Direttiva 2017/1371
Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce norme minime comuni per definire come reati penali le condotte fraudolente e connesse che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, imponendo agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Disciplina anche la responsabilità delle persone giuridiche, la giurisdizione, i termini di prescrizione, il congelamento e la confisca, nonché forme di cooperazione tra Stati membri, Commissione e OLAF. Per la frode IVA interviene solo nei casi più gravi e transfrontalieri, con soglia di danno complessivo pari ad almeno 10 000 000 EUR.
Norme minime penali dell’UE per contrastare la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, inclusa la frode IVA grave transfrontaliera.
Ambito di applicazione
Si applica ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, cioè alle entrate, spese e beni coperti o acquisiti o dovuti in virtù del bilancio dell’UE e dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell’Unione gestiti o controllati direttamente o indirettamente. Riguarda le persone fisiche e le persone giuridiche, nonché i soggetti che agiscono come funzionari dell’Unione o nazionali o come altri soggetti investiti di funzioni di pubblico servizio. Per le entrate da IVA la direttiva si applica solo ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell’IVA, cioè condotte intenzionali connesse al territorio di due o più Stati membri e con danno complessivo di almeno 10 000 000 EUR. Restano salve la struttura e il funzionamento delle amministrazioni fiscali degli Stati membri, le immunità previste dai trattati e gli obblighi/strumenti dell’Unione in materia di misure amministrative, recupero e protezione dei dati.
Direttiva (UE) 2017/1371 sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale
La direttiva introduce un quadro minimo armonizzato di diritto penale sostanziale e processuale volto a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Il testo si inserisce nel superamento della precedente convenzione PIF del 1995 e dei suoi protocolli, recependo l’esigenza di una risposta uniforme ai comportamenti fraudolenti più gravi, anche in coordinamento con gli strumenti amministrativi, antifrode e di cooperazione giudiziaria dell’UE.
Finalità e contesto
La direttiva mira a garantire che le frodi e le altre attività illegali che ledono il bilancio dell’Unione e i bilanci di organismi UE siano punite in modo equivalente in tutti gli Stati membri. I considerando evidenziano che la tutela degli interessi finanziari dell’Unione si estende a entrate, spese e beni, nonché ai casi di frode IVA più gravi e transfrontalieri, e che la risposta penale deve integrarsi con misure amministrative, civili e con il recupero delle somme indebitamente percepite.
Ambito di applicazione materiale
L’articolo 2 delimita gli interessi finanziari dell’Unione a tutte le entrate, spese e beni coperti o acquisiti o dovuti in forza del bilancio UE e dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell’Unione gestiti o controllati direttamente o indirettamente. La direttiva si applica alle persone fisiche, alle persone giuridiche e ai soggetti che operano come funzionari pubblici ai fini delle fattispecie di corruzione e appropriazione indebita.
Per l’IVA, la direttiva interviene solo sui reati gravi contro il sistema comune dell’IVA, cioè sui casi intenzionali connessi al territorio di due o più Stati membri e con danno complessivo pari ad almeno 10 000 000 EUR. La norma chiarisce inoltre che la direttiva non incide sulla struttura e sul funzionamento delle amministrazioni fiscali nazionali.
Reati principali
L’articolo 3 obbliga gli Stati membri a qualificare come reato, se commessa intenzionalmente, la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione. La fattispecie copre:
- per le spese non relative agli appalti, l’uso di documenti falsi, inesatti o incompleti, l’omessa comunicazione di informazioni dovute e la distrazione dei fondi;
- per le spese relative agli appalti, le medesime condotte quando finalizzate a procurare un ingiusto profitto e a ledere gli interessi finanziari dell’Unione;
- per le entrate diverse dall’IVA, le condotte che determinano la diminuzione illegittima delle risorse dell’Unione o dei bilanci gestiti da essa;
- per l’IVA, i soli sistemi fraudolenti transfrontalieri, inclusa la presentazione di dichiarazioni esatte per dissimulare il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi.
