Cassazione Penale, Sentenza n. 13243/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) per "incolpevole mancata conoscenza" della celebrazione del processo; censura per presunta erronea applicazione/interpretazione degli artt. 420-bis e 420-quater c.p.p. e vizio di motivazione per non avere valutato l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Il ricorrente deduceva che la mancata partecipazione non era dovuta a sua colpa ma alla carenza di un rapporto effettivo col difensore di fiducia che aveva poi rinunciato al mandato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio (ribadita nel tempo) costituisce un indice rilevante di conoscenza effettiva del processo; la rinuncia del difensore di fiducia non cancella automaticamente l'elezione di domicilio e, da sola, non prova l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Non essendo emerse circostanze aggiuntive tali da dimostrare che l'assenza non dipese da colpevole disinteresse dell'imputato, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto legittima la celebrazione del processo in absentia e ha respinto la domanda di rescissione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese (e alla refusione delle spese del giudizio di cassazione, come disposto).
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Rappresenta "indici di conoscenza" della celebrazione del processo; la nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono meri indici che devono essere valutati concretamente per verificare l'effettiva conoscenza, non producono automaticamente la certezza della conoscenza se non accompagnati da ulteriori elementi.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Norme procedurali collegate alla celebrazione in assenza e agli effetti della dichiarazione di assenza; vanno valutate unitamente agli artt. 420-bis/420-ter per verificare se sussistano condizioni per rinviare o sospendere il processo.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Prevede ipotesi di rinvio o sospensione quando l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza; il giudice della rescissione deve verificare se tali meccanismi avrebbero dovuto operare nel giudizio di cognizione.
art. 175, comma 2 cod. proc. pen. (previgente formulazione)
Rilevato come norma che collega la conoscenza effettiva agli effetti preclusivi; la giurisprudenza richiede che la conoscenza sia valutata concretamente e non dedotta da presunzioni legali semplici.
art. 161 cod. proc. pen.
Disciplina la dichiarazione o elezione di domicilio per le notifiche; l'elezione di domicilio presso il difensore costituisce un elemento che può fondare la presunzione (relativa) di conoscenza del processo.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per violazione dei diritti partecipativi dell'imputato; è norma di natura "di chiusura" che consente l'annullamento del giudicato quando la mancata partecipazione non è dipesa da libera scelta e i rimedi preventivi non hanno funzionato.
art. 625-ter cod. proc. pen.
Citato in giurisprudenza collegata come riferimento alla disciplina della rescissione, ma la sentenza disciplina l'applicazione della rescissione nel contesto degli indici di conoscenza previsti dagli artt. 420-bis e segg.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
Richiamata nei precedenti giurisprudenziali per affermare che il processo in assenza è compatibile con l'art. 6 CEDU solo se l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto processuale che lo chiamava in giudizio (data, luogo, accusa).
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio costituisce un importante indice di conoscenza del processo, ma è un indice relativo che richiede valutazione concreta.
- La sola rinuncia del difensore di fiducia non annulla automaticamente l'elezione di domicilio né prova da sola l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
- Il giudice che esamina una richiesta di rescissione del giudicato deve valutare in concreto se l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento di "vocatio in iudicium" (accusa, data e luogo) e non può basarsi esclusivamente su presunzioni legali.
- Per ottenere la rescissione è necessario dimostrare circostanze concrete e rilevanti (p.es. impossibilità materiale di essere informato, espulsione dal territorio, cancellazione dall'albo del difensore, comprovata assenza di rapporto effettivo con il difensore) che superino la presunzione di conoscenza.
- In situazioni analoghe è consigliabile: revocare o aggiornare formalmente l'elezione di domicilio se cambiano i rapporti con il difensore; documentare e conservare prove di contatti (o della loro impossibilità); tempestivamente chiedere rinvio o segnalare al giudice la propria impossibilità a partecipare per cause non imputabili per costruire una prova della mancata conoscenza.
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