Cassazione Penale, Sentenza n. 2190/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la sussistenza della gravità indiziaria ai fini dell'applicazione dell'art. 416-bis c.p., deducendo vizio di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione del compendio probatorio. In particolare, sosteneva che i rapporti invece limitati con Salvatore Arena non potevano comprovare l'appartenenza alla cosca; che l'investimento in Wintertransport proveniva da somme familiari (bonifico del padre) e non da risorse della cosca; che le intercettazioni non dimostravano in modo univoco che Tarasi custodisse armi per conto dell'associazione; e che, al più, le condotte avrebbero potuto integrare il concorso esterno e non l'intraneus. Ha inoltre proposto motivi aggiunti relativi all'esistenza e autonomia della articolazione locale denominata 'Ceppo Cicala'.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'esame del primo motivo aggiunto riguardante l'autonomia della articolazione 'Ceppo Cicala' perche' non ricollegabile ai motivi principali. Quanto ai motivi impugnatori ammissibili, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria: ha valorizzato complessivamente intercettazioni, vicende relative agli incendi e alle acquisizioni societarie (PPB/Wintertransport), la gestione degli affari e i dissidi con gli Arena, nonche' dialoghi da cui emergerebbe la custodia di «cose» intese come armi per il sodalizio. La Corte ha inoltre ricordato che la partecipazione all'associazione mafiosa puo' emergere anche senza contatti rituali con molti affiliati quando il comportamento del soggetto dimostri un contributo stabile e consapevole al perseguimento degli scopi del sodalizio. Per tali ragioni il rigetto dell'ordinanza del riesame e' stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Applicato come fattispecie di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la partecipazione possa risultare da contributi di fatto, non necessariamente da inserimenti rituali o contatti frequenti con molti affiliati, valutando la totalita' degli elementi indiziari
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla scriminante della partecipazione e al concorso di persone nel reato; la Corte ha escluso la riqualificazione delle condotte come mero concorso esterno poiche' gli elementi indicano contributo stabile e organico
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato sul dovere motivazionale: la Corte ha verificato che il giudice del merito abbia adeguatamente esposto le ragioni della valutazione degli indizi conformemente ai canoni logici
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'onere motivazionale dei provvedimenti cautelari; la Corte ha controllato la congruenza e la coerenza della motivazione del Tribunale del riesame
art. 292, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento ai limiti e modalita' dei motivi aggiunti: la Corte ha escluso l'esame di censure che non siano strettamente ricollegabili ai motivi principali
Massime di principio
- In materia di misure cautelari per reati di tipo mafioso il giudice valuta la gravità indiziaria nella sua globalita'; elementi anche diversi e presi nel loro insieme possono comprovare l'appartenenza al sodalizio.
- Contatti isolati con esponenti della cosca non escludono di per sé la partecipazione: rileva la qualita', la funzione e la ripetizione delle condotte e se esse dimostrano un contributo stabile agli scopi del gruppo.
- Le intercettazioni possono avere valore probatorio se il giudice spiega in modo coerente il significato da attribuire a frasi apparentemente ambigue (es. 'cose' intese come armi); in sede cautelare e' richiesto un percorso motivazionale che renda intellegibile tale ricostruzione.
- La provenienza di somme familiari non basta a escludere che un investimento sia, di fatto, strumentale agli interessi del sodalizio quando emergono indizi di controllo o utilita' collettive riconducibili alla cosca.
- La distinzione tra intraneus e concorrente esterno puo' essere superata se le condotte dell'indagato rivelano un ruolo continuativo e organico: la forma libera di partecipazione prevista dall'art. 416-bis permette valutazioni ampie.
- Motivi nuovi o aggiunti in sede di impugnazione sono ammessi solo se sono sviluppo o miglior esposizione dei motivi principali; non sono consentite censure che allarghino il petitum originario.
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