Cassazione Penale, Sentenza n. 31889/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e dell'art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà, sostenendo che sussistevano i requisiti di legge (collaborazione con la giustizia iniziata nel luglio 2016 e fruizione di permessi premio) e che il Tribunale ha erroneamente negato la misura alternativa fondandosi su una presunta assenza di ravvedimento, indifferenza verso le vittime e sull'esistenza di gravi carichi pendenti e di una pena residua rilevante.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha motivato adeguatamente il diniego, rilevando la mancanza di elementi sufficienti a dimostrare un ravvedimento compiuto e una revisione critica della vita ante-reato. La Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata dell'art. 16-nonies secondo cui la mera collaborazione non è sufficiente: il ravvedimento deve emergere da elementi distinti e specifici (comportamento complessivo, rapporti familiari, attività lavorativa/studio, partecipazione al trattamento, ecc.). Considerati il pesante passato criminale, i gravi reati commessi e i carichi pendenti, il giudice di sorveglianza ha legittimamente ritenuto necessario un ulteriore periodo di osservazione prima di concedere la detenzione domiciliare. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Disciplina l'ammissione alle misure alternative come la detenzione domiciliare; il giudice deve valutare, tra l'altro, il ravvedimento e la capacità di reinserimento del condannato nel contesto delle previsioni speciali per i collaboratori.
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 64
art. 16-nonies, commi 1-4
Stabilisce regole speciali per l'ammissione ai benefici (permessi, liberazione condizionale, detenzione domiciliare) per condannati che hanno collaborato con la giustizia in reati di terrorismo/eversione o previsti dall'art. 51 c.p.p.; richiede il coinvolgimento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e pone come presupposto la sussistenza del "ravvedimento" e l'assenza di collegamenti attuali con organizzazioni criminali. La Corte interpreta il requisito del ravvedimento come elemento distinto e provato mediante specifici e molteplici indizi, non desumibile automaticamente dalla sola collaborazione.
codice di procedura penale
Individua taluni delitti rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme speciali sui collaboratori; richiamato nella cornice normativa dell'art. 16-nonies per definire l'ambito di applicazione.
codice penale
Riferimento ai limiti di pena che, comunque, possono essere derogati dal tribunale di sorveglianza quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 16-nonies; la Corte ricorda che tale deroga è possibile solo in presenza di una motivata valutazione positiva del ravvedimento.
decreto legislativo n. 196 del 2003
Norma sulla tutela dei dati personali che impone l'omissione delle generalità e altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento; la sentenza ricorda l'obbligo.
Massime di principio
- La mera collaborazione con la giustizia non è di per sé sufficiente a garantire l'ammissione alla detenzione domiciliare per i collaboratori: è necessario dimostrare il "ravvedimento" mediante elementi specifici e distinti.
- Il giudice di sorveglianza conserva ampia autonomia valutativa: può richiedere un supplemento di osservazione quando permangono dubbi sull'effettività del ravvedimento, soprattutto se il passato criminale è particolarmente grave.
- Elementi utili a provare il ravvedimento includono: partecipazione a percorsi rieducativi, rapporti familiari e sociali, attività di lavoro o studio, comportamento in carcere, testimonianze o relazioni che evidenzino una revisione critica della vita ante-reato.
- La presenza di gravi carichi pendenti e di una consistente pena residua pesa nella valutazione e può giustificare il diniego o l'esigenza di ulteriore osservazione.
- In sede di impugnazione del diniego, non è sufficiente ribadire la collaborazione: occorre dedurre errori di diritto o mostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione del giudice di sorveglianza.
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