Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2017/1279

Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Normativa europea32017L1279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione aggiorna in modo esteso gli allegati della direttiva 2000/29/CE, adeguando la disciplina fitosanitaria dell’Unione alle più recenti valutazioni scientifiche e alla revisione di alcune denominazioni tassonomiche. Vengono inseriti o rimodulati numerosi organismi nocivi, ridefinite alcune zone protette e aggiornati i requisiti per l’importazione e lo spostamento di vegetali, prodotti vegetali, frutti e legname. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2017 e applicarle dal 1° gennaio 2018.

Modifica degli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE per aggiornare misure fitosanitarie, elenchi di organismi nocivi, zone protette e requisiti di importazione/spostamento di vegetali e prodotti vegetali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sul regime fitosanitario relativo a vegetali, prodotti vegetali e altre voci soggetti a misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi. Riguarda in particolare importazioni da paesi terzi, movimentazioni all’interno dell’Unione, zone protette e requisiti per legname, piante ospiti, frutti e materiale da impianto; sono inoltre previste esclusioni e delimitazioni territoriali puntuali per alcune zone protette e per specifici territori di Stati membri.

Modifica degli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE per misure fitosanitarie

La direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 aggiorna in modo puntuale la disciplina fitosanitaria dell’Unione contenuta nella direttiva 2000/29/CE. L’intervento si fonda sull’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, sulle valutazioni del rischio fitosanitario dell’EFSA e dell’EPPO, nonché sulla necessità di adeguare denominazioni tassonomiche, requisiti di importazione e per lo spostamento interno, e perimetri delle zone protette.

Obiettivi e finalità

L’obiettivo è ridurre a un livello accettabile il rischio di introduzione e diffusione nell’Unione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. La direttiva interviene sia per aggiungere nuovi organismi agli elenchi rilevanti, sia per spostare taluni organismi da una sezione all’altra degli allegati in funzione della loro presenza nota nel territorio dell’Unione o del mutato profilo di rischio.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE e quindi il quadro generale delle misure di protezione fitosanitaria. Il contenuto incide su:

  • organismi nocivi elencati come oggetto di divieto o di restrizioni;
  • vegetali, prodotti vegetali e altre voci soggetti a requisiti particolari;
  • zone protette all’interno dell’Unione;
  • materiale da imballaggio in legno e legname;
  • requisiti documentali e certificativi per l’importazione da paesi terzi e per la movimentazione nell’Unione.

Sono presenti numerose delimitazioni territoriali puntuali, soprattutto per le zone protette, con esclusioni riferite a specifiche regioni o comuni di Spagna, Italia, Portogallo, Slovacchia, Irlanda del Nord, Regno Unito, Svezia, Finlandia e altri Stati membri.

Aggiornamento degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II

L’allegato I viene modificato per inserire organismi nocivi ritenuti meritevoli di misure più stringenti in ragione del rischio fitosanitario esistente:

  • Bactericera cockerelli;
  • Keiferia lycopersicella;
  • Saperda candida;
  • Thaumatotibia leucotreta.

Vengono inoltre aggiornati gli elenchi in funzione della nomenclatura scientifica:

  • Xanthomonas citri pv. aurantifolii e Xanthomonas citri pv. citri sostituiscono la vecchia voce Xanthomonas campestris riferita ai ceppi patogeni per Citrus;
  • Phyllosticta citricarpa sostituisce Guignardia citricarpa;
  • 'Candidatus Phytoplasma ulmi' sostituisce la precedente denominazione della necrosi micoplasmatica del floema dell’olmo;
  • Xanthomonas arboricola pv. pruni sostituisce Xanthomonas campestris pv. pruni.

Alcune voci sono soppresse o spostate perché la presenza nell’Unione è ormai nota o il rischio è mutato, come nel caso di Xylella fastidiosa e del Potato spindle tuber viroid.

Correzioni terminologiche e aggiornamento scientifico

La direttiva rettifica diversi errori tipografici nelle denominazioni botaniche e microbiologiche:

  • Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart;
  • Popillia japonica Newman;
  • Aleurocanthus spp.;
  • Aonidiella citrina Coquillet;
  • Zea mays L.;
  • Amyris P. Browne.

Tali rettifiche hanno rilievo operativo perché incidono sulla corretta identificazione delle merci soggette a controllo.

