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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1189

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1189 della Commissione, del 24 aprile 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012

Normativa europea32024R1189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, confermandone l’inquadramento tra gli additivi tecnologici per l’insilaggio. La Commissione recepisce il parere EFSA favorevole sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, ma impone misure di protezione per gli utilizzatori in ragione dei rischi di sensibilizzazione respiratoria. Contestualmente, viene modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 e previsto un periodo transitorio per i prodotti già immessi sul mercato.

Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295 come additivo per mangimi per tutte le specie animali e modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano il preparato di Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295 e i mangimi che lo contengono, destinati a tutte le specie animali. Incide sul rinnovo dell’autorizzazione dell’additivo nella categoria degli additivi tecnologici, gruppo funzionale additivi per l’insilaggio, nell’intero territorio dell’Unione europea e nel SEE. Prevede inoltre un regime transitorio per i prodotti realizzati ed etichettati prima del 15 maggio 2025 in conformità alla disciplina precedente; sopprime la corrispondente voce dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012.

Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1189 rinnova l’autorizzazione di un preparato di Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295, già autorizzato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 per adeguare la disciplina previgente al rinnovo.

Contesto normativo e presupposti del rinnovo

La Commissione richiama il fatto che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per mangimi. Il preparato era stato in precedenza autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012. A seguito della domanda di rinnovo presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’EFSA, con parere del 27 settembre 2023, ha concluso che il preparato continua a essere sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso attualmente autorizzate.

Valutazione di sicurezza ed effetti per gli utilizzatori

Nel parere EFSA non è stato possibile concludere sulla possibile irritazione cutanea o oculare né sulla sensibilizzazione cutanea; tuttavia il preparato dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. In ragione di ciò, la Commissione ritiene opportuno imporre misure di protezione per la salute degli utilizzatori, precisando che tali misure non incidono sulle ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori previste dal diritto dell’Unione.

Condizioni autorizzative e requisiti tecnici dell’allegato

L’allegato stabilisce che il preparato deve contenere almeno 5 × 10^10 CFU/g di additivo ed essere in forma solida. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295. Per il controllo analitico sono previsti il conteggio mediante metodo di diffusione su piastra con agar MRS (EN 15787) e l’identificazione mediante PFGE (CEN/TS 17697) o metodi di sequenziamento del DNA.

Impiego, dosaggio minimo e istruzioni operative

L’additivo è destinato a tutte le specie animali. L’allegato prevede che, se non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l’insilaggio, il tenore minimo sia pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione.

Misure di protezione per gli operatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati con misure organizzative, l’uso del prodotto richiede dispositivi di protezione individuale per la pelle e per le vie respiratorie.

Regime transitorio e soppressione della precedente voce

Per evitare effetti immediati sulle imprese, il regolamento consente che il preparato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2025 secondo le norme applicabili prima del 15 maggio 2024, continuino a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. In parallelo, nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 viene soppressa la voce 1k20721 relativa a "Lactobacillus plantarum (LMG 21295)".

Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato fissa il termine di fine del periodo di autorizzazione al 15 maggio 2034.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione del preparato di Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295, classificato nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio, è rinnovata alle condizioni stabilite nell’allegato. Il rinnovo riguarda l’additivo destinato a tutte le specie animali e si fonda sulla valutazione di permanenza dei requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003.

Modifica della precedente autorizzazione

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 è soppressa la voce 1k20721 relativa a "Lactobacillus plantarum (LMG 21295)", per allineare la disciplina previgente al rinnovo dell’autorizzazione con la nuova denominazione Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295.

Misure transitorie

Il preparato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 15 maggio 2024, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Condizioni tecniche e obblighi di etichettatura

L’allegato indica che il preparato deve contenere almeno 5 × 10^10 CFU/g di additivo in forma solida; l’identificazione avviene mediante PFGE (CEN/TS 17697) o metodi di sequenziamento del DNA, mentre il conteggio avviene con il metodo di diffusione su piastra con agar MRS (EN 15787). Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione.

Dosaggio minimo e condizioni d’uso

Il tenore minimo dell’additivo, qualora non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l’insilaggio, è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco. L’allegato precisa che il prodotto è destinato a tutte le specie animali.

Tutela della salute degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie. Il considerando richiama inoltre la valutazione EFSA secondo cui l’additivo deve essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Il termine finale di autorizzazione indicato in allegato è il 15 maggio 2034.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoromercato interno

Testo integrale

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