Cassazione Penale, Sentenza n. 46827/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 17/03/2023 del Tribunale di Milano che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) tra due reati entrambi giudicati con sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.): 1) violazione dell'art. 13, comma 13, d.lgs. 25/07/1998 n. 286 (fatto del 22/03/2018); 2) violazione dell'art. 13, comma 13-bis T.U. immigrazione (fatto del 05/01/2020). Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che, trattandosi di sentenze di patteggiamento, la difesa doveva seguire la procedura speciale prevista dall'art. 188 disp. att. c.p.p. (con formale consenso o dissenso del pubblico ministero su pena determinata) e che tale procedura non era stata dimostrata; inoltre il giudice ha ritenuto non provata la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i due fatti. Il ricorrente ha invece sostenuto di aver inviato l'istanza anche alla Procura via PEC (la quale avrebbe dato parere negativo) e ha contestato che la distanza temporale potesse ostare all'accoglimento, richiamando elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso (es. contesto territoriale).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, quando i reati oggetto della richiesta sono stati giudicati con sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), la richiesta di applicazione della continuazione deve seguire lo schema procedurale dell'art. 188 disp. att. c.p.p.: occorre il formale consenso o dissenso del pubblico ministero su una pena determinata nei limiti dell'art. 444 c.p.p., e il giudice dell'esecuzione può ritenere ingiustificato l'eventuale dissenso del P.M.; non è quindi sufficiente dimostrare solo il "medesimo disegno criminoso" ai sensi dell'art. 671 c.p.p. Nel caso concreto la difesa non ha allegato documentazione a sostegno dell'asserita proposizione dell'istanza ai sensi dell'art. 188, violando il principio di autosufficienza degli atti; peraltro il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non provata la pianificazione preventiva del secondo reato. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce la procedura speciale per le richieste di applicazione della continuazione tra reati già giudicati con patteggiamento: è necessario il formale parere del pubblico ministero su pena determinata entro i limiti dell'art. 444 c.p.p.; l'inosservanza rende inammissibile la richiesta.
art. 671 cod. proc. pen.
Prevede l'istituto della continuazione tra più reati quando emergono elementi di un 'medesimo disegno criminoso'; tuttavia, se i reati sono stati giudicati con sentenze di patteggiamento, l'art. 671 non è da solo sufficiente per l'applicazione della continuazione senza osservare l'art. 188 disp. att.
art. 444 cod. proc. pen.
Regola la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) e fissa i limiti di pena entro cui operare; la pena complessiva derivante dalla continuazione non deve superare tali limiti.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per imputare al ricorrente euro 3.000,00.
art. 81 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di applicazione della legge penale nel cumulo/continuazione, ma la decisione si è concentrata sui requisiti procedurali dell'art. 188 disp. att. e dell'art. 671 c.p.p.; non c'è stata un'applicazione autonoma di questo articolo nella motivazione di ammissibilità.
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13
Individua una fattispecie in materia di immigrazione oggetto della prima sentenza di patteggiamento; utile solo per identificare i fatti ma irrilevante ai fini della procedura di continuazione se non accompagnata dalla procedura prevista dall'art. 188 disp. att.
T.U. immigrazione, art. 13, comma 13-bis
T.U. immigrazione, art. 13, comma 13-bis
Individua la fattispecie relativa al secondo fatto (genere di reato), anch'essa giudicata con patteggiamento; la natura delle fattispecie non elimina l'obbligo procedurale previsto per la richiesta di continuazione.
Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, "Ben Barka" (Rv. 273138)
Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Ben Barka, Rv. 273138
Giurisprudenza che afferma l'inammissibilità dell'istanza di continuazione proposta senza osservare l'art. 188 disp. att.: le modalità di proposizione sono inderogabili.
Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, "Schippo" (Rv. 270071)
Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schippo, Rv. 270071
Principio sulla necessità del principio di autosufficienza degli atti e sull'inammissibilità dei motivi che lamentano vizio di motivazione senza allegare integralmente gli atti richiamati.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di valutazione della colpa nella proposizione del ricorso e della misura dell'ammenda alla Cassa delle ammende; la Corte territoriale ha ritenuto non sussistere elemento colposo tale da escludere l'ammenda equamente determinata.
Massime di principio
- Se si chiede l'applicazione della continuazione tra reati già giudicati con patteggiamento (art. 444 c.p.p.), è obbligatorio seguire la procedura speciale dell'art. 188 disp. att. c.p.p.: occorre il formale coinvolgimento del pubblico ministero (consenso o dissenso su pena determinata).
- La prova della sussistenza del "medesimo disegno criminoso" ai sensi dell'art. 671 c.p.p. non è di per sé sufficiente quando le sentenze sono di patteggiamento: la procedura dell'art. 188 ha carattere inderogabile.
- Ogni istanza deve essere autosufficiente: documenti e comunicazioni (es. PEC alla Procura, pareri) vanno allegati integralmente per essere valutati; le affermazioni apodittiche senza allegati rendono il ricorso inammissibile.
- La distanza temporale tra i reati non esclude automaticamente la continuazione, ma occorre dimostrare elementi concreti e probativi del medesimo disegno criminoso; il solo contesto territoriale è insufficiente senza riscontri probatori.
- Richiedere impropriamente la continuazione espone al rischio di condanna per spese e all'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); è quindi opportuno valutare preventivamente la correttezza procedurale e allegare tutti gli atti rilevanti.
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