Cassazione Civile, Ordinanza n. 36400/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quinto e il sesto motivo; ha rigettato il quarto e il settimo motivo. Ha quindi confermato la decisione di merito favorevole all'ente resistente e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto o dalla mancata esecuzione, da parte dell'ente incaricato della tenuta del PRA, delle trascrizioni relative a un'autovettura Mercedes 500 SE: prima dal de cuius agli eredi e poi dagli eredi al ricorrente. Il ricorrente aveva domandato anche il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente derivante dall'omissione. Nei gradi di merito le domande sono state respinte perché la sola ricevuta di presentazione non provava la completezza della documentazione né l'avvenuta presentazione dell'istanza con tutte le formalità richieste. In Cassazione il ricorrente propone sette motivi: 1) omessa ammissione di prova testimoniale e interrogatorio; 2) mancata ammissione del giuramento decisorio; 3) violazione del principio di non contestazione e della disciplina processuale sulla prova; 4) violazione delle norme sulla trascrizione dei veicoli e dell'art. 2674 c.c., sostenendo che l'accettazione dell'istanza obbligasse comunque all'esecuzione della formalità; 5) violazione delle norme sull'offerta formale e omesso esame della documentazione depositata, perché avrebbe offerto di ridepositare gli atti necessari; 6) erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello sulle spese; 7) omessa pronuncia o erroneo rigetto della domanda di danno non patrimoniale per il preteso abuso d'ufficio o rifiuto di atto dovuto dei funzionari dell'ente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per lamentare un vizio di pronuncia e per contestare il mancato ingresso di prove, ma la Corte non ravvisa violazione della norma nei motivi esaminati.
art. 115 c.p.c.
il richiamo alla non contestazione è ritenuto inconferente perché riferito non a fatti storici ma a valutazioni sulla decisività di un documento.
art. 167 c.p.c.
evocato nel terzo motivo; la Corte non ne ricava una violazione, poiché non risultava una non contestazione decisiva di fatti storici.
art. 230 c.p.c.
richiamato nei motivi istruttori; la Corte rileva l'inammissibilità dei motivi per mancata specificazione dei capitoli di prova e per difetto di decisività.
art. 233 c.p.c.
invocato contro il diniego di giuramento decisorio; la Corte ritiene insindacabile in cassazione il giudizio di irrilevanza congruamente motivato.
art. 244 c.p.c.
richiamato per le prove testimoniali; il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di decisività delle prove.
art. 2674 c.c.
"il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste"
la norma è considerata applicabile in via analogica alla trascrizione dei veicoli: vieta il rifiuto o il ritardo ingiustificato, ma non impone l'esecuzione della formalità quando la documentazione sia poi risultata inidonea o incompleta rispetto ai requisiti di legge.
art. 2683 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di trascrizione dei veicoli; la Corte collega la disciplina alla funzione pubblicitaria del PRA ma nega che la sola accettazione dell'istanza basti a imporre la trascrizione.
art. 2684 c.c.
utilizzato dalla Corte per spiegare la funzione della trascrizione nel PRA come mezzo di risoluzione dei conflitti tra acquirenti.
art. 2685 c.c.
richiamato insieme agli artt. 2683 e 2684 c.c. per individuare i titoli idonei alla trascrizione dei trasferimenti di veicoli.
art. 2697 c.c.
richiamato per affermare che il fatto costitutivo del danno/illecito non era provato e dunque doveva ritenersi inesistente.
art. 1208 c.c.
ritenuto inconferente perché relativo all'offerta formale in rapporti obbligatori, estranea alla fattispecie della mancata trascrizione PRA.
art. 1209 c.c.
ritenuto inconferente per la medesima ragione dell'art. 1208 c.c.
art. 1220 c.c.
ritenuto inconferente perché disciplina l'offerta non formale di prestazione e non la legittimità del rifiuto di trascrizione.
art. 185 c.p.
richiamato dal ricorrente per collegare la domanda al preteso reato, ma la Corte esclude i presupposti del danno in mancanza di prova dell'illecito.
art. 2059 c.c.
invocato per il danno non patrimoniale; la Corte rigetta il motivo perché il presupposto illecito non era provato.
art. 39 r.d. 1814/1927
richiamato dal ricorrente ma ritenuto improprio rispetto alla trascrizione; la Corte precisa che tale disciplina riguarda iscrizioni e annotazioni diverse.
art. 40 r.d. 1814/1927
citato insieme all'art. 39 r.d. 1814/1927, ma la Corte ne esclude la pertinenza rispetto alla trascrizione oggetto di causa.
d.lgs. 446/1997
richiamato dal ricorrente nel quarto motivo, senza che la Corte ne ravvisi un'applicazione decisiva al caso.
L. 952/1977
citata dal ricorrente nel quarto motivo, ma non ritenuta decisiva dalla Corte.
Massime di principio
- In materia di trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico, l'accettazione materiale dell'istanza non equivale di per sé all'obbligo di eseguire la formalità se, in un successivo controllo, la documentazione risulta incompleta o inidonea rispetto ai presupposti di legge.
- Il funzionario incaricato della tenuta del registro non può rifiutare o ritardare ingiustificatamente la ricezione dei titoli e l'esecuzione delle formalità, ma il divieto opera entro il perimetro della completezza e regolarità richieste dalla disciplina applicabile.
- Chi denuncia in cassazione il mancato ingresso di prove deve indicare specificamente i mezzi istruttori, trascriverne il contenuto rilevante e dimostrarne la decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il giudizio di ammissibilità, concludenza e rilevanza delle prove è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e congrua.
- La censura fondata sulla non contestazione ex art. 115 c.p.c. è inammissibile se riguarda non fatti storici non contestati, ma soltanto valutazioni sulla forza dimostrativa di un documento.
- Il danno non patrimoniale non può essere riconosciuto se il fatto illecito presupposto non risulta provato secondo l'onere di cui all'art. 2697 c.c.
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