L’articolo 4 estende la punibilità al riciclaggio di denaro relativo a beni provenienti dai reati della direttiva, alla corruzione attiva e passiva e all’appropriazione indebita. Le definizioni sono funzionali alla protezione del bilancio UE e ricomprendono anche soggetti formalmente non inquadrati come funzionari, ma comunque incaricati di funzioni di pubblico servizio rilevanti per la gestione degli interessi finanziari dell’Unione.
Forme di partecipazione, responsabilità delle persone giuridiche e sanzioni
L’articolo 5 richiede la punibilità di istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo. L’articolo 6 prevede la responsabilità delle persone giuridiche quando il reato sia commesso a loro vantaggio da soggetti apicali o quando la mancata vigilanza abbia favorito il reato commesso da un sottoposto.
Quanto alle sanzioni, l’articolo 7 impone per le persone fisiche sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. Per i reati di frode e per gli altri reati dell’articolo 4 è richiesta una pena massima che preveda la reclusione; nei casi di danno o vantaggio considerevole la pena massima deve essere di almeno quattro anni. Il testo presume la considerevolezza oltre 100 000 EUR; per la frode IVA grave la soglia è sempre considerata superata. Per gli importi inferiori a 10 000 EUR, gli Stati membri possono prevedere sanzioni non penali.
L’articolo 8 impone di considerare aggravante la commissione del reato nell’ambito di un’organizzazione criminale. L’articolo 9 elenca sanzioni applicabili alle persone giuridiche, dalle multe all’esclusione dagli aiuti pubblici e dalle gare, fino allo scioglimento e alla chiusura degli stabilimenti usati per il reato. L’articolo 10 disciplina congelamento e confisca degli strumenti e dei proventi del reato.
Giurisdizione, prescrizione e recupero
L’articolo 11 obbliga ciascuno Stato membro a stabilire la propria giurisdizione almeno per i fatti commessi in tutto o in parte sul proprio territorio o da propri cittadini; prevede inoltre specifiche regole per i funzionari soggetti allo statuto e per eventuali estensioni extra-territoriali, con obblighi informativi verso la Commissione. La norma tutela anche il principio del ne bis in idem e impedisce di subordinare la giurisdizione al previo avvio di azione su querela o denuncia nello Stato del luogo di commissione nei casi fondati sulla cittadinanza.
L’articolo 12 impone termini di prescrizione effettivi: per i reati con pena massima di almeno quattro anni, il periodo minimo deve essere di cinque anni dalla commissione; è possibile scendere a tre anni solo se il termine è interrompibile o sospendibile. È inoltre richiesto un termine di esecuzione della pena non inferiore a cinque anni dalla condanna definitiva in determinate ipotesi.
L’articolo 13 conferma che la direttiva non pregiudica il recupero delle somme indebitamente pagate a livello dell’Unione e dell’IVA non pagata a livello nazionale. Questo si coordina con le regole settoriali sul recupero e con gli strumenti amministrativi dell’Unione.
Cooperazione istituzionale e rapporti con altri atti dell’Unione
L’articolo 14 chiarisce che le misure e sanzioni amministrative dell’Unione o del diritto nazionale adottato per attuare obblighi UE restano applicabili e non sono eliminate dalla direttiva. Gli Stati membri devono evitare che il procedimento penale comprometta l’applicazione effettiva delle misure amministrative non penali.
L’articolo 15 prevede cooperazione tra Stati membri, Commissione, Eurojust e Procura europea, con assistenza tecnica e operativa per il coordinamento delle indagini. Corte dei conti, revisori dei conti e organi nazionali di revisione devono segnalare all’OLAF e alle altre autorità competenti i fatti che possano integrare reato. Il regime di scambio informativo deve rispettare riservatezza e protezione dei dati.
Recepimento, sostituzione della convenzione e monitoraggio
L’articolo 16 sostituisce la convenzione PIF del 1995 e i relativi protocolli per gli Stati membri vincolati, con effetto dal 6 luglio 2019. L’articolo 17 fissa al 6 luglio 2019 il termine per adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento e stabilisce che esse si applichino dalla stessa data; gli Stati membri devono inoltre notificare alla Commissione le misure nazionali fondamentali adottate.
Sul piano del controllo, l’articolo 18 prevede una relazione della Commissione entro il 6 luglio 2021 sull’attuazione, relazioni periodiche basate su statistiche annuali fornite dagli Stati membri, e un riesame nel 2022 e nel 2024 sulla soglia IVA, sull’efficacia delle prescrizioni e sull’impatto della direttiva nella prevenzione delle frodi. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce norme minime sulla definizione di reati e sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, al fine di rafforzarne la protezione. La direttiva si colloca nel solco dell’armonizzazione penale dell’UE e sostituisce per gli Stati membri vincolati la convenzione PIF del 1995 e i relativi protocolli.
Definizioni e ambito materiale
L’articolo 2 definisce gli interessi finanziari dell’Unione come tutte le entrate, spese e beni relativi al bilancio UE e ai bilanci di istituzioni, organi e organismi dell’Unione; definisce inoltre la persona giuridica, escludendo Stati, altri organismi pubblici nell’esercizio dei pubblici poteri e organizzazioni internazionali pubbliche. Per l’IVA, la direttiva si applica solo ai reati gravi transfrontalieri con danno complessivo almeno pari a 10 000 000 EUR. L’articolo 2, paragrafo 3, precisa che la direttiva non incide sulla struttura e sul funzionamento delle amministrazioni fiscali nazionali.
Frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di punire come reato, se commessa intenzionalmente, la frode ai danni degli interessi finanziari dell’Unione. Sono ricomprese le condotte relative alle spese non connesse agli appalti, alle spese relative agli appalti, alle entrate diverse dall’IVA e alle entrate IVA quando vi siano sistemi fraudolenti transfrontalieri, inclusi l’uso o la presentazione di documenti falsi o incompleti, l’omessa comunicazione di informazioni dovute e la distrazione di fondi o benefici.
Altri reati connessi: riciclaggio, corruzione e appropriazione indebita
L’articolo 4 richiede la punibilità del riciclaggio di denaro relativo a beni provenienti dai reati contemplati dalla direttiva, nonché della corruzione passiva e attiva e dell’appropriazione indebita, tutte se intenzionali. Sono fornite definizioni autonome di corruzione passiva, corruzione attiva e appropriazione indebita, nonché di funzionario pubblico, che comprende funzionari UE, funzionari nazionali, membri di istituzioni/organismi UE e altre persone incaricate di funzioni di pubblico servizio rilevanti per la gestione degli interessi finanziari dell’Unione.
Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
L’articolo 5 impone la punibilità dell’istigazione, del favoreggiamento e del concorso nei reati di cui agli articoli 3 e 4, nonché del tentativo di commettere i reati di cui all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 3 (appropriazione indebita).
Responsabilità delle persone giuridiche
L’articolo 6 impone agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi a loro vantaggio da soggetti che abbiano poteri di rappresentanza, decisione o controllo, nonché nei casi di mancata sorveglianza o controllo da parte di tali soggetti. Tale responsabilità non esclude il procedimento penale contro le persone fisiche responsabili.
Sanzioni per le persone fisiche
L’articolo 7 richiede sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per i reati degli articoli 3, 4 e 5. Per i reati di frode e degli altri reati di cui agli articoli 3 e 4 deve essere prevista una pena massima che preveda la reclusione; nei casi di danni o vantaggi considerevoli la pena massima deve essere di almeno quattro anni. I danni o vantaggi superiori a 100 000 EUR si presumono considerevoli; per la frode IVA grave ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, i danni o vantaggi si presumono sempre considerevoli. Per importi inferiori a 10 000 EUR gli Stati membri possono prevedere sanzioni non penali.
Circostanza aggravante per criminalità organizzata
L’articolo 8 impone di considerare circostanza aggravante il fatto che uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 o 5 sia commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI.
Sanzioni per le persone giuridiche
L’articolo 9 richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le persone giuridiche responsabili, comprese sanzioni pecuniarie penali o non penali. Sono elencate possibili sanzioni ulteriori: esclusione da benefici o aiuti pubblici, esclusione dalle procedure di gara, interdizione all’esercizio dell’attività, sorveglianza giudiziaria, scioglimento e chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti.
