Direttiva 2017/1975
Direttiva delegata (UE) 2017/1975 della Commissione, del 7 agosto 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per aggiornare, in ragione del progresso tecnico, l’esenzione relativa all’uso del cadmio nei punti quantici a base di cadmio impiegati nei sistemi di visualizzazione. L’esenzione viene mantenuta solo per tale specifico impiego e per un periodo limitato di due anni dalla pubblicazione della direttiva delegata nella Gazzetta ufficiale. La Commissione ritiene invece non giustificato il rinnovo per i sistemi di illuminazione.
Modifica dell'esenzione RoHS relativa al cadmio nei punti quantici/LED a conversione di colore per sistemi di visualizzazione, con aggiornamento dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE.
Ambito di applicazione
Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE (RoHS), limitatamente all'esenzione dall'obbligo di assenza di cadmio prevista nell'allegato III, punto 39, per i diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore e, in particolare, per il seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio destinati all'uso nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione. Non riguarda i sistemi di illuminazione in senso stretto, per i quali il rinnovo dell'esenzione non è giustificato. Si applica agli Stati membri per la trasposizione nel diritto interno, con effetto anche nello Spazio economico europeo (testo rilevante ai fini del SEE).
Esenzione RoHS per il cadmio nei punti quantici per sistemi di visualizzazione
La direttiva delegata (UE) 2017/1975 modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) adattando l’allegato III al progresso tecnico. L’intervento riguarda una specifica esenzione dall’obbligo di non utilizzare cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, limitatamente ai LED con conversione di colore e, in particolare, ai punti quantici a base di cadmio impiegati nei sistemi di visualizzazione.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che la Commissione ha ricevuto una richiesta di rinnovo dell’esenzione originaria del punto 39 dell’allegato III, presentata nei termini previsti dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. La valutazione tecnica evidenzia che i punti quantici a base di cadmio offrono vantaggi significativi in termini di efficienza energetica e resa cromatica; per i sistemi di visualizzazione, il bilancio complessivo è considerato positivo, anche rispetto ai potenziali impatti negativi della sostituzione con alternative oggi disponibili.
Modifica dell’allegato III e contenuto dell’esenzione
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva delegata. Il nuovo punto 39 autorizza il seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all’utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione, entro il limite di < 0,2 μg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione.
L’esenzione, dunque, non è generale: è circoscritta a tale tecnologia, a tale impiego e al relativo parametro quantitativo. La direttiva non introduce un regime di liberalizzazione del cadmio, ma un’esenzione tecnica e temporanea rispetto al divieto generale della RoHS.
Durata limitata dell’esenzione
La nuova formulazione del punto 39 prevede che l’esenzione scada per tutte le categorie due anni dopo la pubblicazione della direttiva delegata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La scelta conferma che la deroga è transitoria e finalizzata a consentire un adattamento tecnologico senza compromettere gli incentivi allo sviluppo di soluzioni alternative prive di cadmio.
Esclusione dei sistemi di illuminazione
La Commissione precisa nei considerando che non sussistono invece i presupposti per rinnovare l’esenzione con riferimento ai sistemi di illuminazione. La ragione è duplice: da un lato, i LED con punti quantici a base di cadmio per l’illuminazione non risultano ancora disponibili sul mercato; dall’altro, i vantaggi potenziali rispetto alle tecnologie esistenti non sono adeguatamente quantificabili. Per questa parte, pertanto, il rinnovo dell’esenzione non è stato riconosciuto.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della direttiva, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi. Le misure nazionali devono applicarsi dal medesimo termine di 12 mesi. Gli Stati membri devono inoltre:
- informare immediatamente la Commissione;
- inserire nelle disposizioni nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, nel rispetto del risultato imposto a livello unionale.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.
Rilievi operativi per i professionisti
Per gli operatori del settore elettrico ed elettronico, la direttiva conferma che il divieto di cadmio resta la regola e che le esenzioni RoHS sono di stretta interpretazione, tecnicamente motivate e temporalmente limitate. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese della filiera display/LED, il dato rilevante è la persistenza di una finestra temporale limitata per l’uso dei punti quantici a base di cadmio nei sistemi di visualizzazione, con necessità di monitorare la scadenza dell’esenzione e l’evoluzione delle norme nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva delegata. Il punto 39 viene sostituito per circoscrivere l’esenzione al seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all’utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione, entro il limite di < 0,2 μg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione.
Durata dell’esenzione
L’allegato stabilisce che l’esenzione scade per tutte le categorie due anni dopo la pubblicazione della direttiva delegata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La scelta riflette il carattere temporaneo dell’esenzione e l’intento di non ostacolare l’innovazione verso alternative senza cadmio.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi. Le disposizioni nazionali si applicano a decorrere dal medesimo termine di 12 mesi dall’entrata in vigore. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione e comunicare il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
Motivazione tecnica della deroga
I considerando evidenziano che i LED con conversione di colore che utilizzano punti quantici offrono vantaggi in termini di efficienza energetica e resa cromatica; per i sistemi di visualizzazione, il bilanciamento complessivo degli impatti è ritenuto positivo. Per i sistemi di illuminazione, invece, i prodotti non sono ancora disponibili sul mercato e i benefici potenziali non sono sufficientemente quantificabili, sicché il rinnovo dell’esenzione non è giustificato.
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