Sentenza n. 631/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione motivata di CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI del 14 luglio 2021, protocollo n. 8871, PROVVEDIMENTO UNICO del 14 luglio 2021 n. 104 del Suap - Bacino Suap Golfo Aranci, conosciuto a seguito dell'esercizio del diritto di accesso in data 9 dicembre, con cui è stata autorizzata la “ditta Arilu SRL … alla realizzazione di alcune STRUTTURE COPERTE REALIZZATE IN LEGNO DA ADIBIRE A POSTEGGIO DI AUTOMOBILI NELL'AREA PRIVATA adiacente la via S'Isuledda in loc. Marana e CONFINANTE CON IL CONDOMINIO BAIA DE BAHAS, come da elaborati di progetto allegati alla pratica SUAPE cui il presente provvedimento si riferisce”; - nonché, per quanto occorrer possa, degli atti presupposti/endoprocedimentali/pareri (autorizzazione paesaggistica e verifiche tecniche) resi in modo silente nell'ambito della conferenza di servizi dal Comune e dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro, nonché, reso in modo espresso (verifica di conformità), dal Comune - Ufficio urbanistica/edilizia privata competente ad effettuare le Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di interventi edili e di trasformazione del territorio; - nonché, per quanto occorrer possa, dell'atto del Comune di Golfo Aranci, 24 gennaio 2022, prot. n. 0000973, trasmesso in pari data alla legale del ricorrente, con cui l'Amministrazione riscontra la segnalazione inviata dal Condominio ricorrente in data 22 dicembre 2021; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito, nonché per l'accertamento: della permanenza del vincolo a parcheggio pubblico dell'area interessata dall'intervento, nonché per la condanna del Comune, ex art. 30, CPA, al risarcimento dei danni ingiusti subiti dal Condominio ricorrente che ci si riserva di ulteriormente meglio quantificare in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento unico SUAPE e determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che autorizzavano la realizzazione di strutture coperte in legno destinate a parcheggio su area privata confinante con il condominio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e beneficiaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio ha impugnato il titolo autorizzatorio deducendo la violazione della normativa urbanistica e paesaggistica, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. In particolare, ha contestato la titolarità dell'area in capo alla società beneficiaria, sostenendo che l'area fosse di proprietà condominiale e/o gravata da vincoli di uso pubblico, e ha chiesto anche l'accertamento della permanenza del vincolo a parcheggio pubblico e il risarcimento dei danni. Il Comune e la società beneficiaria hanno eccepito la tardività del ricorso, rilevando che il condominio aveva avuto piena conoscenza dell'intervento e della sua lesività almeno dal 9 novembre 2021, data di inizio dei lavori, recinzione del cantiere e affissione del cartello indicante gli estremi del titolo edilizio.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di irricevibilità e non ha esaminato nel merito le censure urbanistiche, paesaggistiche, istruttorie e dominicali. Ha applicato l'art. 41, comma 2, c.p.a., secondo cui il termine perentorio di sessanta giorni decorre dalla piena conoscenza del provvedimento e della sua attitudine lesiva, senza necessità di conoscere integralmente il provvedimento o tutti gli atti endoprocedimentali. In materia edilizia, quando si contesta l'an dell'edificazione, la piena conoscenza decorre dall'inizio dei lavori, poiché in quel momento l'intervento si manifesta concretamente come lesivo. Nel caso concreto, la PEC dell'8 novembre 2021, l'inizio dei lavori del 9 novembre, il cartello di cantiere, la successiva contestazione del 16 novembre e l'istanza di accesso del 26 novembre dimostravano che il condominio conosceva l'intervento e la sua lesività al più tardi dal 9 novembre 2021. L'accesso agli atti e la successiva delibera condominiale non potevano differire la decorrenza del termine. Poiché il ricorso era stato notificato il 25 gennaio 2022, oltre i sessanta giorni, è stato dichiarato irricevibile. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
il termine perentorio di sessanta giorni per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza dello stesso
La piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza del termine non richiede la conoscenza integrale del provvedimento e degli atti endoprocedimentali, ma la percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività. In materia edilizia, quando si contesta l'an dell'edificazione, tale conoscenza decorre dall'inizio dei lavori.
art. 30 c.p.a.
Indicato quale fondamento della domanda risarcitoria proposta dal condominio, non esaminata dal TAR a causa dell'irricevibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., il termine perentorio per impugnare un provvedimento amministrativo decorre dalla piena conoscenza della sua esistenza e della sua concreta attitudine lesiva, non dalla conoscenza integrale del provvedimento o degli atti endoprocedimentali.
- In materia edilizia, quando il ricorrente contesta la legittimità stessa dell'edificazione (an dell'intervento), la piena conoscenza del titolo e della sua lesività decorre dall'inizio dei lavori, momento in cui l'intervento si manifesta materialmente.
- L'istanza di accesso agli atti, la delibera dell'organo interno del ricorrente o altri adempimenti organizzativi successivi non sospendono né differiscono il termine decadenziale quando la lesività dell'intervento era già percepibile attraverso l'inizio dei lavori e il cartello di cantiere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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