Regolamento (UE) 2024/1190
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1190 della Commissione, del 24 aprile 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a specie avicole minori da ingrasso, allevate per la produzione di uova e allevate per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: Lactosan GmbH & Co.KG) e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione del preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 come additivo per mangimi, dopo valutazione positiva dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso autorizzate. Aggiorna inoltre la descrizione delle specie bersaglio, fissa prescrizioni d’uso e di protezione degli utilizzatori, e abroga il precedente regolamento di esecuzione n. 775/2013. Sono previste misure transitorie per consentire l’esaurimento delle scorte già immesse sul mercato.
Rinnovo dell’autorizzazione di un additivo per mangimi a base di Enterococcus lactis DSM 7134 per specifiche specie avicole, con abrogazione della precedente autorizzazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti Enterococcus lactis DSM 7134. Riguarda le pollastre allevate per la produzione di uova e le specie avicole minori da ingrasso, allevate per la produzione di uova e allevate per la riproduzione, nell’Unione europea, con efficacia diretta negli Stati membri. Sono previste disposizioni transitorie per prodotti già fabbricati ed etichettati prima del 15 novembre 2024 e del 15 maggio 2025, rispettivamente per premiscele e per mangimi composti/materie prime.
Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Enterococcus lactis DSM 7134 come additivo per mangimi
Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato di Enterococcus lactis DSM 7134, già noto in precedenza come Enterococcus faecium DSM 7134, quale additivo per mangimi destinato a specifiche categorie di avicoli. L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e segue la valutazione favorevole dell’EFSA, che ha confermato la sicurezza del prodotto alle condizioni d’uso autorizzate.
Contesto e motivazioni del rinnovo
La Commissione richiama che il regime degli additivi per mangimi è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1831/2003, che stabilisce motivi e procedure per autorizzazione e rinnovo. Il preparato era stato autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2013; la nuova domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, ed era corredata della documentazione richiesta dal paragrafo 2.
L’EFSA, nel parere del 26 settembre 2023, ha concluso che il preparato continua a essere sicuro per le pollastre allevate per la produzione di uova, per le specie avicole minori diverse da quelle usate per la produzione di uova, per i consumatori e per l’ambiente. Ha inoltre rilevato che il prodotto non è irritante per pelle e occhi, ma può essere un sensibilizzante delle vie respiratorie; non ha però potuto concludere sul potenziale di sensibilizzazione cutanea. L’Autorità ha anche precisato che, nel rinnovo, non è necessario valutare l’efficacia e che non servono specifiche prescrizioni di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
L’autorizzazione rinnovata riguarda un additivo zootecnico classificato come stabilizzatore della flora intestinale. I destinatari sono le pollastre allevate per la produzione di uova e le specie avicole minori da ingrasso, allevate per la produzione di uova e allevate per la riproduzione. Il regolamento opera nell’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Condizioni tecniche dell’autorizzazione
L’allegato riporta la composizione del prodotto e le condizioni d’impiego. Il preparato deve contenere almeno:
- in forma di polvere: 1 × 10^10 CFU/g di additivo;
- in forma di granuli microincapsulati: 1 × 10^10 CFU/g di additivo.
La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Enterococcus lactis DSM 7134. Il tenore minimo nel mangime completo, con umidità al 12%, è pari a 5 × 10^8 CFU/kg. Non è indicato un tenore massimo.
Metodi di identificazione e controllo
Il regolamento precisa che l’identificazione avviene mediante metodi di sequenziamento del DNA o mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE), secondo CEN/TS 17697. Il conteggio nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti si effettua con il metodo di semina per spatolamento superficiale usando agar bile esculina azide, conforme alla norma EN 15788.
Prescrizioni d’uso, coimpiego e tutela degli utilizzatori
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo può essere impiegato contemporaneamente a determinati coccidiostatici, purché nel rispetto delle rispettive autorizzazioni: diclazuril, bromidrato di alofuginone, cloridrato di robenidina, decochinato, lasalocid A sodico, maduramicina ammonio e monensin sodico.
Sul versante della sicurezza degli operatori, il regolamento impone l’adozione di procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.
Abrogazione del precedente regime e disciplina transitoria
Con l’entrata in vigore del nuovo regime, è abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2013. Per evitare discontinuità commerciali, il regolamento introduce una disciplina transitoria:
- le premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 novembre 2024, conformemente alle regole precedenti, possono restare sul mercato e essere utilizzate fino a esaurimento scorte;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2025, conformemente alle norme previgenti, possono anch’essi essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicato come fine del periodo di autorizzazione il 15 maggio 2034.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione del preparato di Enterococcus lactis DSM 7134, classificato come additivo zootecnico nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, è rinnovata alle condizioni indicate nell’allegato. Il titolare dell’autorizzazione è Lactosan GmbH & Co. KG.
Abrogazione della precedente autorizzazione
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2013, che aveva autorizzato per 10 anni il preparato originariamente identificato come Enterococcus faecium DSM 7134.
Misure transitorie
Le premiscele contenenti il preparato, prodotte ed ეტichettate prima del 15 novembre 2024 in conformità alla normativa previgente, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato, prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2025 in conformità alle norme precedenti, possono anch’essi essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte.
Condizioni di impiego e specie destinatarie
L’additivo è autorizzato per pollastre allevate per la produzione di uova e per specie avicole minori da ingrasso, allevate per la produzione di uova e allevate per la riproduzione. Il tenore minimo è pari a 5 x 10^8 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%; il tenore massimo non è indicato.
Composizione e metodi di analisi
L’additivo è composto da cellule vitali di Enterococcus lactis DSM 7134 in forma solida: polvere o granuli microincapsulati, entrambi con almeno 1 x 10^10 CFU/g di additivo. Sono previsti metodi di identificazione mediante sequenziamento del DNA o PFGE secondo CEN/TS 17697, e metodi di conteggio mediante semina superficiale su agar bile esculina azide EN 15788 per additivo, premiscele e mangimi composti.
Prescrizioni per l’etichettatura e l’uso
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo può essere usato contemporaneamente a specifici coccidiostatici: diclazuril, bromidrato di alofuginone, cloridrato di robenidina, decochinato, lasalocid A sodico, maduramicina ammonio e monensin sodico.
Tutela della salute degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle, tenuto conto del potenziale di sensibilizzazione respiratoria rilevato dall’EFSA.
Decorrenza ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Il termine di fine autorizzazione indicato nell’allegato è il 15 maggio 2034.
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