Sentenza n. 2520/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ex dipendente del Corpo della Guardia di Finanza, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010, lamentando che l’INPS, nel determinare il trattamento di fine servizio, non avesse incluso nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dalla disciplina. A fronte dell’istanza amministrativa di rideterminazione, l’INPS non ha fornito riscontro. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo e la condanna dell’Istituto al pagamento delle maggiori somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto applicabile al personale della Guardia di Finanza l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, richiamato dall’art. 1911, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. La disciplina comprende anche il personale delle forze di polizia appartenente all’ordinamento militare e riconosce i sei scatti al personale che chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il giudice ha escluso che l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 abbia fatto rivivere la precedente disciplina limitativa, ritenendo invece abrogata anche la disposizione che escludeva la cessazione a domanda. Ha inoltre affermato che il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale: esso incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, ma non esclude il diritto ai sei scatti quando siano maturati i requisiti sostanziali. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 è stato ritenuto riferibile alla sola base pensionabile e non idoneo a modificare il regime del trattamento di fine servizio. L’INPS è stato condannato a corrispondere le somme dovute in applicazione dell’art. 6-bis, oltre agli accessori decorrenti dalla maturazione del diritto fino al pagamento. Sono stati riconosciuti gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile
La disposizione attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia che cessi a domanda dopo il conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387
Il Codice dell’ordinamento militare mantiene applicabile l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto, comprendendo la disciplina dell’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987
nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso
La disposizione, nella formulazione sostituita dall’art. 11 della l. n. 231/1990, limitava i sei scatti ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, escludendo la cessazione a domanda; il TAR la ritiene abrogata dal Codice dell’ordinamento militare.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La norma riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di liquidazione dell’indennità di buonuscita in relazione ai sei scatti previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. n. 724/1994
È richiamato quale base per la corresponsione degli accessori sulle somme dovute, dalla maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfacimento.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
È richiamato, unitamente all’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, per escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale fondamento del regime degli accessori sulle prestazioni previdenziali, con corresponsione degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso il personale della Guardia di Finanza, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita.
- Il dipendente delle forze di polizia che chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile ha diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.
- L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conserva l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia a ordinamento militare e non restringe il beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità o decesso.
- L’abrogazione di una disposizione novellatrice non determina la riviviscenza della formulazione originaria della disposizione novellata quando la disciplina successiva abbia regolato la materia in modo incompatibile; nel caso esaminato, l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la precedente limitazione dei sei scatti.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non è decadenziale: costituisce un onere che incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, senza escludere il diritto ai sei scatti quando siano presenti i requisiti di età e servizio.
- La disciplina dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferita all’incremento della base pensionabile, non modifica il distinto regime di calcolo dell’indennità di buonuscita previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1232/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1233/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 1023/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 4215/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 147/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 15 set 2026Sentenza n. 14932/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →