Ordinanza

Ordinanza n. 645/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento prot. Numero K10/-OMISSIS- del 31.07.2025, notificato al ricorrente in data 14.10.205, avente ad oggetto diniego cittadinanza italiana; − di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente

Giustizia amministrativa202600340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza italiana, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone in dettaglio i motivi di legittimità dedotti, ma riferisce che la parte lamentava un pregiudizio derivante dalla mancata acquisizione dello status di cittadino italiano, con particolare riguardo alle libertà e ai diritti civili e politici, nonché ai benefici connessi alla cittadinanza. La domanda cautelare è stata esaminata alla luce della presenza, emersa nell'istruttoria procedimentale, di elementi di controindicazione penale infradecennali.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato, in sede di sommaria delibazione, la presenza di elementi di controindicazione penale infradecennali emersi nel procedimento di concessione della cittadinanza. Quanto al periculum in mora, ha escluso che il pregiudizio dedotto fosse grave e irreparabile: la ricorrente, in quanto titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, può continuare a soggiornare stabilmente in Italia e godere, a condizioni di parità con i cittadini italiani, delle libertà fondamentali, dei diritti civili, delle prestazioni della pubblica amministrazione e dei servizi sociali. I diritti politici sono stati ritenuti propri dello status civitatis e la frequenza del loro esercizio non tale da impedire l'esame della causa nel merito. Il giudice ha inoltre osservato che il diniego di cittadinanza incide su un interesse pretensivo, non su un diritto soggettivo, e che la mera sospensione di un provvedimento negativo non produrrebbe gli effetti del provvedimento favorevole richiesto. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha verificato sommariamente fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 9, comma 12, d.lgs. 286/1998

    Il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può permanere sul territorio nazionale e fruire, a condizioni di parità con i cittadini italiani, delle libertà e dei diritti fondamentali, dei diritti civili, delle prestazioni della pubblica amministrazione e dei servizi sociali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare contro il diniego di concessione della cittadinanza, la presenza di elementi di controindicazione penale infradecennali emersi nell'istruttoria può escludere, in sede di sommaria delibazione, la sussistenza del fumus boni iuris.
  • Il titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, potendo permanere stabilmente in Italia e godere a condizioni di parità dei diritti civili, delle libertà fondamentali e dei servizi sociali indicati dall'art. 9, comma 12, d.lgs. 286/1998, non subisce per ciò solo un pregiudizio grave e irreparabile dalla mancata concessione cautelare della cittadinanza.
  • La perdita o il mancato conseguimento dei diritti politici connessi alla cittadinanza non integra necessariamente un pregiudizio cautelare grave e irreparabile, dovendo essere valutata anche la frequenza del loro esercizio e la possibilità di definire la controversia nel merito.
  • Il diniego di concessione della cittadinanza incide su un interesse pretensivo e non su un diritto soggettivo; la sospensione cautelare del provvedimento negativo non è di per sé idonea a produrre gli effetti sostanziali del provvedimento favorevole richiesto.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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