Regolamento (UE) 2024/1258
Regolamento (UE) 2024/1258 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri e per quanto riguarda il potere degli Stati membri di imporre sanzioni in caso di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 commesse in un altro Stato membro o in un paese terzo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua le norme sui tempi di riposo e sulle interruzioni ai servizi occasionali di trasporto passeggeri, introducendo maggior flessibilità rispetto al regime generale del regolamento (CE) n. 561/2006. Prevede inoltre obblighi documentali specifici, basati sul foglio di viaggio, e apre alla futura digitalizzazione di tale strumento e alla registrazione del tipo di servizio tramite tachigrafo intelligente. Sul piano sanzionatorio, chiarisce che uno Stato membro può sanzionare infrazioni al regolamento 561/2006 e al regolamento 165/2014 rilevate sul proprio territorio anche se commesse altrove. L’atto mira a conciliare competitività del settore, tutela dei conducenti e sicurezza stradale.
Modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per introdurre deroghe e adattamenti su interruzioni e riposi dei conducenti nei servizi occasionali di trasporto passeggeri, e per chiarire il potere sanzionatorio degli Stati membri in materia di tachigrafo anche per infrazioni commesse all'estero.
Ambito di applicazione
Si applica ai conducenti e agli operatori del trasporto su strada soggetti al regolamento (CE) n. 561/2006, con specifico riguardo ai servizi occasionali di trasporto passeggeri, nazionali e internazionali. Incide inoltre sulla disciplina sanzionatoria relativa a infrazioni del regolamento (UE) n. 165/2014 e del regolamento (CE) n. 561/2006 rilevate in uno Stato membro ma commesse in un altro Stato membro o in un paese terzo. Le nuove regole riguardano i controlli su strada, l’uso del foglio di viaggio e, in prospettiva, la registrazione digitale tramite tachigrafo intelligente. Non modifica i limiti massimi di guida giornalieri, settimanali e quindicinali né l’orario di lavoro massimo previsto dalla normativa applicabile, inclusa la direttiva 2002/15/CE.
Regolamento (UE) 2024/1258: interruzioni, riposi e controlli nel trasporto occasionale di passeggeri
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 561/2006 per adattare la disciplina sociale del trasporto su strada alle specificità del trasporto occasionale di passeggeri. La ratio è quella di coniugare maggiore flessibilità operativa per imprese e conducenti con la tutela della sicurezza stradale, delle condizioni di lavoro e dell’effettività dei controlli. Il legislatore richiama espressamente la necessità di regole chiare, proporzionate e applicabili in modo uniforme nell’Unione.
Contesto e obiettivi
Nei considerando si sottolinea che il trasporto occasionale di passeggeri presenta caratteristiche diverse rispetto al trasporto merci e al trasporto regolare di passeggeri: stagionalità elevata, durata variabile dei viaggi, richieste improvvise dei passeggeri, tempi di guida spesso inferiori e ricorso frequente a pernottamenti in hotel. Secondo la valutazione ex post del regolamento 561/2006, alcune regole uniformi su interruzioni e riposi risultavano inadeguate o impraticabili per questo segmento, con effetti negativi sull’organizzazione del servizio, sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza stradale. Al tempo stesso, il regolamento esclude che la maggiore flessibilità possa incidere sui limiti massimi di guida o sull’orario di lavoro massimo.
Definizioni e perimetro applicativo
L’articolo 4 del regolamento 561/2006 viene modificato per definire in modo uniforme il "servizio regolare passeggeri" e il "servizio occasionale passeggeri" tramite rinvio al regolamento (CE) n. 1073/2009. Il chiarimento vale sia per i servizi nazionali sia per quelli internazionali. La modifica è funzionale ad evitare incertezze applicative e a garantire che le nuove deroghe siano riservate ai soli servizi occasionali di passeggeri.
Interruzioni minime: nuova opzione di frazionamento
Per i conducenti che effettuano servizi occasionali passeggeri, l’articolo 7 consente di sostituire l’interruzione obbligatoria con due interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, purché distribuite nel periodo di guida e tali da assicurare comunque il rispetto della durata minima complessiva di 45 minuti. La norma non elimina l’obbligo di pausa, ma ne rende più flessibile la programmazione, mantenendo fermo l’obiettivo di evitare affaticamento e stress e di preservare la sicurezza stradale.