Congelamento e confisca
L’articolo 10 impone misure per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5; per gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE, tali misure vanno adottate in conformità a tale direttiva.
Giurisdizione
L’articolo 11 richiede che ciascuno Stato membro stabilisca la propria giurisdizione almeno quando il reato è commesso in tutto o in parte sul suo territorio o quando l’autore è un suo cittadino. Ulteriori regole riguardano i casi in cui l’autore sia soggetto allo statuto dei funzionari e l’estensione della giurisdizione extra-territoriale in certe ipotesi, con obbligo di informare la Commissione; non può essere posta la condizione della querela o denuncia dello Stato del luogo di commissione per i casi fondati sulla cittadinanza.
Prescrizione
L’articolo 12 obbliga gli Stati membri a prevedere termini di prescrizione idonei a consentire indagini, azione penale, processo e decisione giudiziaria entro un congruo lasso di tempo. Per i reati punibili con pena massima di almeno quattro anni di reclusione il termine deve essere di almeno cinque anni dalla commissione; è ammesso un termine non inferiore a tre anni solo se interrompibile o sospendibile. È inoltre richiesto un termine di esecuzione della pena di almeno cinque anni dopo la condanna definitiva, per pene superiori a un anno o, alternativamente, per pene detentive nei reati con pena massima di almeno quattro anni.
Recupero delle somme
L’articolo 13 precisa che la direttiva non pregiudica il recupero, a livello UE, delle somme indebitamente pagate per i reati di frode sulle spese e per i reati connessi, né il recupero, a livello nazionale, dell’IVA non pagata nei casi di frode IVA grave e dei reati connessi.
Interazione con misure amministrative e altri atti UE
L’articolo 14 chiarisce che l’applicazione di misure, sanzioni e ammende amministrative previste dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale attuativo non pregiudica la direttiva. Gli Stati membri devono evitare che il procedimento penale avviato in base alla direttiva comprometta l’applicazione adeguata ed effettiva delle misure amministrative non penali.
Cooperazione e scambio di informazioni
L’articolo 15 prevede cooperazione tra Stati membri, Commissione, Eurojust e Procura europea, con assistenza tecnica e operativa della Commissione e, se del caso, di Eurojust. Le autorità competenti possono scambiare informazioni con la Commissione nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati; Corte dei conti, revisori dei conti e organi nazionali di revisione devono comunicare all’OLAF e alle autorità competenti i fatti che possono integrare reato.
Sostituzione della convenzione PIF
L’articolo 16 sostituisce, per gli Stati membri vincolati, la convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 e i relativi protocolli, con effetto dal 6 luglio 2019; i riferimenti alla convenzione si intendono riferiti alla presente direttiva.
Recepimento e applicazione
L’articolo 17 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 6 luglio 2019 le misure di recepimento e di applicarle dal 6 luglio 2019. I testi devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati; gli Stati membri devono comunicare alla Commissione anche le disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore.
Relazioni, statistiche e riesame
L’articolo 18 prevede una relazione della Commissione entro il 6 luglio 2021 sul livello di attuazione; la trasmissione annuale di statistiche nazionali su procedimenti penali e importi recuperati/danni stimati; una relazione entro il 6 luglio 2022 sull’adeguatezza della soglia IVA, sull’efficacia delle prescrizioni e sulla capacità della direttiva di affrontare le frodi negli appalti; e una relazione entro il 6 luglio 2024 sull’impatto della trasposizione sulla prevenzione delle frodi, con eventuali proposte legislative.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 19 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 20 indica come destinatari gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 14 lug 2017Direttiva 2017/1279
- direttiva · 14 giu 2017Direttiva 2017/1132
- direttiva · 7 ago 2017Direttiva 2017/1975
- direttiva · 29 mag 2017Direttiva 2017/952
- direttiva · 24 mag 2017Direttiva 2017/898
- direttiva · 17 mag 2017Direttiva 2017/828
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →