Tribunale, Sentenza T-868/16
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 febbraio 2022 (Estratti). — QI e a. contro Commissione europea e Banca centrale europea. — Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Accordo di scambio di titoli a vantaggio delle sole banche centrali dell’Eurosistema – Partecipazione del settore privato – Clausole di azione collettiva – Creditori privati – Creditori pubblici – Imputabilità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Articoli da 120 a 127 e articolo 352, paragrafo 1, TFUE – Diritto di proprietà – Parità di trattamento. — Causa T-868/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente l’azione risarcitoria proposta da detentori di titoli di Stato greci contro Commissione e BCE per la ristrutturazione del debito ellenico del 2012. Pur riconoscendo che il diritto di proprietà dei ricorrenti è stato inciso, ritiene che la misura perseguisse obiettivi di interesse generale e fosse proporzionata. Esclude inoltre che le disposizioni invocate in materia di politica economica, libera circolazione dei capitali e parità di trattamento conferissero ai ricorrenti diritti azionabili nei confronti dell’Unione o della BCE.
Responsabilità extracontrattuale dell’Unione e della BCE per la ristrutturazione forzosa del debito pubblico greco del 2012 tramite PSI e clausole di azione collettiva: esclusa ogni violazione sufficientemente qualificata di norme UE che conferiscano diritti ai singoli, salvo il diritto di proprietà, ma senza nesso sufficiente di illegittimità imputabile alle convenute.
La questione giuridica
Se atti, comportamenti e omissioni imputati alla Commissione, alla BCE, al Consiglio europeo e al Consiglio nell’ambito della ristrutturazione del debito greco del 2012 potessero far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione o della BCE ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE, in particolare per: ultra vires e violazione degli articoli 120-127 e 352 TFUE; violazione dell’articolo 123 TFUE; violazione del diritto di proprietà ex articolo 17, paragrafo 1, della Carta; violazione della libera circolazione dei capitali ex articolo 63, paragrafo 1, TFUE; violazione del principio di parità di trattamento ex articolo 20 della Carta.
Principio di diritto
Il Tribunale ha escluso la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e della BCE perché, pur essendo in astratto sindacabili alcuni comportamenti delle istituzioni nell’ambito della crisi greca, i ricorrenti non hanno dimostrato una violazione sufficientemente qualificata di norme UE che conferiscano loro diritti, né un comportamento imputabile alle convenute idoneo a fondare il risarcimento. In particolare, gli articoli 120-127, 123-125, 124, 127 TFUE e 352 TFUE non tutelano direttamente i singoli in questa fattispecie; il diritto di proprietà ex articolo 17 della Carta può essere limitato per ragioni di interesse generale e, nel caso di specie, il PSI/CAC rispondeva a obiettivi legittimi e non era sproporzionato; la diversa posizione dei creditori pubblici, della BCE e della BEI rispetto agli investitori privati era oggettivamente giustificata; l’Eurogruppo e i capi di Stato o di governo della zona euro non sono, in quanto tali, imputabili all’Unione in modo tale da fondare la pretesa risarcitoria.
Norme richiamate
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340 TFUE
- Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 63, paragrafo 1, TFUE
- Articoli 120-127 TFUE
- Articolo 127, paragrafi 1, 2 e 4, TFUE
- Articolo 282, paragrafi 1, 2 e 5, TFUE
- Articolo 352, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 123 TFUE
- Articolo 124 TFUE
- Articolo 125 TFUE
- Articolo 126 TFUE
- Articolo 309 TFUE
- Articolo 317 TFUE
- Articolo 321, secondo comma, TFUE
- Articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE
- Protocollo n. 4 sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
- Articolo 18, paragrafo 1, dello Statuto del SEBC
- Protocollo n. 14 sull’Eurogruppo
- Protocollo n. 5 sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti
- Articolo 26, paragrafo 2, del Protocollo n. 5
- Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio
- Decisione 2010/281/UE della BCE (BCE/2010/5)
- Decisione 2010/268/UE della BCE (BCE/2010/3)
- Decisione 98/415/CE del Consiglio
- Direttiva 2004/39/CE
- Regolamento (CE) n. 3603/93
- Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento (CE) n. 480/2009
- Sentenza Mamatas e altri c. Grecia (CEDU)
- Sentenze Pringle, Gauweiler, Weiss, Ledra Advertising, Chrysostomides, Accorinti, Nausicaa Anadyomène, Steinhoff
- materie":["responsabilità extracontrattuale dell’unione","politica economica e monetaria","ristrutturazione del debito sovrano","diritto di proprietà","parità di trattamento e libertà di circolazione dei capitali"],"principio":"Il Tribunale ha escluso la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e della BCE perché, pur essendo in astratto sindacabili alcuni comportamenti delle istituzioni nell’ambito della crisi greca, i ricorrenti non hanno dimostrato una violazione sufficientemente qualificata di norme UE che conferiscano loro diritti, né un comportamento imputabile alle convenute idoneo a fondare il risarcimento. In particolare, gli articoli 120-127, 123-125, 124, 127 TFUE e 352 TFUE non tutelano direttamente i singoli in questa fattispecie; il diritto di proprietà ex articolo 17 della Carta può essere limitato per ragioni di interesse generale e, nel caso di specie, il PSI/CAC rispondeva a obiettivi legittimi e non era sproporzionato; la diversa posizione dei creditori pubblici, della BCE e della BEI rispetto agli investitori privati era oggettivamente giustificata; l’Eurogruppo e i capi di Stato o di governo della zona euro non sono, in quanto tali, imputabili all’Unione in modo tale da fondare la pretesa risarcitoria.
- riepilogo":"Il Tribunale respinge integralmente l’azione risarcitoria proposta da detentori di titoli di Stato greci contro Commissione e BCE per la ristrutturazione del debito ellenico del 2012. Pur riconoscendo che il diritto di proprietà dei ricorrenti è stato inciso, ritiene che la misura perseguisse obiettivi di interesse generale e fosse proporzionata. Esclude inoltre che le disposizioni invocate in materia di politica economica, libera circolazione dei capitali e parità di trattamento conferissero ai ricorrenti diritti azionabili nei confronti dell’Unione o della BCE.
- riassunto":"### Ristrutturazione del debito pubblico greco e responsabilità extracontrattuale dell’Unione e della BCE\nLa pronuncia riguarda un ricorso per risarcimento danni ex articolo 268 TFUE proposto da detentori privati di titoli di Stato greci contro la Commissione europea e la BCE, in relazione al PSI del 2012 e all’introduzione delle clausole di azione collettiva mediante la legge greca n. 4050/2012. Il Tribunale esamina se i comportamenti contestati, anche alla luce delle decisioni e dichiarazioni intervenute nel contesto della crisi del debito greco, possano fondare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione o della BCE ex articolo 340 TFUE.\n\n### Contesto fattuale e istituzionale\nIl Tribunale ricostruisce la crisi del debito sovrano greco a partire dalla revisione al rialzo del deficit del 2009 e dalle successive misure di sostegno finanziario adottate a livello europeo e intergovernativo. Vengono ricordati, tra l’altro, il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, la creazione del FESF, il programma BCE di acquisto di titoli sul mercato secondario e, soprattutto, l’iter che conduce al PSI del 2012 con il coinvolgimento dei creditori privati e l’esclusione dei creditori pubblici e dell’Eurosistema dalla ristrutturazione.\n\n### Normativa e precedenti rilevanti\nIl Tribunale richiama, in particolare, gli articoli 268 e 340 TFUE, gli articoli 17, 20, 52 e 63 della Carta e gli articoli 120-127, 123-126, 127, 282, 352 e 309 TFUE. Centrale è anche il richiamo allo Statuto del SEBC, in particolare all’articolo 18, e alla disciplina del ruolo della BCE nei mercati finanziari. Sul piano giurisprudenziale vengono richiamate e applicate le sentenze Pringle, Gauweiler, Weiss, Ledra Advertising, Accorinti, Nausicaa Anadyomène, Steinhoff e la sentenza della Corte EDU Mamatas e altri c. Grecia.\n\n### Ammissibilità e imputabilità dei comportamenti contestati\nIl Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione o della BCE richiede illegittimità del comportamento, danno e nesso causale, e che il giudice dell’Unione può sindacare anche comportamenti non formalmente vincolanti, purché imputabili a un’istituzione dell’Unione. Tuttavia, le dichiarazioni dell’Eurogruppo e dei capi di Stato o di governo della zona euro non sono imputabili all’Unione in quanto atti di un organo intergovernativo esterno al quadro istituzionale UE. Quanto alla Commissione, il suo dovere di vigilanza ex articolo 17, paragrafo 1, TUE non implica un obbligo di risultato di prevenire qualsiasi violazione del diritto dell’Unione da parte di altri soggetti; quanto alla BCE, le sue condotte possono in astratto essere scrutinabili, soprattutto quando operate nell’esercizio delle sue competenze di politica monetaria.\n\n### Primo motivo: ultra vires e violazione degli articoli 120-127 e 352 TFUE\nIl Tribunale respinge il primo motivo perché nessuna delle disposizioni invocate conferisce diritti ai ricorrenti. Gli articoli 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127 TFUE, nonché l’articolo 352 TFUE, sono ritenuti norme poste a tutela dell’interesse pubblico dell’Unione e della disciplina di bilancio, non di singoli creditori. Anche l’eventuale violazione del potere di attribuzione supplementare di cui all’articolo 352 TFUE non è azionabile dal singolo a fondamento di un danno risarcibile. Inoltre, la condotta della BCE rientrava nel margine di discrezionalità riconosciuto in materia di politica monetaria, senza travalicamento manifesto e grave dei limiti delle sue competenze.\n\n### Secondo motivo: violazione dell’articolo 123 TFUE\nIl Tribunale osserva che l’articolo 123 TFUE, che vieta il finanziamento monetario diretto degli Stati membri, non conferisce diritti ai singoli. Sottolinea inoltre la contraddizione dei ricorrenti, i quali contestano misure che avevano proprio lo scopo di evitare una partecipazione incondizionata dell’Eurosistema alla ristrutturazione, partecipazione che avrebbe potuto equivalere a un acquisto diretto vietato di titoli di Stato. La censura è quindi respinta anche nel merito.\n\n### Terzo motivo: diritto di proprietà ex articolo 17 della Carta\nIl Tribunale riconosce che il diritto di proprietà è una norma che conferisce diritti ai singoli e che, in astratto, una sua violazione può generare responsabilità dell’Unione o della BCE. Tuttavia, nel caso concreto, la legge n. 4050/2012 e il PSI hanno certamente inciso sul diritto dei ricorrenti al rimborso integrale dei titoli al valore nominale, imponendo uno scambio obbligatorio con riduzione del valore. Nonostante ciò, la misura era giustificata da obiettivi di interesse generale, in particolare la stabilità del sistema bancario della zona euro e la sostenibilità del debito greco, in una situazione di crisi eccezionale. Il Tribunale ritiene che la riduzione non fosse sproporzionata né intollerabile, anche considerando il rischio intrinseco degli investimenti in titoli sovrani greci, l’ampiezza della crisi e la necessità di rendere possibile l’assistenza finanziaria internazionale.\n\n### Quarto motivo: libera circolazione dei capitali ex articolo 63 TFUE\nQuanto alla libera circolazione dei capitali, il Tribunale ammette in astratto che l’attuazione della legge n. 4050/2012 potesse incidere sui movimenti di capitale, ma ritiene che qualsiasi eventuale restrizione fosse giustificata da motivi imperativi di interesse generale e proporzionata. La ristrutturazione del debito e l’esclusione dell’Eurosistema risultavano necessarie per evitare il default della Repubblica ellenica e stabilizzare il sistema bancario della zona euro, obiettivi ritenuti legittimi e prevalenti.\n\n### Quinto motivo: parità di trattamento ex articolo 20 della Carta\nSul principio di parità di trattamento il Tribunale sviluppa un’analisi articolata.\n- Nella prima parte, esclude che gli investitori privati, inclusi i ricorrenti, fossero in situazione comparabile a quella degli investitori istituzionali o professionali; la distinzione basata su capacità finanziaria, esperienza o finalità di investimento non è sufficiente né praticabile.\n- Nella seconda parte, esclude la comparabilità tra creditori privati e creditori pubblici, in particolare l’Eurosistema, perché quest’ultimo ha acquistato titoli nell’esercizio di compiti di politica monetaria e per obiettivi di interesse pubblico, non per finalità patrimoniali private.\n- Parimenti, la BEI e l’Unione si trovavano in una posizione distinta, poiché detenevano titoli nell’ambito delle loro funzioni e con specifiche garanzie e immunità.\n- Infine, la scelta di usare il valore nominale come criterio uniforme di taglio è ritenuta coerente e necessaria rispetto agli obiettivi del PSI, mentre una ristrutturazione "titolo per titolo" sarebbe stata impraticabile.\n\n### Decisione e conseguenze\nIl Tribunale conclude che manca una violazione sufficientemente qualificata di una norma dell’Unione preordinata a tutelare i ricorrenti. Per questo motivo non esamina ulteriormente il nesso causale o il danno e respinge integralmente il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese della Commissione e della BCE. Il Consiglio europeo e il Consiglio sopportano ciascuno le proprie spese."}]} సంబంధిత to=analisi_sentenza_ue 天天中彩票上json }
Ristrutturazione del debito pubblico greco e responsabilità extracontrattuale dell’Unione e della BCE
La pronuncia riguarda un ricorso per risarcimento danni ex articolo 268 TFUE proposto da detentori privati di titoli di Stato greci contro la Commissione europea e la BCE, in relazione al PSI del 2012 e all’introduzione delle clausole di azione collettiva mediante la legge greca n. 4050/2012. Il Tribunale esamina se i comportamenti contestati, anche alla luce delle decisioni e dichiarazioni intervenute nel contesto della crisi del debito greco, possano fondare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione o della BCE ex articolo 340 TFUE.
Contesto fattuale e istituzionale
Il Tribunale ricostruisce la crisi del debito sovrano greco a partire dalla revisione al rialzo del deficit del 2009 e dalle successive misure di sostegno finanziario adottate a livello europeo e intergovernativo. Vengono ricordati, tra l’altro, il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, la creazione del FESF, il programma BCE di acquisto di titoli sul mercato secondario e, soprattutto, l’iter che conduce al PSI del 2012 con il coinvolgimento dei creditori privati e l’esclusione dei creditori pubblici e dell’Eurosistema dalla ristrutturazione.
Normativa e precedenti rilevanti
Il Tribunale richiama, in particolare, gli articoli 268 e 340 TFUE, gli articoli 17, 20, 52 e 63 della Carta e gli articoli 120-127, 123-126, 127, 282, 352 e 309 TFUE. Centrale è anche il richiamo allo Statuto del SEBC, in particolare all’articolo 18, e alla disciplina del ruolo della BCE nei mercati finanziari. Sul piano giurisprudenziale vengono richiamate e applicate le sentenze Pringle, Gauweiler, Weiss, Ledra Advertising, Accorinti, Nausicaa Anadyomène, Steinhoff e la sentenza della Corte EDU Mamatas e altri c. Grecia.
Ammissibilità e imputabilità dei comportamenti contestati
Il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione o della BCE richiede illegittimità del comportamento, danno e nesso causale, e che il giudice dell’Unione può sindacare anche comportamenti non formalmente vincolanti, purché imputabili a un’istituzione dell’Unione. Tuttavia, le dichiarazioni dell’Eurogruppo e dei capi di Stato o di governo della zona euro non sono imputabili all’Unione in quanto atti di un organo intergovernativo esterno al quadro istituzionale UE. Quanto alla Commissione, il suo dovere di vigilanza ex articolo 17, paragrafo 1, TUE non implica un obbligo di risultato di prevenire qualsiasi violazione del diritto dell’Unione da parte di altri soggetti; quanto alla BCE, le sue condotte possono in astratto essere scrutinabili, soprattutto quando operate nell’esercizio delle sue competenze di politica monetaria.
Primo motivo: ultra vires e violazione degli articoli 120-127 e 352 TFUE
Il Tribunale respinge il primo motivo perché nessuna delle disposizioni invocate conferisce diritti ai ricorrenti. Gli articoli 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127 TFUE, nonché l’articolo 352 TFUE, sono ritenuti norme poste a tutela dell’interesse pubblico dell’Unione e della disciplina di bilancio, non di singoli creditori. Anche l’eventuale violazione del potere di attribuzione supplementare di cui all’articolo 352 TFUE non è azionabile dal singolo a fondamento di un danno risarcibile. Inoltre, la condotta della BCE rientrava nel margine di discrezionalità riconosciuto in materia di politica monetaria, senza travalicamento manifesto e grave dei limiti delle sue competenze.
Secondo motivo: violazione dell’articolo 123 TFUE
Il Tribunale osserva che l’articolo 123 TFUE, che vieta il finanziamento monetario diretto degli Stati membri, non conferisce diritti ai singoli. Sottolinea inoltre la contraddizione dei ricorrenti, i quali contestano misure che avevano proprio lo scopo di evitare una partecipazione incondizionata dell’Eurosistema alla ristrutturazione, partecipazione che avrebbe potuto equivalere a un acquisto diretto vietato di titoli di Stato. La censura è quindi respinta anche nel merito.
Terzo motivo: diritto di proprietà ex articolo 17 della Carta
Il Tribunale riconosce che il diritto di proprietà è una norma che conferisce diritti ai singoli e che, in astratto, una sua violazione può generare responsabilità dell’Unione o della BCE. Tuttavia, nel caso concreto, la legge n. 4050/2012 e il PSI hanno certamente inciso sul diritto dei ricorrenti al rimborso integrale dei titoli al valore nominale, imponendo uno scambio obbligatorio con riduzione del valore. Nonostante ciò, la misura era giustificata da obiettivi di interesse generale, in particolare la stabilità del sistema bancario della zona euro e la sostenibilità del debito greco, in una situazione di crisi eccezionale. Il Tribunale ritiene che la riduzione non fosse sproporzionata né intollerabile, anche considerando il rischio intrinseco degli investimenti in titoli sovrani greci, l’ampiezza della crisi e la necessità di rendere possibile l’assistenza finanziaria internazionale.
Quarto motivo: libera circolazione dei capitali ex articolo 63 TFUE
Quanto alla libera circolazione dei capitali, il Tribunale ammette in astratto che l’attuazione della legge n. 4050/2012 potesse incidere sui movimenti di capitale, ma ritiene che qualsiasi eventuale restrizione fosse giustificata da motivi imperativi di interesse generale e proporzionata. La ristrutturazione del debito e l’esclusione dell’Eurosistema risultavano necessarie per evitare il default della Repubblica ellenica e stabilizzare il sistema bancario della zona euro, obiettivi ritenuti legittimi e prevalenti.
Quinto motivo: parità di trattamento ex articolo 20 della Carta
Sul principio di parità di trattamento il Tribunale sviluppa un’analisi articolata.
- Nella prima parte, esclude che gli investitori privati, inclusi i ricorrenti, fossero in situazione comparabile a quella degli investitori istituzionali o professionali; la distinzione basata su capacità finanziaria, esperienza o finalità di investimento non è sufficiente né praticabile.
- Nella seconda parte, esclude la comparabilità tra creditori privati e creditori pubblici, in particolare l’Eurosistema, perché quest’ultimo ha acquistato titoli nell’esercizio di compiti di politica monetaria e per obiettivi di interesse pubblico, non per finalità patrimoniali private.
- Parimenti, la BEI e l’Unione si trovavano in una posizione distinta, poiché detenevano titoli nell’ambito delle loro funzioni e con specifiche garanzie e immunità.
- Infine, la scelta di usare il valore nominale come criterio uniforme di taglio è ritenuta coerente e necessaria rispetto agli obiettivi del PSI, mentre una ristrutturazione "titolo per titolo" sarebbe stata impraticabile.
Decisione e conseguenze
Il Tribunale conclude che manca una violazione sufficientemente qualificata di una norma dell’Unione preordinata a tutelare i ricorrenti. Per questo motivo non esamina ulteriormente il nesso causale o il danno e respinge integralmente il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese della Commissione e della BCE. Il Consiglio europeo e il Consiglio sopportano ciascuno le proprie spese.
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