Riposo giornaliero: deroga temporale e limiti stringenti
Il nuovo articolo 8, paragrafo 2 bis, introduce una deroga limitata per i servizi occasionali passeggeri di durata non inferiore a sei periodi consecutivi di 24 ore. In tali casi il riposo giornaliero può essere iniziato fino a un massimo di 25 ore dopo la fine del precedente riposo giornaliero o settimanale, ma solo se il tempo di guida complessivo di quella giornata non ha superato le sette ore. La deroga è utilizzabile una sola volta nel corso del servizio, oppure due volte nei servizi di durata almeno pari a otto periodi consecutivi di 24 ore. Il regolamento precisa che tale flessibilità non pregiudica l’orario di lavoro massimo previsto dalla normativa applicabile.
Riposo settimanale: estensione della flessibilità anche ai servizi nazionali
L’articolo 8, paragrafo 6 bis, viene riscritto per consentire al conducente che effettua un singolo servizio occasionale passeggeri di rinviare il riposo settimanale di 12 periodi consecutivi di 24 ore, a partire dal precedente riposo settimanale regolare. Nei considerando si evidenzia che questa facoltà non deve essere riservata ai soli servizi internazionali, ma deve valere anche per quelli nazionali, al fine di evitare distorsioni concorrenziali e disparità di trattamento, specie a danno delle PMI.
Foglio di viaggio e prova delle deroghe
L’articolo 16 introduce un sistema documentale specifico per i controlli su strada. Fino alla disponibilità di un foglio di viaggio digitale, il conducente deve poter giustificare il ricorso alle deroghe sugli interruzioni e sui riposi mediante:
- un foglio di viaggio compilato e tenuto a bordo, contenente le informazioni richieste dal regolamento (CE) n. 1073/2009;
- copie cartacee o elettroniche dei fogli di viaggio relativi ai 28 giorni precedenti, periodo che dal 31 dicembre 2024 si estende a 56 giorni precedenti.
Per i servizi nazionali può essere utilizzato il foglio di viaggio previsto per i servizi internazionali, con l’indicazione che esso è impiegato per un servizio nazionale. La Commissione può adottare un atto di esecuzione che stabilisca il formato del foglio di viaggio per i servizi nazionali, con procedura d’esame.
Digitalizzazione: foglio di viaggio e tachigrafo intelligente
Il regolamento orienta chiaramente la disciplina verso la digitalizzazione. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione deve valutare le opzioni di digitalizzazione del foglio di viaggio in termini di fattibilità, efficacia dei costi e impatto sull’applicazione delle norme e sulle condizioni di lavoro dei conducenti; se del caso, deve presentare una proposta legislativa. La valutazione riguarda un foglio di viaggio digitale con compilazione elettronica prima dell’inizio del viaggio, in un’interfaccia multilingue accessibile agli operatori, e può includere l’eventuale sviluppo di moduli IMI.
In parallelo, la Commissione deve, in occasione della prima revisione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e comunque entro il 23 novembre 2025, adottare specifiche tecniche per permettere ai tachigrafi intelligenti di registrare e conservare i dati relativi al tipo di servizio passeggeri svolto, ossia regolare o occasionale. Le specifiche devono essere adottate previa consultazione dei portatori di interessi.
Monitoraggio e relazione della Commissione
Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione deve presentare una relazione sugli effetti delle nuove disposizioni per il settore dei servizi occasionali di passeggeri, con attenzione alla sicurezza stradale e agli aspetti sociali, in particolare alle condizioni di lavoro dei conducenti. Se lo ritiene opportuno, potrà accompagnare la relazione con nuove proposte legislative. I considerando chiedono inoltre un monitoraggio dell’uso delle deroghe, per verificare se il tempo di guida accumulato possa diventare eccessivo e incidere negativamente su stanchezza, stress e sicurezza stradale.
Sanzioni per infrazioni commesse all’estero
Una modifica rilevante riguarda l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento 561/2006. Gli Stati membri devono autorizzare le autorità competenti a imporre sanzioni a imprese e/o conducenti per infrazioni al regolamento 561/2006 o al regolamento 165/2014 rilevate sul proprio territorio, anche se commesse in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché non sia già stata irrogata una sanzione. La disposizione recepisce l’esigenza, emersa anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, di evitare un vuoto sanzionatorio per violazioni del tachigrafo e delle norme sociali connesse.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizioni di servizio regolare e occasionale passeggeri
All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006 vengono ridefinite le nozioni di "servizio regolare passeggeri" e "servizio occasionale passeggeri" mediante rinvio al regolamento (CE) n. 1073/2009, chiarendo che comprendono sia i servizi nazionali sia quelli internazionali.
Interruzione minima nei servizi occasionali di passeggeri
All’articolo 7 viene previsto che, per i conducenti che effettuano servizi occasionali passeggeri, l’interruzione obbligatoria possa essere sostituita da due interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, distribuite nel periodo di guida, purché sia comunque rispettata la durata minima complessiva dell’interruzione di 45 minuti.
Deroga sul riposo giornaliero
All’articolo 8 è inserito un nuovo paragrafo 2 bis che consente, per un singolo servizio occasionale passeggeri di durata non inferiore a sei periodi consecutivi di 24 ore, di posticipare una volta il riposo giornaliero fino a un massimo di 25 ore dalla fine del precedente riposo giornaliero o settimanale, a condizione che il tempo di guida totale della giornata non superi le sette ore. La deroga è utilizzabile due volte nei servizi di durata almeno pari a otto periodi consecutivi di 24 ore e non incide sull’orario di lavoro massimo.
Deroga sul riposo settimanale
L’articolo 8, paragrafo 6 bis, è modificato per consentire al conducente che effettua un singolo servizio occasionale passeggeri di rinviare il riposo settimanale di 12 periodi consecutivi di 24 ore a partire dal precedente riposo settimanale regolare, alle condizioni previste. È soppressa la precedente lettera a). Il considerando e la modifica chiariscono l’applicazione anche ai servizi nazionali, non solo internazionali.
Foglio di viaggio e documentazione a bordo
All’articolo 16 vengono introdotti obblighi specifici: fino alla disponibilità di un foglio di viaggio digitale, il conducente deve poter giustificare il ricorso alle deroghe tenendo a bordo un foglio di viaggio compilato con le informazioni richieste dal regolamento (CE) n. 1073/2009 e copie cartacee o elettroniche dei fogli di viaggio relativi ai 28 giorni precedenti, estesi dal 31 dicembre 2024 ai 56 giorni precedenti. Per i servizi nazionali può essere usato il foglio di viaggio dei servizi internazionali con indicazione dell’uso nazionale.
Digitalizzazione del foglio di viaggio e specifiche del tachigrafo
La Commissione deve valutare entro il 31 dicembre 2026 le opzioni di digitalizzazione del foglio di viaggio e, se del caso, presentare una proposta legislativa. Inoltre, in occasione della prima revisione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, e comunque entro il 23 novembre 2025, deve adottare atti di esecuzione con specifiche tecniche per registrare e conservare sul tachigrafo i dati relativi al tipo di servizio passeggeri, regolare o occasionale. La data di applicazione di tali atti deve essere fissata previa consultazione dei portatori di interessi.
Valutazione della Commissione sull’impatto della riforma
Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione deve redigere una relazione sulle conseguenze delle nuove disposizioni per la sicurezza stradale e per gli aspetti sociali, in particolare sulle condizioni di lavoro dei conducenti, trasmettendola a Parlamento europeo e Consiglio e, se opportuno, presentando proposte legislative.
Potere sanzionatorio degli Stati membri
L’articolo 19, paragrafo 2, è sostituito per autorizzare uno Stato membro a consentire alle autorità competenti di imporre sanzioni a imprese e/o conducenti per infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (UE) n. 165/2014 rilevate sul proprio territorio, anche se commesse in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché non sia già stata imposta una sanzione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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