Zone protette e delimitazioni territoriali

Una parte centrale della direttiva è dedicata all’aggiornamento delle zone protette, in coerenza con il regolamento (CE) n. 690/2008. Le modifiche riflettono:

  • la revoca dello status di zona protetta laddove l’organismo nocivo si sia insediato;
  • l’aggiornamento delle delimitazioni territoriali su richiesta degli Stati membri;
  • l’estensione o la conferma di zone protette per organismi come Bemisia tabaci, Erwinia amylovora, Thaumetopoea processionea, Tomato spotted wilt virus, Globodera spp., Paysandisia archon, Rhynchophorus ferrugineus, Thaumetopoea pityocampa e Xanthomonas arboricola pv. pruni.

Sono dettagliati i territori interessati, con elenchi molto specifici di regioni, province, comuni, contee e circondari, ai fini dell’applicazione dei relativi regimi di protezione e movimentazione.

Requisiti particolari per alcuni vegetali, frutti e piante ospiti

La direttiva introduce o aggiorna numerosi requisiti fitosanitari particolari, soprattutto nell’allegato IV:

  • frutti di Citrus, Fortunella, Poncirus e ibridi: requisiti articolati per Xanthomonas citri pv. citri, Xanthomonas citri pv. aurantifolii, Cercospora angolensis e Phyllosticta citricarpa, con alternative basate su paese o zona indenni, luogo di produzione indenne, trattamenti, ispezioni ufficiali, tracciabilità e, in alcuni casi, destinazione alla trasformazione industriale;
  • frutti di Capsicum, Citrus, Prunus persica e Punica granatum originari di specifiche aree: misure contro Thaumatotibia leucotreta;
  • vegetali di Ulmus: requisito di assenza di sintomi di 'Candidatus Phytoplasma ulmi' nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze;
  • vegetali di Casimiroa, Choisya, Clausena, Murraya, Vepris e Zanthoxylum: requisiti contro Trioza erytreae;
  • vegetali di Microcitrus, Naringi e Swinglea: requisiti contro Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii;
  • vegetali di Solanum lycopersicum e Solanum melongena, nonché i frutti: requisiti contro Keiferia lycopersicella;
  • vegetali di Palmae con fusto superiore a 5 cm e specifici taxa: requisiti contro Paysandisia archon e Rhynchophorus ferrugineus;
  • vegetali di Begonia, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, Mandevilla e Nerium oleander: requisiti aggiornati contro Bemisia tabaci.

Le modalità ricorrenti includono certificazione fitosanitaria con “Dichiarazione supplementare”, ispezioni ufficiali a intervalli predeterminati, accertamento di aree indenni, protezione fisica totale, trattamenti preventivi o eradicativi e, per alcuni frutti, indicazioni di tracciabilità e condizioni di trasporto/imballaggio.

Legname, materiale da imballaggio e allineamento alla norma ISPM n. 15

La direttiva rivede i requisiti per il legname e per il materiale da imballaggio in legno. Per il materiale da imballaggio viene richiesto che esso:

  • sia ottenuto da legno scortecciato;
  • sia sottoposto a uno dei trattamenti approvati dalla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15;
  • sia contrassegnato con il marchio previsto dalla stessa norma.

Per il legname di Platanus L. e per altre specie sono previste prescrizioni aggiornate, con esclusioni e deroghe specifiche, anche per il legname originario di Armenia, Svizzera o USA e per il legname di Rosaceae proveniente da Canada e Stati Uniti. In tali casi sono previsti, a seconda dei casi, attestazione di area indenne, trattamento termico a 56 °C per almeno 30 minuti nell’intero profilo, o trattamento con radiazioni ionizzanti fino ad assorbimento minimo di 1 kGy.

Aggiornamento dei codici NC e delle merci soggette a controlli

Gli allegati V e le relative tabelle con i codici NC sono aggiornati per allineamento alla nomenclatura tariffaria vigente ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821. Le modifiche riguardano in particolare legna da ardere, piccole placche, legno grezzo, pali spaccati, traversine ferroviarie, legname segato e prodotti di legno lavorato.

Sono anche aggiornati gli elenchi dei vegetali soggetti a ispezione fitosanitaria prima dell’introduzione o dello spostamento nell’Unione, con particolare riferimento a:

  • vegetali destinati alla piantagione;
  • piante ospiti di organismi nocivi specifici;
  • legname e derivati;
  • frutti e prodotti vegetali elencati negli allegati.

