Regolamento (UE) 2024/1193
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1193 della Commissione, del 24 aprile 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'idrossido di sodio come additivo per mangimi destinati a gatti, cani e pesci ornamentali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 161/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova per dieci anni l’autorizzazione dell’idrossido di sodio come additivo tecnologico per mangimi destinati a gatti, cani e pesci ornamentali. Conferma la sicurezza dell’additivo alle condizioni d’uso autorizzate, introduce prescrizioni di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, e abroga il precedente regolamento di esecuzione n. 161/2013. Prevede inoltre un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte conformi alla disciplina previgente.
Rinnovo dell'autorizzazione dell'idrossido di sodio come additivo per mangimi destinati a gatti, cani e pesci ornamentali, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione n. 161/2013.
Ambito di applicazione
Si applica all’idrossido di sodio utilizzato come additivo per mangimi, limitatamente alle specie gatti, cani e pesci ornamentali. Riguarda gli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato e utilizzano l’additivo, le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tale sostanza nell’Unione europea. Sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima delle date indicate, nonché prescrizioni di protezione per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele.
Rinnovo dell’autorizzazione dell’idrossido di sodio come additivo per mangimi per gatti, cani e pesci ornamentali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1193 rinnova l’autorizzazione dell’idrossido di sodio come additivo per mangimi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, per gatti, cani e pesci ornamentali. Il provvedimento si fonda sul parere favorevole dell’EFSA del 5 settembre 2023 e conferma che, alle condizioni d’uso autorizzate, la sostanza continua a soddisfare i requisiti di sicurezza, ferma restando la natura corrosiva dell’additivo e la necessità di proteggere gli utilizzatori.
Contesto normativo e presupposti del rinnovo
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione e il rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale. L’idrossido di sodio era già stato autorizzato per 10 anni con il regolamento di esecuzione (UE) n. 161/2013; per tale ragione è stata presentata una domanda di rinnovo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, corredata della documentazione richiesta dal paragrafo 2.
L’EFSA ha concluso che l’additivo resta sicuro per le specie bersaglio alle condizioni attualmente autorizzate, purché la concentrazione totale di sodio nel mangime non comprometta l’equilibrio elettrolitico globale. Ha inoltre ribadito che l’additivo è corrosivo e ha precisato che, poiché la domanda di rinnovo non introduce modifiche alle condizioni d’uso tali da incidere sull’efficacia, non era necessario rivalutare tale profilo. Il laboratorio di riferimento ha ritenuto valide le conclusioni già formulate in sede di precedente autorizzazione, sicché non è stata richiesta una nuova relazione di valutazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005.
Ambito di applicazione e classificazione dell’additivo
Il rinnovo riguarda l’idrossido di sodio identificato con il numero 1j524, in forma di soluzione acquosa al 50 % p/p, con sostanza attiva costituita da idrossido di sodio almeno al 98,0 % di alcali totali (calcolati come NaOH), prodotto mediante sintesi chimica. L’additivo è collocato nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale dei regolatori dell’acidità.
Il campo di applicazione è limitato ai mangimi destinati a gatti, cani e pesci ornamentali. Nell’allegato non sono previsti tenori minimi o massimi specifici per il mangime completo, ma sono imposte condizioni di utilizzo e avvertenze obbligatorie.
Condizioni di uso, etichettatura e protezione degli utilizzatori
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele deve essere riportata la seguente indicazione: la concentrazione totale di sodio ottenuta nei mangimi non deve compromettere l’equilibrio elettrolitico globale.
Gli operatori del settore dei mangimi devono inoltre:
- adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele;
- se tali rischi non possono essere eliminati con mezzi organizzativi, usare dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
La Commissione precisa che tali misure di protezione lasciano impregiudicate le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori previste dal diritto dell’Unione.
Misure transitorie
Per evitare interruzioni improvvise del mercato, il regolamento prevede due regimi transitori:
- la sostanza e le premiscele contenenti la sostanza, prodotte ed etichettate prima del 15 novembre 2024 in conformità alle norme previgenti, possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento delle scorte;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2026 in conformità alle norme previgenti, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Il periodo di autorizzazione dell’additivo è fissato fino al 15 maggio 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione della sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale dei "regolatori dell’acidità", è rinnovata alle condizioni fissate nell’allegato stesso. Il rinnovo riguarda l’idrossido di sodio (1j524) per gatti, cani e pesci ornamentali, con termine del periodo di autorizzazione al 15 maggio 2034.
Abrogazione del precedente atto di autorizzazione
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 161/2013, che aveva inizialmente autorizzato l’idrossido di sodio come additivo per mangimi per cani, gatti e pesci ornamentali.
Misure transitorie per scorte e prodotti già immessi
La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 novembre 2024 secondo le norme applicabili prima del 15 maggio 2024 possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2026 secondo le norme previgenti possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Prescrizioni d’uso e tutela degli utilizzatori
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele deve essere indicato che la concentrazione totale di sodio nei mangimi non deve compromettere l’equilibrio elettrolitico globale. Gli operatori del settore mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se i rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Base scientifica e condizioni di sicurezza
Il rinnovo si fonda sul parere EFSA del 5 settembre 2023, che ha confermato la sicurezza dell’idrossido di sodio per le specie bersaglio alle condizioni attualmente autorizzate, purché la concentrazione totale di sodio nei mangimi non comprometta l’equilibrio elettrolitico globale. L’additivo è confermato corrosivo; non è stata ritenuta necessaria una nuova valutazione dell’efficacia.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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