Recepimento, applicazione ed efficacia temporale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di:

  • adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2017 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva;
  • applicarle dal 1° gennaio 2018;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate;
  • includere un riferimento alla direttiva nella pubblicazione ufficiale nazionale.

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni operative per professionisti

Per i professionisti italiani, la direttiva assume rilievo immediato nella gestione di importazioni, certificazioni fitosanitarie, controlli doganali e movimentazioni interne di merci vegetali e legnose. Le imprese che commerciano piante, frutti, semenze, legname o materiale da imballaggio devono verificare attentamente:

  • l’esatta denominazione dell’organismo nocivo o della specie vegetale;
  • l’eventuale provenienza da aree o paesi indenni;
  • la necessità di certificati con dichiarazioni supplementari;
  • la presenza di trattamenti obbligatori, ispezioni ufficiali e requisiti di tracciabilità;
  • le ricadute del regime di zona protetta sul territorio di destinazione o di origine.

La direttiva lascia agli Stati membri un margine limitato quanto alla forma e ai mezzi del recepimento, ma non quanto al risultato sostanziale, che consiste nell’aggiornamento uniforme del regime fitosanitario europeo entro i termini fissati.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati della direttiva 2000/29/CE

L’articolo 1 dispone che gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE siano modificati conformemente all’allegato della direttiva di esecuzione. La modifica opera su elenchi di organismi nocivi, piante ospiti, requisiti particolari, zone protette e codici NC per il legname.

Nuovi organismi nocivi e riclassificazioni tassonomiche

Sono aggiunti o spostati negli allegati organismi quali Bactericera cockerelli, Keiferia lycopersicella, Saperda candida, Thaumatotibia leucotreta, Xylella fastidiosa, Phyllosticta citricarpa e 'Candidatus Phytoplasma ulmi'. Sono inoltre corretti diversi errori tipografici e aggiornate denominazioni scientifiche, tra cui Xanthomonas arboricola pv. pruni, Xanthomonas citri pv. citri, Xanthomonas citri pv. aurantifolii, Phyllosticta solitaria, Popillia japonica, Aleurocanthus spp., Aonidiella citrina, Zea mays e Amyris.

Revisione delle zone protette

La direttiva aggiorna le sezioni dedicate alle zone protette alla luce di nuove valutazioni e di modifiche del regolamento (CE) n. 690/2008. Alcune zone vengono confermate, altre revocate o delimitate diversamente; ad esempio si aggiornano i territori protetti rispetto a organismi come Bemisia tabaci, Erwinia amylovora, Thaumetopoea processionea, Tomato spotted wilt virus, Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Paysandisia archon, Rhynchophorus ferrugineus, Thaumetopoea pityocampa e Xanthomonas arboricola pv. pruni.

Nuovi requisiti per l’importazione e lo spostamento di vegetali e prodotti vegetali

Sono introdotti o riformulati requisiti specifici per numerosi prodotti: frutti di Citrus, Fortunella, Poncirus, Microcitrus, Naringi, Swinglea, Capsicum, Solanum lycopersicum, Solanum melongena, Punica granatum, vegetali di Ulmus, Palmae, Prunus, Vitis e altri ospiti. I requisiti includono provenienza da aree indenni, certificazione fitosanitaria, ispezioni ufficiali, trattamenti, tracciabilità, protezione fisica dei siti e, per alcuni casi, condizioni particolari per la trasformazione industriale.

Legname, materiale da imballaggio e codici NC

Vengono rivisti i requisiti per il legname e il materiale da imballaggio in legno, con allineamento alla norma internazionale ISPM n. 15, aggiornamento del riferimento ai codici NC del regolamento (CEE) n. 2658/87 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821, e precisazioni su trattamenti, marchi e specie legnose interessate. Sono anche introdotti obblighi specifici per legname e derivati di determinate specie originari di Canada e Stati Uniti, con requisiti di attestazione ufficiale e trattamenti termici o ionizzanti.

Recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2017 le disposizioni necessarie e di applicarle dal 1° gennaio 2018. È previsto l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e di includere un riferimento alla direttiva al momento della pubblicazione ufficiale.

Come è indicizzato

Materieagricolturafitosanitariocommercio internazionalemercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.